Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Condizione di procedibilità: la Corte d’Appello di Palermo rimette le cose a posto

L’impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137 c.c. di 30 giorni ed il suo rapporto con la condizione di procedibilità procura non poche preoccupazioni agli aventi interesse a contestare l’atto in questione. Tuttavia il recente trend giurisprudenziale sembra che abbia fatto chiarezza sul punto, ma nonostante tutto ci si trova davanti a decisioni che vanno contro la natura non processuale di tale termine e quindi le conseguenze che comporta negativamente un’errata interpretazione della norma.

E’questo il caso del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto che nei 30 giorni fossero compressi sia il tentativo di mediazione che l’impugnazione della delibera e che pertanto il detto termine non riprendesse ex novo ma dal punto di progressione già raggiunto con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 1137 c.c.

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Mediazione demandata: senso di responsabilità delle compagnie assicurative

Mediazione demandata e compagnie assicurative. Nella recente sentenza (datata 29 maggio 2017) della XIII sezione del Tribunale di Roma, estensore Giudice dott. Massimo Moriconi, si pone l’atavico problema del rifiuto quasi sempre incondizionato delle compagnie assicuratrici, alle quali seguono istituti bancari ed enti pubblici (in primis le ASL) . Il più delle volte non è dato comprendere le ragioni di questa persistente resistenza ad una soluzione stragiudiziale della controversia, tenuto conto dell’economicità di quest’ultima e della sua rapidità sotto l’aspetto temporale.

Mediazione demandata e compagnie assicurative

Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice veniva citata a seguito della manleva azionata dalla sua cliente affinché ne rispondesse dell’eventuale risarcimento di controparte. Il Giudice Moriconi, a seguito delle movenze procedurali della causa in oggetto, ha ritenuto che “in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (ed in particolare dalle dichiarazioni di A.M. in relazione ai fatti esposti da V.V.) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte”.

Proposta del giudice ex art.185 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, il Dr. Moriconi ha formulato una proposta ex art. 185 c.p.c., motivata anche se ciò non previsto dalla normativa e pertanto anche supportata anche da elementi che avrebbero potuto orientare le parti verso un possibile accordo. Ma non si ferma qui, poiché in caso di mancata accettazione della proposta ha previsto l’invio in mediazione davanti ad un Organismo di mediazione di comprovata qualità professionale, richiedendo altresì l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

Il Giudice condanna la compagnia assicurativa

Prosegue, inoltre, aggiungendo che […] “la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”. Nonostante la chiarezza e l’esaustività dell’ordinanza, la compagnia assicuratrice non ha inteso aderire alla mediazione, quindi disattendendo l’ordinanza ex art. 5 comma 2, ritenendo opportuno persistere nella via processuale. Alla luce di tale comportamento il Giudice ha ritenuto condannare l’assicurazione sia nel merito che ai sensi dell’art. 96 2 co c.p.c. ritenendo indubbia la sussistenza della gravità della colpa, se non addirittura del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di eludere l’ordine del giudice.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web.

 

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Revirement meneghino sul termine ex art. 5 co 2

Revirement meneghino. Dopo che circa un paio di mesi fa Corte d’Appello di Milano aveva statuito che l’improcedibilità, nel caso di specie, è derivata dalla circostanza che la parte onerata non si sia minimamente curata della facoltà di chiedere una proroga del termine per attivare la mediazione, prima della sua scadenza ai sensi dell’art. 154 c.p.c.., ora aggiusta il tiro e si rende più tranchant sui fatidici 15 giorni ex art. 5 D. Lgs 28/2010 2 co.. Continue reading →

Usucapione e mediazione

Questione controversa è quella della sottoposizione delle controversie di usucapione alla mediazione obbligatoria. Apparentemente la risposta non può che essere positiva, in quanto le controversie in materia di usucapione rientrano pacificamente in quelle in materia di “diritti reali” (vedi art. 5 comma 1bis d.lgs. 28/2010). L’art. 84 bis del c.d. decreto del fare ha poi inserito nel codice civile una disposizione specifica (al n. 12-bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile), che permette la trascrivibilità dell’accordo che attesta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Continue reading →

Processualizzazione della mediazione: alla larga!

Processualizzazione della mediazione. Uno dei temi più caldi dibattuto tra gli addetti ai lavori (probabilmente il principale), riguarda quello della processualizzazione o meno dell’istituto . La netta dicotomia di opinioni, è costituita dai formalisti che sostengono ed auspicano una contaminazione processuale della mediazione e gli “ortodossi” dell’informalità poiché, stante la natura stragiudiziale dell’istituto, esso deve rimanere avulso dalla verticalità del processo civile.

Il Tribunale di Rimini e la sentenza del 28 febbraio

La sentenza del Tribunale di Rimini che ci apprestiamo a commentare, sicuramente accenderà ulteriormente il dibattito appena richiamato..
Nel caso di specie, a seguito di mutamento del rito di un procedimento di sfratto ed una mancata accettazione “banco iudicis” , da parte del conduttore, di un pagamento ridotto dei pregressi canoni di locazione non pagati, per mancato ricevimento del certificato di agibilità dell’immobile, le parti in causa venivano inviate in mediazione ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010.

Nessuna analogia con il codice di procedura civile

All’udienza successiva, il conduttore rilevava come l’istanza di mediazione non fosse stata notificata anche al procuratore costituito, quindi eccepiva la nullità della notifica dell’istanza, ma il Giudice riminese, ha respinto tale eccezione ritenendola infondata, in quanto l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13 prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. Cosa che nel caso di specie è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.

Processualizzazione: il Foro riminese prende atto dell’informalità della mediazione

Quindi una vera presa d’atto, da parte del Tribunale di Rimini, dell’informalità della mediazione che non deve subire una processualizzazione non prevista dalla normativa vigente ( anche se in lacune norme il fenomeno è ravvisabile). Ad adiuvandum, va anche detto che non solo il citato art. 4 non può essere oggetto di analogia alle norme processuali, ma lo stesso art. 8 recita : La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

L’argomento non è di secondaria importanza e il dictum in questione palesa l’ennesimo vulnus della normativa che ha costretto il giudice ad uno sforzo ermeneutico apprezzabile. A supporto della condivisibile interpretazione del tribunale riminese, soccorre anche l’art. 3 3 comma d.lgs., che, come sostenuto da autorevole dottrina, svolge una preziosa funzione di riequilibrio, ponendo il procedimento di mediazione al riparo dal regime formale tipico del processo. Quindi la norma in esame, non si limita a render chiaro che gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità, ma assolve al compito di sottrarre l’intero procedimento all’applicazione delle regole dettate dal c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali, a cominciare dai principî di tassatività e di strumentalità enunciati dall’art. 156, per finire al disposto dell’art. 159, 1° comma, per il quale la nullità di un atto provoca quella degli atti successivi che ne sono dipendenti. Pertanto l’art. 3 comma 3, produce l’apprezzabile effetto di rendere l’accordo conciliativo sostanzialmente immune al mancato rispetto delle forme del procedimento di mediazione prescritte dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex S.p.A. Avv. Pietro Elia

Procedibilità della domanda: chi nulla dichiara non è giustificato

Procedibilità della domanda. Nella Sentenza nr.67163/11 del Tribunale di Roma sez. XIII, si chiarisce o si afferma, per l’ennesima volta, che uno sterile tentativo di mediazione o peggio ancora la deliberata scelta di non attivarla a seguito di un ordine del giudice, non ha nessuna valenza ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda andando a minare proprio quest’ultima…In mancanza di qualsiasi dichiarazione, che le parti possono richiedere di verbalizzare manlevando il mediatore dall’obbligo di riservatezza, sulla ragione o sulle ragioni del mancato proseguimento, non vi è alcuna ragione perché tale comportamento possa essere giustificato. Continue reading →

Al di là del termine dei 15 giorni

Termine dei fatidici quindici giorni, previsti ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010: la sua natura continua a far discutere. Questa volta ci offre uno spunto davvero interessante la Corte d’Appello di Milano che nello sciogliere la riserva inerente un opposizione a decreto ingiuntivo ha respinto la stessa dichiarandone l’ improcedibilità, per mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine dei quindici giorni previsti dal secondo comma.
Prima facie, si dedurrebbe che il giudice del gravame ne abbia confermato la natura perentoria del termine ed invece, proseguendo nella lettura dell’ordinanza ne afferma quella ordinatoria che incombe a chi è onerato di attivare la procedura di mediazione. Continue reading →

Responsabilità professionale del mediatore e dell’organismo: una sentenza mette in luce la questione

L’organismo di mediazione e il mediatore che gestisce un particolare procedimento di mediazione possono essere ritenuti responsabili per inadempimento contrattuale e, di conseguenza, risarcire i danni. Lo stabilisce una sentenza che potremmo definire “spartiacque”, quella del Tribunale di Palermo del 25 novembre 2016, emessa dal Giudice Francesco Caccamo (ma che sta circolando solo in questi ultimi giorni e di cui anche il Sole 24 Ore parla in un articolo apparso ieri). Spartiacque in quanto si comincia a porre in rilievo la questione della responsabilità professionale dei mediatori e degli organismi di mediazione. Continue reading →

TAR Abruzzo: La proposta del mediatore prescinde dalla presenza e dalla volontà delle parti

TAR Abruzzo. Assoggettare la formulazione della proposta del mediatore alla volontà delle parti potrebbe condurre ad un inaridimento del procedimento di mediazione, soprattutto tenendo conto dei suoi scopi deflativi. È stato questo il principio guida seguito dal TAR Abruzzo, sede di Pescara, Sez. I, nella sentenza del 24 febbraio – 13 marzo scorso in cui si è pronunciato su un regolamento di procedura. In una parte di questo regolamento, infatti, veniva impedita la formulazione della proposta di mediazione in caso sia di mancata adesione di una delle parti, sia in caso di mancata richiesta congiunta.

Tar Abruzzo: le funzioni principali della mediazione sono quelle attive e deflattive

Il TAR Abruzzo ha dunque ritenuto illegittimo tale parte del regolamento, dal momento che funzioni principali dell’istituto della mediazione sono proprio quella attiva e deflattiva. Non bisogna, perciò, limitare la proposta di mediazione alla mera ricognizione delle attività delle parti – con la conferma di un onere del mediatore di formulazione di una proposta anche in assenza della concorde volontà delle parti.

Principio enunciato anche dal Ministero della Giustizia

Già la Direttiva del ministro della Giustizia, nel 5 novembre 2013, aveva evidenziato come il procedimento di mediazione debba costituire “un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie“, cassando quindi tutte le interpretazioni che intendevano relegarlo nella sola condizione di procedibilità e in un “vuoto ed oneroso adempimento burocratico”.

Il mediatore ha l’obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche con solo una parte

Ancora prima, il 4 aprile del 2011, il ministero della Giustizia con una circolare aveva già avuto modo di chiarire, in ossequio al principio di effettività, come il mediatore avesse l’obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche in presenza di una sola parte, potendo “ragionare” con l’unica parte presente nel procedimento. Questo perché la sola parte presente potrebbe rivalutare la situazione e rivedere o rimodulare la pretesa originaria. Anche secondo il TAR Abruzzo, quindi, il mediatore ha l’onere di conformare la sua attività ad un’ottica propulsiva ispirata ai canoni di efficacia ed effettività del procedimento.

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Il Moriconi pensiero: una possibile via alla mediazione

Il Moriconi pensiero. In un recentissimo e circostanziato dictum, il Giudice Massimo Moriconi non perde occasione per spingere in maniera competente e diligente verso l’effetto deflattivo della mediazione con un accuratezza che forse non ha eguali nel panorama giurisdizionale italiano.
La controversia ha per oggetto l’accertamento di una responsabilità medica e sanitaria, quindi rientriamo dell’alveo della condizione di procedibilità ex art. 5 co 1 D.lgs 28/2010. Continue reading →