Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Remissione in termini in mediazione: il caso di Torre Annunziata

Anche alla mediazione si applica la disciplina dell’art. 153 c.p.c. per la remissione in termini quando l’errore o il ritardo non è imputabile alla parte ma ad evento estraneo alla sua volontà.

La protagonista è una banca, specializzata in crediti commerciali, che si è vista costretta a chiedere al Giudice del Tribunale di Torre Annunziata la remissione in termini per la proposizione della domanda di mediazione a seguito dello scioglimento della riserva del Magistrato e pedissequa ordinanza di esperimento della mediazione.

Un nuovo termine per la mediazione

Il Magistrato ha appurato la mancata trasmissione dell’ordinanza da parte della cancellaria e la conseguente mancata conoscenza da parte delle parti. Di qui l’accoglimento del giudice della richiesta attrice di remissione in termini per la mediazione.

Risolto il problema con il termine per l’avvio della mediazione, rimane quello relativo al prolungarsi del giudizio che, dal 20 maggio 2017, data della prima udienza e della prima ordinanza per l’avvio della mediazione, le parti si sono viste rinviare all’udienza al 16 ottobre 2018. Non resta che sperare che, nelle more, le parti raggiungano un accordo con soddisfazione di tutti rinunciando al pendente giudizio.

Leggi qui l’ordinanza completa

Verbale di mediazione: se è firmato dai soli avvocati?

E’ sempre vero che il verbale di mediazione positivo ed il relativo accordo debbano necessariamente essere omologati dal presidente del Tribunale per ottenere un titolo esecutivo, quando la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata dai soli legali?

Attestazione di conformità: sempre necessaria?

La risposta potrebbe essere meno scontata di quel che si pensi alla luce della sentenza emessa in data 7 settembre 2016 dalla Dott.ssa Valentina D’Aprile del Tribunale di Bari. Il Magistrato ha stabilito che nel verbale di mediazione di esito positivo e nell’allegato accordo di conciliazione, l’omessa certificazione e attestazione di conformità sono ininfluenti ai fini della eventuale inefficacia esecutiva del titolo / verbale di mediazione per raggiungimento dell’accordo.

Difatti, l’opponete debitore- esecutato, aveva avanzato la richiesta di sospensione dell’esecuzione del rilascio dell’immobile perché il verbale di mediazione, sottoscritto dai soli avvocati, e privo dell’attestazione di conformità, sarebbe stato inidoneo, mancando soddisfacente certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico per dar seguito all’esecuzione del precetto.

Per quanto possa essere condivisibile la conclusione cui perviene  il giudice barese, che sottolinea come la presenza e la sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’allegato accordo da parte dei solo legali assolva di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, scopo che ha reso obbligatoria la loro presenza in mediazione, fa più  rumore il silenzio riguardo alla assenza ed alla mancata sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’accordo dalle parti stesse, dai soggetti, cioè, protagonisti della vicenda.

E l’assenza delle parti?

Non possiamo sapere se il verbale di mediazione,  e soprattutto l’accordo, sarebbero mai stati effettivamente sottoscritti dalle parti ed è lecito  pensare che il mancato rispetto delle pattuizioni possa essere nato per una mancata aderenza tra le condizioni dell’accordo e le effettive volontà di una delle parti. Crediamo che questo debba far riflettere, più che sulle eventuali questioni successive al mancato rispetto dell’accordo, su quanto e quanto ancora sia fondamentale insistere su un genuino e positivo egocentrismo delle parti in mediazione.

 

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Estinzione dell’opposizione se non viene attivata la mediazione

La declaratoria di improcedibilità è assimilabile alla estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo se non viene attivata la mediazione demandata.

Questa è la precisazione del Tribunale di Torino che ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata partecipazione dell’attore alla mediazione demandata.

Il Giudice, che aveva già formulato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha osservato che, a prescindere dalla sanzione di improcedibilità dell’art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010, la mancata attivazione della mediazione demandata si qualifica come inattività delle parti che non hanno dato seguito all’ordine del Magistrato.

Nello specifico l’opponente, attore nel giudizio, non ha né attivato la mediazione né si è presentato all’incontro dinanzi al mediatore e, pertanto, il Giudice, dichiarando l’improcedibilità della domanda, ha condannato l’attrice al pagamento del contributo unificato e delle spese del giudizio.

Degna di osservazione, poiché riguarda la modalità operativa adottata da ciascun Organismo, è il fatto che nel caso in esame la comunicazione della istanza sia avvenuta esclusivamente tra avvocati escludendo il tramite dell’OdM e relegandone la funzione al solo incontro davanti al mediatore:  uno spunto che dovrebbe indurre a riflettere su una omogeneizzazione della procedura, fondamentale, dato il legame che stringe a doppio filo il processo e la mediazione.

 

Scarica qui la sentenza del Tribunale di Torino del 4 Ottobre 2017

 

Responsabilità medica in mediazione: perché può funzionare.

Gli attori hanno avviato un giudizio nei confronti della struttura sanitaria per risarcimento di un presunto danno per le lesioni riportate da un minore durante il parto, precisando di aver dato impulso alla mediazione obbligatoria e conclusasi con esito negativo.

La struttura sanitaria ha, a sua volta, fatto istanza, peraltro accolta, al Magistrato scaligero per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sollevando l’eccezione di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione. Si opponeva alla eccezione la compagnia assicurativa , terza chiamata, postulando la mancata operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio.

Il Giudice designato, Dott. Massimo Vaccari, ha accolto l’eccezione della struttura sanitaria, inviando nuovamente le parti in mediazione e precisando che, proprio in virtù dello scopo conciliativo della mediazione, riportare nuovamente la questione dinnanzi al mediatore, con tutte le parti del processo e per un oggetto più ampio, può garantire, proprio in virtù della partecipazione delle compagnie assicurative, maggiori chances di successo. E questo è palpabile, per chi abbia esperienza di mediazione, quotidianamente: sono le compagnie assicurative che in molti casi dettano ed indirizzano la condotta delle strutture sanitarie.

Pertanto è pienamente condivisibile la tesi del magistrato veronese di un rinnovamento della procedura di mediazione, quando tutte le parti siano state coinvolte nel processo ed abbiano esposto i propri argomenti e le proprie eccezioni: l’aggiornamento all’udienza del 13/09/2018.

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Errata segnalazione in Crif: la mediazione non è obbligatoria se la domanda riguarda lesione della reputazione

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

Il Giudice Capitolino respinge la richiesta della banca convenuta che postulava l’improcedibilità della domanda dell’attore per mancato esperimento del supposto procedimento obbligatorio di mediazione: il GI evidenzia che l’istante ha qualificato la domanda come “risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF” e non come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali e, pertanto, deve respingere l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Pare opportuno rilevare come le strategie legali percorse ed una diversa qualificazione dell’oggetto, nonchè l’articolazione delle ragioni della domanda, possano far propendere, anche nel mare magnum dei “contratti bancari”, verso distinte posizione riguardo alla obbligatorietà della mediazione in particolari situazioni.

Sta all’abilità dell’avvocato far passare la fondatezza della posizione portata avanti e le sottigliezze giuridiche che possono distinguere le controversie oggetto di mediazione obbligatoria da quelle che non lo sono.

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

 

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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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Tribunale di Trieste: sì al compenso all’avvocato per la mediazione obbligatoria

 

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il compenso all’avvocato che ha assistito in una procedura di mediazione obbligatoria una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato: la motivazione esposta concerne il fatto che la mediazione obbligatoria è connessa alla fase processuale e dunque, come tale, è qualificabile come procedura derivata ed accidentale del processo.

La decisione riguarda, peraltro, una mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito positivo e per la quale, pertanto, il giudizio non è mai stato incardinato, e segue l’orientamento di una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze del 13.12.2016.

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Mediazione condominiale e controversie con terzi: sentenza del Tribunale di Taranto

Per il Giudice dalla mediazione obbligatoria sono escluse le controversie in cui il condominio si contrappone a un soggetto terzo.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 Luglio 2017, rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo  emesso in favore della impresa edile nei confronti del condominio, per il corrispettivo pattuito per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto alla società ricorrente.

Le motivazioni addotte dal Giudice nel respingere l’opposizione proposta dal condominio riguardano, in primo luogo, la natura della clausola conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Essa, difatti, è stata considerata inefficace poichè carente dell’espressa sanzione di improcedibilità, necessaria nei casi in cui la mediazione non sia condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2018, e tra i quali rientrano le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo (società appaltatrice). Ne consegue che,dall’ ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, dovrebbero essere escluse tutte quelle cause che attengono a rapporti, instaurati dal condominio con un soggetto terzo.

Per di più, e si arriva al secondo punto fondamentale del rigetto, l’invocata richiesta di dichiarazione della improcedibilità  della domanda da parte del debitore opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione viene respinta in virtù del dettato del comma 4 dell’art. 5 del D- Lgs 28/2010, che esclude espressamente l’applicabilità del comma 1 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Conclude il Giudice, con richiamo alla discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629, che, anche qualora fossero state superate le precedenti questioni grazie ad una clausola contrattuale conciliativa che avesse esplicitamente previsto l’improcedibilità  anche dell’azione in sede monitoria, l’onere dell’attivazione della mediazione sarebbe ricaduta sul debitore opponente.

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Tribunale di Napoli Nord: mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tribunale di Napoli Nord si pronuncia: mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo vanno a braccetto ormai da un po’, da quando, più precisamente, la Suprema Corte con la sentenza n. 24629 del 03.12.2015 sembrava aver definitivamente sciolto il nodo del dubbio riguardo alla questione della parte sulla quale ricadrebbe l’onere di attivare la mediazione demandata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L’esperienza di questi mesi ci ha insegnato che così non è.

Infatti il Tribunale campano, sulla scia di un orientamento che sembra guadagnarsi sempre più proseliti tra i Magistrati, si contrappone all’orientamento dei giudici ermellini, sottolineando che, in base al principio di difesa, inviolabile, l’unico strumento di impugnazione del titolo da parte del debitore è quello di attivare il processo di opposizione.

Diverso ed antitetico, puntualizza il Giudice Rabuano, il discorso per l’opposto: esso, come soggetto foriero dell’interesse di far valer un proprio diritto, può scegliere la via più breve, la strada coerente con la logica deflativa e di efficienza processuale messa a disposizione dal legislatore: la mediazione.

Una guida univoca

Questa continua genesi di provvedimenti di segno opposto, che caratterizzano talvolta l’orientamento di taluni Tribunali, entrambe radicati e ciascuno sostenuto da buone ragioni a fondamento, lasciano auspicare che, dato un difficile intervento sul testo normativo del D. Lgs 28/2010 a riguardo, siano necessari ulteriori pronunce della Corte di Cassazione a riguardo, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso esperimento del tentativo di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda ( art. 5 commi 1 e 2) e dunque , per lo meno nel caso dell’opponente, l’impossibilità di ricominciare l’azione essendo spirati i termini di legge.

No parti, no mediazione

E’ d’obbligo spendere qualche parola anche sulla questione della ragioni che impediscono l’inizio della procedura di mediazione, seppure la ordinanza offre una ricca varietà di spunti che non meritano di essere trascurati. Tuttavia , é particolarmente stimolante rilevare come la mancata partecipazione delle parti alle due diverse fasi della mediazione (primo incontro e successivi incontri sono due fasi ben distinte e come tali vanno trattate), preveda, da un lato, l’applicazione di due diverse sanzioni , mentre dall’altro assimili i due casi di assenza tout court della parte in mediazione al rifiuto di una parte a proseguire la mediazione senza alcun motivo dichiarato e, previa autorizzazione, verbalizzato.

 

Statistiche II Semestre: appuntamento fisso

Statistiche II Semestre ! Subito dopo i festeggiamenti e le gozzoviglie, si guarda ai numeri! E le cifre di Concilia Lex per l’anno 2017 parlano da sé: nella seconda parte dell’anno,  seppure  il numero complessivo delle mediazioni abbia subito una lieve crescita, passando dalle 1473 alle 1540, lascia un segno impressivo il dato relativo ai successi delle procedure. Infatti, è quanto meno incoraggiante appurare, al principio del nuovo anno, che su circa 580 procedure che hanno superato il primo incontro positivamente, oltre i 2/3 di esse hanno raggiunto il successo, per un tasso che si attesta sul 70% delle procedure effettivamente avviate. Le statistiche rivelano anche che non c’è calo consistente nel deposito delle domande neppure in prossimità dei periodi feriali, ricordandoci che il tribunale è chiuso, ma la mediazione non prevede sospensione.

Materie: la parte del leone la fanno i contratti bancari e finanziari

La parte del leone la fanno i contratti bancari e finanziari: sì, è così, o meglio, è ancora così. Per i contratti bancari e finanziari si registra il numero più cospicuo di domande, che rappresentano circa 1/3 del totale  delle istanze depositate, confermando a pieno il trend dei mesi passati. Sfortunatamente questa copiosità non trova corrispondenza nel tasso di accordi raggiunti per questo genere di contenzioso, seppure esso incorpori tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa, alla base di una parte non irrilevante del contenzioso.

Accordo: un cambio di mentalità?

Cambio di mentalità: una foto in cifre degli accordi palesa, oltre l’impennata del numero delle procedure arrivate al successo, raddoppiate rispetto al I semestre , che le persone vogliono “trovare l’accordo”. Come agevolmente prevedibile, il dato più incoraggiante pertiene le questioni di condominio, diritti reali e divisioni, significativamente le procedure in cui, nella quasi totalità dei casi, le parti sono personalmente presenti. Un cambio di rotta, di mentalità, una rivoluzione culturale? Forse non ancora o non completamente, ma la mediazione civile e commerciale sta trovando la sua identità, la sua dignità, con una rinnovata spinta che viene, stavolta, dal cittadino.