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Condizione di procedibilità: la Corte d’Appello di Palermo rimette le cose a posto

L’impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137 c.c. di 30 giorni ed il suo rapporto con la condizione di procedibilità procura non poche preoccupazioni agli aventi interesse a contestare l’atto in questione. Tuttavia il recente trend giurisprudenziale sembra che abbia fatto chiarezza sul punto, ma nonostante tutto ci si trova davanti a decisioni che vanno contro la natura non processuale di tale termine e quindi le conseguenze che comporta negativamente un’errata interpretazione della norma.

E’questo il caso del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto che nei 30 giorni fossero compressi sia il tentativo di mediazione che l’impugnazione della delibera e che pertanto il detto termine non riprendesse ex novo ma dal punto di progressione già raggiunto con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 1137 c.c.

Condizione di procedibilità: la Corte d’Appello censura la statuizione del Tribunale

Su tale punto, oggetto di gravame, la Corte d’Appello ha censurato tale statuizione, poiché se fosse a contrariis, qualora fosse attivato il procedimento di mediazione al trentesimo giorno, sfumerebbe automaticamente la possibilità di intentare il ricorso: adottando questa interpretazione ci troveremmo davanti alla paradossale ipotesi di una vera e propria forma di giurisdizione alternativa di unico grado invece della condizione di procedibilità ex lege.

Quindi ci troveremmo ad un inutile intasamento delle aule di giustizia in base al “doppio binario” dato dalla contestuale istanza di mediazione e ricorso ex art. 1137 c.c.., quest’ultimo proposto in via cautelativa, qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo.

La Consulta dichiara legittima la tesi del Giudice di secondo grado

A supporto della tesi del giudice di secondo grado, è intervenuta la Consulta che ha più volte dichiarato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive mediante il meccanismo della condizione di procedibilità, nella misura in cui tale misura, senza impedire l’accesso alla g.o., ne differisce l’esperimento mediante l’imposizione alle parti di oneri gravosi, volti a dare risposte più celeri al cittadino.

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Commento a cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.