Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Diritto d’autore: tutela con procedimento europeo

Oggi parliamo di diritto d’autore e della sua tutela. Recentemente il Tribunale di Milano (Sezioni Specializzate) nella sentenza 6676 del 2016 ha messo in evidenza un nuovo argomento sulla tutela dei diritti d’autore. Per tutelare questi ultimi, cioè, si può ricorrere anche al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento, lo ricordiamo, viene disciplinato dal Regolamento Europeo 861 del 2007. Proprio tenendo conto di questo regolamento il nostro Paese aveva fissato gli organi competenti ad occuparsi di tali controversie. Essi sono il Giudice di Pace, i Tribunali ordinari civili oppure le Corti d’Appello. Nella materia riguardante la proprietà intellettuale ed industriale (in particolare l’argomento della tutela di marchi e brevetti) competenti sono invece le sezioni specializzate dei singoli Tribunali Ordinari (decreto legislativo 27.6.2003 n. 168). Continue reading →

Sanzioni per chi non partecipa alla mediazione

Oggi parliamo di sanzioni! Chi non partecipa ad una mediazione obbligatoria ritenendo i motivi della controparte palesemente infondati, e dunque pensando di avere chiaramente ragione, viene condannato dal Giudice. Il motivo è presto detto: “Una simile decisione costituisce – infatti – con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva. L’applicazione della norma succitata poi prescinde dalla soccombenza in giudizio”.

Il tribunale di Verona ribadisce il giudizio

La pronuncia viene ribadita (dopo altre sentenze degli scorsi anni sul medesimo argomento) recentemente dal Tribunale di Verona, con una sentenza del 13 maggio di quest’anno. Il Giudice, il dott. Massimo Vaccari, sottolinea dunque come la sanzione prevista in questi casi venga applicata secondo l’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, circa la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita. Continue reading →

Proposta di accordo: il mediatore deve sempre formularla

Proposta di accordo e mediatori. Tra le varie ordinanze sul ruolo effettivo del mediatore all’interno delle procedure di mediazione, oggi parliamo di quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano lo scorso 13 settembre all’interno di una controversia di tipo commerciale tra due imprese. Queste ultime erano già state giudicate dal Tribunale di Milano, che aveva stabilito come la convenuta dovesse effettivamente risarcire la parte attrice. Convenuta che, successivamente, era ricorsa all’appello.

Procedimento di mediazione anche in appello

In fase di appello i magistrati estensori (dott. Amedeo Santosuosso, dott.ssa Francesca Fiecconi, dott.ssa Maria Iole Fontanella) decretano le condizioni di procedibilità per avviare una mediazione. A questo proposito vengono riportati stralci dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “Decreto del fare” del 2013: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo

Nell’ambito di queste decisioni i giudici della Corte d’Appello meneghina evidenziano poi il ruolo del mediatore durante lo svolgimento della mediazione stessa, anche in contesti di controversie tra aziende (dunque siamo in argomento squisitamente commerciale). Per cui, oltre ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e ad assegnare il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione i giudici dispongono che “Le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’intesa”. La Corte dispone, infine, “…che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo della riservatezza”.

Per leggere l’ordinanza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del sito web di Concilia Lex S.p.A. , oppure clicca qui.

Mediazione svolta dopo i 15 giorni: il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

Il termine non ha natura perentoria

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Decreto ingiuntivo: gli effetti di decadenza vengono meno

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web , oppure clicca qui .

La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

Per leggere l’udienza in forma integrale vai alla pagina dedicata sul nostro sito.