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Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

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Tribunale di Modena: Mediazione improcedibile se le parti sono assenti

Il corretto svolgimento della mediazione continua ad essere tutelato ed incoraggiato con ordinanze che si susseguono da parte di un certo orientamento di diversi Tribunali. Tra le ultime ordinanze emesse nei giorni scorsi quella del Tribunale di Modena del 2 maggio, portata avanti dal Giudice dott. Masoni, considera attuata la procedibilità della domanda di mediazione solo ed esclusivamente se durante il primo incontro, insieme con il mediatore, siano presenti anche entrambe le parti, con i loro rispettivi difensori . L’invito a comparire in mediazione, inoltre, dovrà essere svolto dal mediatore stesso quando le stesse parti risultino assenti.

Corpus giuridico compatto e coerente

Il Giudice si rifà, per questa decisione, all’art. 8, 1° comma, d.lg. n. 28/2010 (come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), che stabilisce come: “Al primo incontro Continue reading →