Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione demandata: valida la convocazione al legale costituito di controparte

Il Giudice del Tribunale di Arezzo, ha ritenuta valida la convocazione trasmessa dall’organismo al legale di parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata.

Il principio secondo cui, la convocazione delle parti debba essere fatta “con ogni mezzo idoneo”, in questo caso ha soddisfatto il requisito, rendendo efficace la convocazione, ritenendo il legale di parte, la persona più idonea da mettere a conoscenza per il procedimento di mediazione.

Se si tiene conto inoltre che, la mediazione deve essere uno strumento deflattivo e di aiuto quindi, ad eliminare il sovraccarico dei tribunali, secondo il Giudice, in questo caso specifico, la flessibilità e la velocità di convocazione, legittima la convocazione a mezzo pec al solo legale costituito in giudizio.

L’opposizione di parte chiamata in merito all’irregolarità della convocazione, avvenuta a mezzo pec al legale di parte, è stata rigettata dal Giudice, non solo perché tale comunicazione risulta inviata al difensore presso cui è domiciliata la parte, ma anche per il principio del dovere deontologico e professionale dello stesso, di informare il proprio assistito, sottolineando nuovamente che si tratta nel caso di specie di mediazione demandata.

A ulteriore supporto della decisione del Giudice, viene richiamata un’ordinanza di Cassazione, secondo cui l’eccezione sull’improcedibilità della domanda deve essere fatta alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non un anno dopo come in questo caso.

Nuove sedi presto operative!

La nostra realtà continua a crescere e arriviamo in 4 nuove città:

📍 Caltanissetta
📍 Bologna
📍 Marsala
📍 Messina

E’ sempre un passo importante aprire una nuova sede operativa del nostro organismo. Professionisti seri e qualificati, sposano la nostra mission ed entrano a far parte del team.

In ogni sede Concilia Lex è accreditata con provvedimento del Ministero della Giustizia ed iscritta negli elenchi del registro degli organismi privati.

Nuove sedi, stessa passione di sempre.

Sentenza Tribunale di Taranto – La domanda di mediazione e quella giudiziale devono essere simmetriche

La domanda di impugnazione di una delibera condominiale è procedibile se la domanda di mediazione e quella giudiziale sono simmetriche. Il Giudice nella sentenza n. 2485/2025, Tribunale di Taranto, richiama, il consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di simmetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. In particolare, l’oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi) dedotti in sede di mediazione devono corrispondere in modo speculare a quelli della futura azione giudiziaria. Tale principio trova giustificazione nella ratio stessa dell’istituto della mediazione, finalizzata alla deflazione del contenzioso e al possibile raggiungimento di una soluzione condivisa attraverso un effettivo contraddittorio già nella fase conciliativa. La parte invitata, infatti, deve essere posta nella condizione di conoscere con chiarezza le questioni destinate a costituire oggetto del successivo giudizio. Una procedura di mediazione genericamente proposta in relazione all’impugnazione di una delibera condominiale, ma priva dell’indicazione dei motivi specifici di censura, si risolve in un mero adempimento formale, idoneo a svuotare di contenuto la funzione dell’istituto. Tale carenza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la decadenza dal termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni condominiali. Nonostante l’avvio corretto del procedimento nei termini per l’impugnazione e la relativa conclusione con verbale negativo per assenza del condominio, il Giudice ritiene che la mediazione in questo caso specifico, non contenga tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell’atto introduttivo del giudizio.

Glossario: mediazione demandata dal giudice

La mediazione demandata è una forma di mediazione disposta dal giudice nel corso di un processo civile, quando ritiene che quella controversia, possa essere risolta con l’aiuto di un mediatore.

Il Giudice pertanto, rilevata la mediabilità del conflitto, ordina alle parti di tentare la mediazione prima di proseguire il giudizio.

In questo caso la mediazione diventa condizione di procedibilità: se le parti non vi partecipano senza giustificato motivo, il processo non può andare avanti e possono esserci conseguenze negative, anche sulle spese.

Corso di formazione base di 80 ore per mediatore civile e commerciale (modalità mista) AI SENSI DEL D.M. 150/2023

Il corso di formazione di 80 ore è suddiviso in due moduli:
– Modulo teorico mediante collegamento cisco webex per il monte orario di 30 ore
– Modulo pratico che si svolge in presenza, di cui 10 ore teoria e 40 ore mediante laboratori e sessioni simulate tramite il metodo esperienziale learning by doing
Il corso si concluderà con una prova finale che comprenderà il feedback di una simulazione svolta dai corsisti ed un test a risposta multipla di comprensione dei concetti base svolti durante il corso.
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia si precisa che al termine del corso con esito positivo è necessario svolgere un tirocinio mediante la partecipazione ad almeno 10 mediazioni con adesione della parte invitata.
Inoltre per i mediatori che siano in possesso di laurea diversa da quella giuridica, è necessario lo svolgimento di un corso di 14 ore di approfondimento giuridico avente ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile.

Quando e come richiedere il credito di imposta per le spese di mediazione

La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.

I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

E’ riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Per presentare la domanda occorre:

  • la fattura relativa all’indennità versata
  • il verbale di accordo o di mancato accordo
  • fattura dell’avvocato se ci si trova nell’ipotesi di applicabilità normativa
  • ricevuta del contributo unificato

Sentenza Tribunale di Messina – mediazione e litisconsorzi necessari

Se la mediazione viene attivata solo nei confronti di alcune parti, oppure viene svolta prima dell’integrazione del contraddittorio, non soddisfa la condizione di procedibilità. La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere svolta con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la domanda è improcedibile, salvo che il giudice assegni un nuovo termine per l’esperimento della mediazione correttamente integrata. Sotto questo profilo, la giurisprudenza — in particolare quella di legittimità — ha chiarito che la mediazione esperita senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non realizza validamente la condizione di procedibilità. Non si tratta di una mera irregolarità o di un vizio sanabile ex post, ma di una mediazione che, per come è stata impostata, risulta ontologicamente inidonea allo scopo assegnatole dalla legge.

La condizione di procedibilità, infatti, non può dirsi avverata quando l’esperimento del procedimento di mediazione è solo apparente o parziale, ossia quando esso non consente un reale confronto tra tutti i soggetti destinati a subire gli effetti della decisione giudiziale. In definitiva, il rapporto tra mediazione demandata e litisconsorzio necessario evidenzia come la mediazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma debba essere calata nella concreta struttura della controversia. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari rende la mediazione inidonea a realizzare la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità della domanda.

La redazione

Corso di aggiornamento online 10 ore – settembre 2024

Il corso di aggiornamento di 10 ore per mediatori civili e commerciali è un’opportunità preziosa per tutti coloro che operano nel campo della mediazione. In conformità con il D.M.150/2023 i mediatori devono svolgere corsi di formazione periodici al fine di mantenere le loro competenze aggiornate e nello specifico approfondiranno tutte le novità apportate dalla riforma Cartabia.

Un altro elemento fondamentale del corso è la discussione dei recenti sviluppi nella mediazione civile e commerciale circa l’uso di strumenti tecnologici per facilitare il procedimento di mediazione e allo stesso tempo valutarne le criticità.

Ciò consente ai partecipanti di rimanere al passo con i cambiamenti in atto a livello normativo e di adattarsi alle esigenze sempre mutevoli dell’utenza, individuata principalmente nella categoria degli avvocati.

Il corso si svolgerà in due giornate:

  • 25 settembre collegamento online
  • 26 settembre collegamento online

Orari:  dalle 14:00 alle 19:00

Costo: € 120,00 (esente iva)

Contatti: 3888790190

Il riconoscimento del credito di imposta è finalmente realtà!

Con il decreto del 24/04/2024 il Ministero della Giustizia, ha decretato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 28/2010, e a seguito dello stanziamento della somma di € 51.821.400, di riconoscere il credito di imposta per le spese sostenute in mediazione.

E’ sicuramente una svolta di fondamentale importanza per tutti i beneficiari che nella dichiarazione dei redditi del 2024, riferita ai redditi 2023, potranno ottenere il credito di imposta per le spese sostenute in mediazione e non solo. La novità è legata alla possibilità di vedersi riconosciuto un ulteriore credito per il compenso corrisposto al proprio legale per l’assistenza in mediazione e nel caso di estinzione del giudizio, l’ulteriore possibilità di recuperare il contributo unificato versato, fino ad un massimo di € 518,00.

Anche in caso di insuccesso della mediazione, ricordiamo che il credito di imposta è riconosciuto seppur nella misura ridotta del 50%.

A distanza di anni e tante promesse, possiamo ritenere questa novità fiscale, un tassello importante a sostegno della mediazione, un incentivo ad esplorare in maniera concreta un percorso alternativo e oramai consolidato, nella gestione delle controversie in materia civile e commerciale.

Chi è e come si diventa mediatore!

Un mediatore civile e commerciale è una figura professionale che si occupa di risolvere conflitti tra due o più parti, cercando di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti coinvolte. Si tratta di un soggetto terzo e neutrale che agisce da intermediario tra le parti in contrasto.

Il compito principale del mediatore civile e commerciale è quello di facilitare la comunicazione tra le parti in conflitto e guidarle nella ricerca di una soluzione condivisa. Ciò significa che il mediatore non prende decisioni al posto delle parti, ma li aiuta a raggiungere accordi attraverso il dialogo e la negoziazione.

Per diventare un mediatore civile e commerciale è necessario seguire un corso di formazione specifico, come quello proposto dal nostro programma formativo.

Durante il corso verranno insegnate tutte le nozioni teoriche riguardanti la mediazione civile e commerciale, ma sarà dato anche ampio spazio all’apprendimento pratico attraverso simulazioni ed esercitazioni su casi realistici.

Una volta completata con successo la formazione, i partecipanti saranno abilitati a svolgere l’attività di mediatore civile e commerciale. La normativa italiana prevede che i mediatori siano iscritti in appositi elenchi tenuti dai Ministeri competenti.

Essere un mediatore civile e commerciale richiede anche abilità comunicative e relazionali. Infatti, è fondamentale essere in grado di ascoltare le parti coinvolte in modo empatico e senza giudizio, creando un clima di fiducia e collaborazione.

La mediazione civile e commerciale è uno strumento sempre più diffuso per risolvere conflitti in modo pacifico e veloce. Grazie alla figura del mediatore, si evita il ricorso ai tribunali e si promuove una cultura della pacificazione dei conflitti attraverso il dialogo condiviso.

L’esperienza della Concilia Lex nella formazione, grazie alla collaborazione di formatori esperti, è garanzia di preparazione e professionalità.

Visita il sito nell’apposita sezione per saperne di più: Corso base 80 ore per mediatore – Locri – Concilia Lex