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Non è avverata la condizione di procedibilità se non si svolge l’incontro di mediazione

La sentenza in oggetto, Tribunale di Firenze,  afferma, in contrapposizione alla Corte di Cassazione, che la mediazione deve svolgersi fattivamente per assolvere alla condizione di procedibilità.

In fase di svolgimento della procedura di mediazione, una delle parti, viste le posizioni lontane, aveva arbitrariamente deciso di non entrare nel merito della mediazione,  e quindi di non proseguire,  ritenendola una inutile perdita di tempo.

A differenza di quanto asserito dalla Corte Costituzionale, che la condizione di procedibilità si avvera con il solo svolgimento dell’incontro informativo programmatico, il giudice designato, in questo caso, afferma che comparire dinanzi al mediatore per una pura attività informativa, significa far perdere di significato e sminuire un procedimento che ha come obiettivo la risoluzione di un conflitto tenendo conto degli interessi e dei bisogni reali delle parti.

Tale comportamento manifesta la mancata volontà di mediare.

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Mediazione nei contratti di leasing immobiliare: per la Corte di Cassazione non c’è mediazione obbligatoria

Possono i contratti di leasing immobiliare essere inclusi nelle materie dei contratti bancari e finanziari? La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la ordinanza  n. 15200 depositata il 12 Giugno 2018.(qui il testo integrale)

La pronuncia delle Corte d’Appello di Firenze

Gli Ermellini, hanno sposato, rafforzandola e chiarendola, la precedente sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Firenze, con la quale era stata respinta l’eccezione di improcedibilità della domanda attivata da un istituto di credito nei confronti di una società immobiliare, lamentando, quest’ultima, che non era stata attivata la mediazione obbligatoria.  La Corte D’Appello di Firenze con la sentenza n. 80 del 2016 aveva già riscontrato la problematicità della questione poi portata all’attenzione della Suprema Corte. La natura del contratto di leasing immobiliare, all’apparenza, potrebbe comportare l’assimilazione di questo genere di rapporti ai contratti finanziari o alla locazione, entrambe sottoposti alla mediazione obbligatoria. Sul punto, sottolinea però ancora il collegio dei Giudici dell’Appello, la natura atipica del contratto di leasing come contratto di locazione da una parte, e la sola natura finanziaria del leasing, non bastano a far pendere l’ago della bilancia in favore di una totale assimilazione del leasing a un contratto di locazione o ad un contratto finanziario. Per cui, la mediazione obbligatoria è esclusa.

La pronuncia in Cassazione

Quello che per i Giudici dell’Appello era riconosciuto come un aspetto problematico, viene definitivamente chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 15200 (leggi qui il testo integrale). Non vi sono dubbi che il leasing immobiliare non debba essere soggetto alla condizione di procedibilità dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Infatti, come già paventato all’esito del II grado del giudizio, che aveva considerato dirimente il criterio d’interpretazione restrittivo della disciplina, i Giudici della Cassazione sciolgono ogni dubbio con la motivazione che il legislatore del Decreto 28 ha fatto riferimento a contratti bancari e non a contratti stipulati con istituti di credito; e a contratti finanziari e non a contratti con finalità di finanziamento.

Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Mediazione condominiale e controversie con terzi: sentenza del Tribunale di Taranto

Per il Giudice dalla mediazione obbligatoria sono escluse le controversie in cui il condominio si contrappone a un soggetto terzo.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 Luglio 2017, rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo  emesso in favore della impresa edile nei confronti del condominio, per il corrispettivo pattuito per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto alla società ricorrente.

Le motivazioni addotte dal Giudice nel respingere l’opposizione proposta dal condominio riguardano, in primo luogo, la natura della clausola conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Essa, difatti, è stata considerata inefficace poichè carente dell’espressa sanzione di improcedibilità, necessaria nei casi in cui la mediazione non sia condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2018, e tra i quali rientrano le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo (società appaltatrice). Ne consegue che,dall’ ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, dovrebbero essere escluse tutte quelle cause che attengono a rapporti, instaurati dal condominio con un soggetto terzo.

Per di più, e si arriva al secondo punto fondamentale del rigetto, l’invocata richiesta di dichiarazione della improcedibilità  della domanda da parte del debitore opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione viene respinta in virtù del dettato del comma 4 dell’art. 5 del D- Lgs 28/2010, che esclude espressamente l’applicabilità del comma 1 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Conclude il Giudice, con richiamo alla discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629, che, anche qualora fossero state superate le precedenti questioni grazie ad una clausola contrattuale conciliativa che avesse esplicitamente previsto l’improcedibilità  anche dell’azione in sede monitoria, l’onere dell’attivazione della mediazione sarebbe ricaduta sul debitore opponente.

Clicca qui per leggere la sentenza integrale

Condizione di procedibilità: la Corte d’Appello di Palermo rimette le cose a posto

L’impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137 c.c. di 30 giorni ed il suo rapporto con la condizione di procedibilità procura non poche preoccupazioni agli aventi interesse a contestare l’atto in questione. Tuttavia il recente trend giurisprudenziale sembra che abbia fatto chiarezza sul punto, ma nonostante tutto ci si trova davanti a decisioni che vanno contro la natura non processuale di tale termine e quindi le conseguenze che comporta negativamente un’errata interpretazione della norma.

E’questo il caso del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto che nei 30 giorni fossero compressi sia il tentativo di mediazione che l’impugnazione della delibera e che pertanto il detto termine non riprendesse ex novo ma dal punto di progressione già raggiunto con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 1137 c.c.

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Alternanza o doppia opportunità?

Alternanza o doppia opportunità? Una recentissima ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, affronta un tema molto dibattuto ed attuale, concernente l’ammissibilità del tentativo di mediazione una volta esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Continue reading →

Il Moriconi pensiero: una possibile via alla mediazione

Il Moriconi pensiero. In un recentissimo e circostanziato dictum, il Giudice Massimo Moriconi non perde occasione per spingere in maniera competente e diligente verso l’effetto deflattivo della mediazione con un accuratezza che forse non ha eguali nel panorama giurisdizionale italiano.
La controversia ha per oggetto l’accertamento di una responsabilità medica e sanitaria, quindi rientriamo dell’alveo della condizione di procedibilità ex art. 5 co 1 D.lgs 28/2010. Continue reading →