Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Revoca del gratuito patrocinio per atteggiamento ostativo alla mediazione

La sentenza di cui di seguito, è riferita ad una procedura incardinata per sfratto per morosità,  per cui a seguito della disposizione del mutamento del rito, il  giudice il dott. Marcello Polimeno, dispone l’attivazione della procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il giudice revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a  spese dello Stato della parte intimata, perché quest’ultima ha proposto opposizione, al solo scopo di prolungare la sua permanenza nell’immobile locato. Ha successivamente deciso di non comparire, neanche tramite il proprio difensore legale, alla procedura obbligatoria di mediazione.

Il dott. Marcello Polimeno, ritenendo che la parte intimata abbia tenuto un comportamento non conforme ai canoni della lealtà processuale per la dilazione dei tempi, e che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non abbia giustificato motivo, non solo revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, concessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ma condanna la parte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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La mediazione è di supporto al processo

Secondo il Giudice  dott. Francesco Cislaghi del Tribunale di Napoli, la mediazione non deve essere vista come un’antagonista del processo. Questo concetto è ben chiaro nell’ordinanza che ha emesso  invitando le parti a raggiungere un accordo conciliativo e a depositare istanza di mediazione presso un organismo a scelta  delle parti congiuntamente oppure di quella che per prima vi acceda.

Ciò che viene evidenziato nel contenuto dell’ordinanza sono i reali interessi di ciascuna delle parti, e che l’accordo conciliativo potrebbe essere la chiave di svolta nella ricerca di una soluzione vantaggiosa per entrambe, tenuto conto, inoltre, della natura della controversia di non particolare difficoltà, del valore e del fatto che l’esito del giudizio possa essere diverso o peggiore rispetto a quello ambito.

Il giudice ritiene opportuno orientare le parti, nella ricerca di un accordo, con una proposta da sviluppare poi autonomamente, con l’ausilio di un mediatore professionale,  il tutto in fase di mediazione.

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La Mediazione è prevalente rispetto alla negoziazione assistita.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel decidere una controversia tra un Condominio ed un privato, avente ad oggetto << risarcimento danni>>, l’attrice ebbe a promuovere, preliminarmente la mediazione ai sensi dell’art 5 comma 1bis d.lvo 28 del 2010.

Il Condominio convenuto ebbe ad eccepire l’improcedibilità della domanda, in quanto l’attrice non aveva esperito ai sensi dell’art  3 D.L. 132/2014 la negoziazione assistita.

Il Tribunale con la sentenza n. 740/2018 ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

Ritiene la Dott.ssa Blasi, Giudice relatore, << … il legislatore ha inteso  accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumolo tra negoziazione assistita e la mediazione, sicchè, tutte le volte in cui la controversia  sia tanto tra quelle indicate dal d.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione assistita  carattere di obbligatorietà>>.

Ritiene il Tribunale di poter dare continuità al principio sancito dagli Ermellini che con la decisone del 2015 hanno affermato il principio secondo cui: <<  La norma è stata costruita in funzione deflattiva  e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo,e, dunque, dell’efficienza processuale.>>.               [ Sent. n. 24629/2015]

Conclude la Dott.ssa Silvia Blasi, << Se, dunque in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della n.a. un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia  utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello della negoziazione assistita>>.

La sentenza in commento è di particolare importanza anche alla luce del dibattito parlamentare  circa la riforma del codice di procedura civile, che intende potenziare la negoziazione assistita, laddove, la mediazione è  prevalente rispetto all’istituto della negoziazione assistita.

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Le parti inviate dal giudice in mediazione, devono scegliere un organismo competente e professionale

Il Giudice Dott. Massimo Moriconi, del Tribunale di Roma, nella sua ultima ordinanza del 04 febbraio 2019, invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.

Analizzata la documentazione, e valutato che ci fossero tutti i presupposti per le parti, di addivenire ad un accordo conciliativo, dispone un percorso di mediazione demandata.

Fissa il termine dei 15 giorni, rimette alle parti, congiuntamente oppure a chi per prima vi proceda, la scelta accurata di un organismo di mediazione: la scelta deve essere motivata da comprovate esperienza e professionalità dell’ente, caratteristiche utili e necessarie affinché si svolga proficuamente la procedura di mediazione, si raggiunga nel più breve tempo possibile la conclusione, che deve essere vantaggiosa per tutte le parti dal punto di vista economico, fiscale e per la controversia stessa.

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La CTU svolta in mediazione è producibile in giudizio se svincolata dalla riservatezza

La sentenza del Giudice dott. Paola Mariani del Tribunale di Ascoli Piceno, è riferita ad una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento in cui è stata eccepita la contabilizzazione di interessi e commissioni non pattuiti.

Viene espletata la  CTU  in seno al procedimento di mediazione su invito del giudice, ma che non ha esito positivo.

La consulenza tecnica redatta in sede di mediazione – che è confluita nel giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione, peraltro con il consenso delle parti  svincolata da riservatezza – ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.

L’elaborato peritale ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe

appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio.

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L’amministratore necessita della delibera assembleare per partecipare alla mediazione

La sentenza del Giudice del Tribunale di Roma, dichiara improcedibile la domanda di parte istante, amministratore del condominio X,  che legittima la sua autonoma posizione a partecipare alla mediazione senza alcuna delibera assembleare.

Premesso che la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi dalla legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione esclusivamente con delibera assembleare, la disciplina è chiara nell’attribuire allo stesso amministratore capacità di negoziare sulla res controversa salvo poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione.

Ne consegue, nel caso specifico, che la pronuncia di improcedibilità del giudice, è riferita di fatto alla procedura di mediazione che, se pur attivata, non ha avuto luogo perché l’amministratore vi ha partecipato privo di legittimazione assembleare.

Non vi è in capo alla parte istante, il condominio, il solo obbligo di introdurre la composizione della lite come previsto da D. Lgs 28/2010, ma anche di presenziare munito dei poteri necessari per il buon esito del procedimento, rimanendo altrimenti una procedura priva di scopo.

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Mediazione obbligatoria se l’oggetto del contratto non concluso prevede il trasferimento della proprietà

L’azione ex art.2932 c.c.  proposta dalla parte A, ha per oggetto un contratto di compravendita di due piccoli appezzamenti di terreno, ed è diretta a far valere un diritto di obbligazione che tiene conto degli effetti del contratto non concluso.

Seppur quindi, l’azione sia a carattere personale, relativo a contratto definitivo di compravendita non concluso,  viene evidenziato in sentenza, dal Giudice del Tribunale di Teramo, Dott. Eloisa Angela Imbesi, che nella specifica fattispecie, il contratto avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell’oggetto della domanda.

Ne consegue che, non avendo parte A, avviato il procedimento di mediazione come azione relativa a controversia in materia di diritti reali contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 5 D. Lgs 28/2010, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

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Delega avvocato in mediazione con procura notarile: dichiarata improcedibile la domanda

La sentenza del Giudice Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto, che dichiara improcedibile la domanda di parte istante, riprende uno degli argomenti più dibattuti della procedura di mediazione.

Durante il procedimento di mediazione, che si è articolato in più incontri, il legale rappresentante della società parte istante,  non è mai comparso personalmente, ma solo attraverso il suo avvocato munito di procura  speciale notarile.

Le argomentazioni del giudice si basano su tre principi fondamentali: 1. non è possibile applicare alla procedura di mediazione le norme del processo che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore; 2. la funzione dell’avvocato in mediazione come da art.5, comma 1 bis e comma 2, D. Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa; 3. La sola presenza dell’avvocato senza neanche un fiduciario della parte con cui interagire, impedisce al mediatore di svolgere la sua funzione, quale quella di comprendere gli interessi, i bisogni e  i sentimenti delle parti coinvolte.

Pensare infatti di svolgere la mediazione con l’incontro tra mediatori e avvocati, svuoterebbe di significato l’istituto stesso.

In conclusione, il Giudice Fabrizio Pasquale, esclude che la procura speciale notarile al proprio avvocato possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il relativo rischio di improcedibilità della domanda.

L’atteggiamento assunto dalla parte istante e dal suo avvocato, ha ostacolato il crearsi di occasioni di confronto e di dialogo tra le parti ed il mediatore, contrastante in tutto con lo spirito della mediazione.

Il giudice dichiara improcedibile la domanda.

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La mancata partecipazione di una parte all’incontro di mediazione non comporta l’improcedibilità della domanda.

La sentenza del Giudice del Tribunale di Savona riferisce della richiesta della parte convenuta, di improcedibilità della domanda di parte istante, a seguito della mancata partecipazione di quest’ultima al primo incontro informativo programmatico.

Trattasi di materia condominiale, e fermo restando l’obbligatorietà della mediazione come previsto dall’art.5 del Dlgs 28/10 e la necessaria partecipazione fisica delle parti assistite dagli avvocati,  parlare di improcedibilità, secondo il Giudice, è una conclusione eccessiva.

La mancata partecipazione delle parti, prevede secondo l’art. 8, co 4 bis Dlgs 28/10 una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art.116 c.p.c.: ciò significa che l’assenza della parte attrice o del convenuto, sarà valutabile come argomento di prova contro l’assente, durante il processo.

Il mediatore ad inizio procedura invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione, pertanto con l’assenza, la parte esprime inconfutabilmente la volontà di non procedere. L’ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace senza conseguenze sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione. Il giudice sottolinea inoltre il fatto che la presenza fisica della parte non è garanzia di un impegno effettivo a conciliare la lite: presenziare all’incontro di mediazione è d’obbligo ma l’inosservanza non comporta automaticamente l’improcedibilità.

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Indennizzo per equa riparazione ed effetto interruttivo della domanda di mediazione: interviene la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza del 26 Ottobre 2018 sulla questione della equa riparazione ed effetto interruttivo della domanda di mediazione.

La Suprema Corte, a riguardo, ha fatto due importanti precisazioni.

Effetto interruttivo della domanda di mediazione

La prima: seppure il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, pertanto non suscettibile di mediazione, tale è invece il diritto all’equa riparazione per durata irragionevole, perché diritto patrimoniale.

La seconda: il deposito della domanda di mediazione non è di per sé sufficiente ad interrompere il termine di decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione. Tale termine, infatti, è stabilito ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del d. Lgs 28/2010 nella “comunicazione alle altre parti”, tempo evidentemente successivo rispetto a quello del deposito.

Ultima osservazione, ma non meno importante: qualora la mediazione si concluda con esito negativo, la sentenza in esame (riprendendo la sentenza Cass. SS. UU. N. 17781/2013) stabilisce che il termine semestrale per la proposizione della domanda giudiziale decorre ex novo dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell’OdM.

Per concludere

In conclusione, in materia di Indennizzo per equa riparazione:

– E’ possibile depositare domanda di mediazione

– La comunicazione della domanda alla parte invitata comporta l’interruzione, per una sola volta, del termine di prescrizione.

– In caso di esito negativo della mediazione, il termine per il deposito della domanda giudiziale ricorre ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’OdM

Leggi qui la sentenza della Corte di Cassazione del 26 Ottobre 2018