Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

The Church Palace Roma, la cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

“Ogni dettaglio è un’opera d’arte”: questo è l’adagio del The Church Palace Roma, sito in una location unica e storica quale è il Parco di Villa Carpegna, nelle immediate vicinanze del Parco di Villa Doria Pamphilj.  The Church Palace Roma sarà cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: “La mediazione Civile e Commerciale: un’autentica rivoluzione culturale”.

La struttura fu definitivamente inaugurata nel 1955 e successivamente la chiesa e gli storici appartamenti dell’Hotel offrirono ospitalità ad importanti esponenti del clero, tra cui il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli prima del conclave che lo avrebbe portato a San Pietro.

Un luogo che fonde in maniera eclettica la monumentalità delle forme con il carattere contemporaneo degli spazi, location di prime cinematografiche e mostre d’avanguardia, farà da sfondo alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Lo scorcio ideale per un evento la cui mission è quella di guardare ai nuovi sviluppi della mediazione civile e commerciale nel nostro paese, dando voce ad esponenti del mondo accademico, istituzionale e delle imprese, per consolidare la cultura della mediazione in Italia.

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Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018: uno scorcio sul futuro

Pubblicate le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018.

Nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018,  fonte – Statistiche sulla Mediazione I Trimestre2018,  le procedure che presentano il tasso più elevato di comparizione dell’aderente sono quelle in materia di affitto d’azienda, passando da un 53,8% ad un 65,1%. Per questa materia vola anche il tasso di successo della procedura, passando dal 27 al 36 percento. In crescita anche le adesioni degli invitati per diritti reali e comodato.

Pressochè invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è il numero complessivo di istanze depositate; un calo sensibile, di circa 2 punti percentuali, si è registrato, invece, nell’attivazione delle procedure vertenti sui contratti bancari. Generalmente immutata è anche la geografia della mediazione, che vede sempre in testa la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Mediazione e Tribunale delle Imprese

L’osservazione che sorge spontanea riguarda, alla luce dei dati, l’importanza di un auspicabile ampliamento della mediazione alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo allargamento costituirebbe il terreno più fertile per la ricerca di un accordo tra parti, riguardando casi in cui il rapporto tra i contendenti è tendenzialmente destinato a prolungarsi nel tempo. L’applicazione dello strumento “mediazione” sembra il più adatto a rispondere alle esigenze delle aziende, in special modo per le materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, consentendo il duplice beneficio di contrarre i costi, ma, soprattutto, di ottenere risultati concreti nel minor tempo possibile, consentendo alle aziende di mantenere la propria competitività sul mercato.

Clicca qui per consultare le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018

Tribunale di Velletri: improcedibile la pretesa azionata se la parte non è personalmente presente all’incontro di mediazione

Il Tribunale di Velletri, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola,evidenzia che in mancanza della parte personalmente presente dinanzi al mediatore non è possibile raggiungere alcun accordo perché la stessa non può esprimere le proprie determinazioni in ordine alla questione su cui verte l’interesse controverso.

Quale procura in mediazione?

Inoltre, nel processo verbale di mediazione, non è presente alcun riferimento alla procura di cui era munito l’avvocato di parte attrice all’esito del primo incontro di mediazione: detto diversamente l’avvocato di parte attrice non si è munito di valida procura notarile, che dovrebbe essere conferita per ragioni di oggettiva impossibilità della parte sostanziale a partecipare all’incontro di mediazione.

E neppure è applicabile, in questo caso, la sanzione che prevede la condanna al pagamento del contributo unificato per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, perché essa può essere irrogata alla parte che non è onerata all’attivazione della procedura di mediazione.

Una sentenza, dunque, interessante, che getta luce sulla annosa questione della presenza personale e sostanziale della parte all’incontro di mediazione e sulle adeguate modalità di rappresentanza della stessa.

Leggi tutta la sentenza Tribunale di Velletri sentenza del 22 maggio 2018

Eccezione di improcedibilità della domanda: è accolta se la mediazione viene depositata oltre il termine

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Carmela Benigno, ha accolto l’eccezione della convenuta di dichiarare improcedibile la domanda attorea per aver presentato la relativa domanda di mediazione disposta dal Giudice oltre il termine, nel caso considerato perentorio, di 15 giorni.

Si tratta di una pronuncia che si pone in contrasto rispetto ad alcune sentenze che invece avevano propeso per una interpretazione più flessibile di tale termine (si vedano in tal senso le osservazioni del Giudice del Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale), anteponendo la volontà conciliativa e la finalità deflattiva della procedura al rispetto della formalità ed all’adempimento del termine stabilito ex lege

Tra l’altro, la Dott.ssa Benigno specifica che non sarebbe stata accoglibile la fissazione di un ulteriore termine per sanare l’inadempienza.

Il dibattito sul punto è tutt’altro che vicino ad una risoluzione definitiva, e solo una pronuncia di legittimità quale dovrebbe essere quella della Suprema Corte, in mancanza di chiarimenti ai dettati normativi, potrebbe portare alla risoluzione di un aspetto fondamentale della procedura di mediazione.

Giudice di Pace di Nocera Inferiore sentenza del 18 Gennaio 2018

Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018

 

Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

Tirocinio assistito per i mediatori: come si fa?

Il decreto 6 luglio 2011, n. 145, ha stabilito, come parte integrante del percorso di formazione del mediatore civile e commerciale, l’obbligo del tirocinio assistito.

Questa attività rientra in un progetto di formazione continua, che va rinnovato con cadenza bimestrale, e dà l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa al fianco di professionisti. Nonostante ogni organismo di mediazione abbia ampia autonomia rispetto alla nomina e al numero di tirocinanti, lo strumento della turnazione tutela l’interesse delle parti in mediazione, garantendo un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione. In virtù di questa fondamentale prerogativa, sorge spontaneo chiedersi: il tirocinio assistito obbligatorio per i mediatori può essere svolto anche in via telematica?

La risposta è no. Il Ministero ha chiarito e ribadito che la formazione per i mediatori in modalità a distanza non è prevista.

Dunque, se il tirocinio assistito è parte integrante dell’aggiornamento biennale e se la formazione per i mediatori non può essere effettuata in via telematica, anche il tirocinio obbligatorio per i mediatori non può essere svolto in modalità telematica.

Naturalmente la risposta resta tra noi

Decreto ingiuntivo esecutivo se l’opponente non avvia la mediazione

 

Il Giudice Dott. Fabio Di Lorenzo del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5 dicembre 2017, rende esecutivo il decreto ingiuntivo  invocato dalla banca.

La pronuncia  in questione condivide l’orientamento della Suprema Corte contenuta nella sentenza 24629 del 3 dicembre 2015 con la quale è stabilito che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre l’obbligatorio tentativo di mediazione è l’opponente.

Seppure questo orientamento non sia uniformemente condiviso, nel caso in esame il magistrato ha puntualmente motivato la sua decisione.

In sede di prima udienza il Dott. Di Lorenzo non aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed aveva assegnato all’opponente il termine per l’attivazione della mediazione. Nessuno dei contendenti aveva cominciato la mediazione.

Alla successiva udienza il Magistrato ha constatato l’anzidetta circostanza ed ha rigettato la richiesta della parte attrice della remissione in termini per impedimento dell’avvocato procuratore dichiarando improcedibile l’opposizione.

La decisione è radicata nella constatazione che sia la parte opponente ad avere il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, e dunque, alla luce del dettato dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 nuova formulazione, ad avere l’onere di attivare la mediazione.

Di conseguenza, il mancato avvio della mediazione deve avere effetto sulla domanda che ha introdotto il giudizio, cioè sull’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva il Giudice che il decreto ingiuntivo è già potenzialmente idoneo a diventare definitivo, ad esempio, se non fosse proposta alcuna opposizione. Una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato avvio della mediazione  sarebbe irragionevole . In tal modo, infatti, si caricerebbe di un onere eccessivo l’ingiungente, costringendolo a coltivare la mediazione per vedersi confermare un titolo già idoneo a passare in giudicato a fronte della libera scelta dell’opponente di cominciare in giudizio di opposizione.

Siamo certi che il dibattito su questa tematica non si fermerà qui

Qui puoi leggere la sentenza integrale del Tribunale di Torre Annunziata