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Mediazione condominiale e controversie con terzi: sentenza del Tribunale di Taranto

Per il Giudice dalla mediazione obbligatoria sono escluse le controversie in cui il condominio si contrappone a un soggetto terzo.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 Luglio 2017, rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo  emesso in favore della impresa edile nei confronti del condominio, per il corrispettivo pattuito per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto alla società ricorrente.

Le motivazioni addotte dal Giudice nel respingere l’opposizione proposta dal condominio riguardano, in primo luogo, la natura della clausola conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Essa, difatti, è stata considerata inefficace poichè carente dell’espressa sanzione di improcedibilità, necessaria nei casi in cui la mediazione non sia condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2018, e tra i quali rientrano le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo (società appaltatrice). Ne consegue che,dall’ ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, dovrebbero essere escluse tutte quelle cause che attengono a rapporti, instaurati dal condominio con un soggetto terzo.

Per di più, e si arriva al secondo punto fondamentale del rigetto, l’invocata richiesta di dichiarazione della improcedibilità  della domanda da parte del debitore opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione viene respinta in virtù del dettato del comma 4 dell’art. 5 del D- Lgs 28/2010, che esclude espressamente l’applicabilità del comma 1 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Conclude il Giudice, con richiamo alla discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629, che, anche qualora fossero state superate le precedenti questioni grazie ad una clausola contrattuale conciliativa che avesse esplicitamente previsto l’improcedibilità  anche dell’azione in sede monitoria, l’onere dell’attivazione della mediazione sarebbe ricaduta sul debitore opponente.

Clicca qui per leggere la sentenza integrale

L’eventuale nullità di un procedimento di mediazione può essere fatta valere solo nel procedimento giudiziario

L’eventuale nullità di un procedimento di mediazione può essere fatta valere solo nel procedimento giudiziario. Il Tribunale di Padova, nella sentenza dello scorso 19 ottobre (leggila qui), è stato chiamato a decidere in merito ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Quest’ultimo era stato emesso per indennità di mediazione non corrisposte da una o più parti dopo lo svolgimento della procedura di mediazione. In tale contesto si esclude che le eccezioni avanzate dall’ opponente possano trovare spazio in altro procedimento giudiziario anche se relativo al procedimento di mediazione contestato e in specie quello apertosi per il pagamento delle indennità di mediazione.

Le eccezioni di nullità dovranno pertanto essere fatte valere solo nel procedimento principale, quello dal quale la procedura di mediazione ebbe origine. La motivazione della decisione del Tribunale di Padova è   basata sia sulle singole questioni di nullità sollevate dalla parte, nonché dal fatto che il verbale di chiusura del procedimento non fosse stato impugnato per falsità, e che dunque esso era da considerarsi prova dei fatti svoltosi.

Il tribunale di Padova si esprime anche sulla presenza/assistenza dell’avvocato

Ma la sentenza del Tribunale di Padova emessa lo scorso 19 ottobre appare rilevante anche per un’altra questione poco dibattuta ed oggetto dell’eccezione di nullità avanzata da una parte: la presenza e l’assistenza dell’avvocato nella procedura di mediazione. Questa, secondo il Tribunale di Padova deve essere letta attraverso il combinato disposto degli articoli 8 e 12 del d. lgs. n. 28/2010 e ss.mm.,[1]  oltre che  alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 14.6.2017 C 75[2] , secondo la quale nelle procedure ADR che riguardano i consumatori la presenza e l’assistenza dell’avvocato non possono essere prescritte come obbligatorie.

Il Tribunale sembra accogliere la decisione della Corte Europea e farne proprie le conclusioni criticamente, anche se a parere di questo commentatore la controversia sottoposta al giudice di Padova non pare affatto pertinente al rapporto professionista/consumatore o più in generale alla materia del consumo e dunque affatto pertinente al thema decidendum.

Commento a cura dell’avvocato Maria Vittoria Occorsio.

 

[1] Sia consentito il riferimento a : Maria Vittoria Occorsio , “La mediazione demandata dal Giudice“,  ed. Primiceri  giugno 2016, cap. 3 pagg. 37 e segg., secondo la quale  il d.lgs. 28/2010 prevede come necessaria solo la presenza della parte, proprio a mente di quanto prescritto nell’ articolo 12 dello stesso testo normativo per il quale possono sussistere ipotesi in cui le parti non siano assistite da un avvocato e l’ accordo firmato dovrà essere sottoposto alla omologazione del Presidente del Tribunale per acquisire esecutività.

[2] La questione era stata sollevata dal Tribunale di Verona in relazione ad un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari .

Adr poco utilizzate: il Tribunale di Roma prende posizione

Adr poco utilizzate, soprattutto dalla Pubblica Amministrazione. Un’altra interessante decisione della XIII sezione del Tribunale di Roma ci induce ad una seria riflessione del rapporto che vi è tra Pubblica Amministrazione e mediazione. Nonostante gli impulsi e gli inviti ad usufruire dei benefici dell’istituto, si continua a registrare un’inspiegabile avversità anche davanti all’evidenza come lo è nella sentenza del Dr. Moriconi (datata 30 novembre scorso) del caso di cui ci andiamo ad occupare.

Adr poco utilizzate: il Giudice ne sottolinea le conseguenze negative

In una controversia che vede convenuti sia il comune di Roma che una sua società partecipata, il magistrato capitolino spiega, in maniera analitica, perché la società in questione avrebbe dovuto partecipare al tentativo di mediazione ordinato dal giudice. Il primo motivo insiste sul disattendere l’ordine ex art. 5 co 2, il quale integra colpa grave – se non dolo- se non è seriamente contestabile ed ampiamente motivato. Inoltre se fosse stata tentata la mediazione il tentativo di accordo probabilmente non sarebbe fallito anche alla luce delle prescrizioni contenute nell’ordinanza.

Tale comportamento nella sentenza viene stigmatizzato e sostenuto da un’opinione sempre più significativa che “solo il competente e sperimentato utilizzo su larga scala degli strumenti A.D.R. (che nella realtà si sostanziano nella mediazione obbligatoria e demandata e nella proposta del giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc), potrà avviare a soluzione l’universalmente noto endemico male della Giustizia civile italiana rappresentato dalla durata delle cause”.

Processi troppo lunghi anche per esiguo utilizzo della mediazione da parte della P.A.

Le Adr poco utilizzate conducono direttamente all’eccessiva durata dei processi. Quest’ultima oltre a penalizzare la parte più debole che resiste male alle lungaggini processuali “a cui spesso seguono altrettante defaticanti esecuzioni, offre del Paese un’immagine anche internazionale di arretratezza e di incapacità di affrontare le sfide dei tempi, rappresentandolo in questo settore strategico in gran parte rilegato in una sfera a se stante scollegata dalle tumultuose e rapide temperie della vita e della società attuale; con effetti assai negativi che si ripercuotono in gangli vitali quali lo sviluppo delle imprese e l’allogazione delle risorse da parte delle aziende straniere”.

Inoltre tale status quo potrebbe addirittura influire sulla qualità del contenuto delle sentenze, dato che scrivere sentenze di qualità richiede tempo e tanto tempo non c’è dato il gran numero di sentenze che i giudici italiani devono scrivere. Tutto questo per concludere che l’inottemperanza, ingiustificata, delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5 comma II° decr. lgsl.28/10, che richiede l’effettiva partecipazione alla mediazione, costituisce sempre una grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso, l’applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell’art.96 cpc. La partecipazione al procedimento conciliativo è un valore a sé stante, che prescindendo dal merito e quindi dalla logica torto/ragione, non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla base del convincimento (quand’anche successivamente avvalorato dalla decisione del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza.

Insomma…non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

GdP di Nocera Inferiore: la mediazione deve essere pagata anche dagli azzeccagarbugli!

GdP di Nocera Inferiore. L’avv. Azzeccagarbugli di Lecco di manzoniana memoria, si distingueva nel celebre romanzo “I Promessi Sposi” per l’uso disinvolto dell’interpretazione della legge. È un po’ quello che è accaduto davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione del pagamento di indennità di mediazione e di una presunta responsabilità del mediatore incaricato.

GdP ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tutte le contestazioni dell’opponente sono state rigettate, perché le parti hanno espresso per iscritto la volontà di proseguire nel procedimento di mediazione e non è stato contestato alcuno disconoscimento di firma. Inoltre è stato accertato che il mediatore ha assolto i suoi obblighi di informazione, al contrario del legale che, oltre all’informativa ex art. 4 co 3 del 28/2010, è onerato dalla lettura del regolamento dell’Organismo di mediazione che, in quanto fonte sussidiaria, vincola le parti sia per i principi che regolano l’autonomia negoziale che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010 che espressamente prevede l’applicazione del regolamento dell’ODM e quindi l’implicita accettazione dello stesso.

Il GdP di Nocera Inferiore e una sentenza che si limita ad applicare la normativa

Nel caso di specie, il giudice onorario non ha dovuto fare un grande sforzo ermeneutico, poiché ha semplicemente applicato la normativa vigente in materia, che evidentemente non risultava chiara a chi sarebbe dovuta risultare. Per leggere la sentenza vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

(a cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A, avv. Pietro Elia)

 

 

Assicurazioni: il loro ostruzionismo in mediazione

Assicurazioni. Il problema delle strategie difensive spesso ostruzionistiche delle compagnie assicurative non è una novità: l’atteggiamento scarsamente collaborativo (di cui non si sono mai comprese le reali ragioni), rimane a volte un mistero. Ovviamente tale atteggiamento di chiusura si sta puntualmente replicando nel contesto del tentativo di mediazione sia come condizione di procedibilità ab initio che nella demandata.

Le assicurazioni all’interno della sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre

Una recentissima sentenza del Dr. Massimo Moriconi (28 settembre 2017,  guardala qui), entra a gamba tesa nella questione, cogliendo l’occasione nella stesura di una sentenza che vede come protagonista processuale una compagnia assicurativa. Il Presidente della XIII sezione, nel caso di specie, partendo dall’assunto della mediabilità della controversia, comincia dalla proposta conciliativa del giudice in prima battuta, ed a seguire tentativo di mediazione in cui si censura il comportamento processuale della compagnia assicurativa caratterizzato dalla generica sfiducia nell’istituto “mediazione” al presunto usbergo dell’ “aver già dato” e/o dell’assenza di fondamento delle altrui pretese, alla ritenuta necessità di un’istruttoria che solo il giudice può disporre ed effettuare..

Nessuna di tali giustificazioni (che quanto alla prima ed alla seconda sono di sicuro del tutto infondate ed errate), potrebbe essere esposta in questo caso. In questo caso infatti non si tratta di mediazione obbligatoria bensì di mediazione demandata. Ma la demandata del Dr Moriconi è per di più “guidata” e caratterizzata da un preciso perimetro all’interno del quale le parti, gli avvocati ed il mediatore possono condurre più utilmente la discussione e raggiungere con più facilità un accordo…

Insomma il messaggio è palesemente quello di un invito esplicito a non illudersi circa l’esito preventivato negli atti difensivi delle parti. Ovviamente le parti erano state invitate a presenziare al tentativo di mediazione secondo i canoni del principio di effettività, come lo stesso mediatore a formulare una proposta, in caso di esito negativo del tentativo. Tutte queste prescrizioni, però, non sono state sufficienti dal far recedere la compagnia assicuratrice dalla volontà di non partecipare alla mediazione demandata ex art. 5 co 2. Le conseguenze di tale strategia hanno indotto a statuire la condanna ex art. 96 c.p. c. della compagnia assicuratrice stante la presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione  che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo. Quindi il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integra fattispecie di  colpa grave se non addirittura dolo i cui presupposti sono ampiamente motivati e confermati dalla giurisprudenza. Inoltre è interessante il richiamo dettagliato dei criteri per stabilire il quantum della condanna ex art. 96 c.p.c.: lo stato soggettivo consistente in una non volontà ad assumere un atteggiamento collaborativo, la qualifica e la struttura caratteristica del soggetto responsabile, la forza ed il potere economico e la necessità di un efficace deterrente.

Resistenza del mondo assicurativo allo strumento della mediazione

Il problema assicurazioni, che sta a cuore del Giudice Moriconi, sta a cuore anche a molti degli addetti ai lavori e per certi versi questa ostinata resistenza da parte del mondo assicurativo a non voler intraprendere la migliore strategia possibile anche nei propri confronti, desta non poche perplessità. Tuttavia è probabile che questo atteggiamento sia alimentato inconsapevolmente anche dall’atavica lentezza della macchina giudiziaria italiana. Con il protrarsi della causa controparte accetta spesso offerte al di sotto delle aspettative iniziali pur di porre fine al processo che la vede coinvolta, per non parlare di quanti rinunciano ad intraprendere una causa per i costi e l’aleatorietà del giudizio. Nel futuro prossimo, ci auguriamo un nuovo senso responsabilità da parte dei cosiddetti “poteri forti” delle compagnie assicurative unitamente al sistema bancario (anche se quest’ultimo sta dando qualche segnale positivo in tal senso).

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

 

 

 

 

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Riflessioni sul diniego a partecipare: un’ordinanza del Giudice Pasquale

Riflessioni sul diniego a partecipare in mediazione. Il tema è molto delicato in quanto rappresenta lo spunto per comprendere una delle differenze fondamentali tra il contesto stragiudiziale qual è la mediazione e quello processuale anche sotto il profilo della più opportuna strategia “difensiva”. Lo spunto su alcune riflessioni sull’argomento, ci viene dato da un’ordinanza del Tribunale di Vasto redatta dal Dr. Fabrizio Pasquale, famoso agli addetti ai lavori per i numerosi provvedimenti a favore dell’istituto che stanno dando significativi risultati anche a livello divulgativo su scala nazionale.

Riflessioni da parte del Giudice Fabrizio Pasquale, relatore al convegno Concilia Lex di ottobre a Firenze

Il magistrato, che sarà presente come relatore alla II^Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre prossimo, parte da una doverosa premessa normativa, richiamando l’art. 8 comma 4 il quale in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione delle parti prevede delle sanzioni sia pecuniarie che di natura processuale.

Dopo questa doverosa premessa analizza l’ipotesi in cui sia plausibile un diniego di partecipazione alla mediazione.

Necessaria un’adeguata opera di informazione da parte del mediatore

La circostanza indicata, dovrà essere preceduta da un’ adeguata ed esaustiva opera di informazione da parte del mediatore affinchè le parti, unitamente ad i loro avvocati, siano consapevoli della potenziale opportunità che si pone per poter attuare la migliore soluzione per quella determinata controversia. Il quid pluris che suggerisce il Giudice di Vasto riguarda però le ragioni giustificatrici del diniego che dovranno essere supportate non solo da motivi tecnico/giuridici ma anche logici.

Quindi, solo a queste condizioni si potrà o potrebbe dar luogo ad un diniego consapevole ed adeguatamente informato. Alla luce di tale ultima considerazione, il mediatore non sarà tenuto a considerare le note e sterili clausole di stile tramite il quale le parti si trincerano e che non rispecchiano i requisiti richiamati dal Dr. Pasquale e pertanto, dopo questo filtro, il mediatore verbalizzerà esclusivamente i reali motivi oggettivi che impediscono alle parti di proseguire oltre il primo incontro.

Per leggere l’ordinanza in oggetto vai alla sezione Giurisprudenza del nostro sito web, cliccando qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Principio di effettività: quando il notaio ignora la mediazione

Principio di effettività. La recente sentenza della XIII sez. del Trib. di Roma, offre ulteriori spunti di riflessione, sulla necessaria affermazione ed osservanza del principio di effettività in mediazione.

Nel caso di specie è stata accertata una responsabilità da parte del notaio a causa della sua mancata partecipazione ad una mediazione demandata, dove egli avrebbe dovuto agevolare un’alienazione di un immobile essendosi colpevolmente sottratto all’obbligo di diligenza che gli incombeva e che sarebbe stato facile soddisfare ponendo in essere ordinarie attività propedeutiche alla stipula di un atto pubblico in questione (visura ipocatastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Principio di effettività: si ribadisce la presenza personale della parte

Al di là dell’ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico sviluppato dal Dr Moriconi, non si può fare a meno di sottolineare la sua opinione sulla procura speciale in mediazione che, nel caso di specie, dopo ben tre rinvii richiesti dalla parte istante al fine di agevolare la presenza del notaio, quest’ultimo pensava bene (si fa per dire) di farsi rappresentare tramite procura speciale rilasciata in favore di un avvocato. Il giudice romano ha censurato la strategia appena descritta, affermando che nella fattispecie di cui si discute, la procura speciale è da considerarsi tamquam non esset e pertanto, alla luce di tale affermazione il notaio è stato considerato assente, anche alla luce dell’art. 8 comma 1  che recita: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato , ergo la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.

Vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale

Quindi sarebbe da ritenersi vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale, stante la ontologica necessità della partecipazione personale della parte, quindi il notaio è da ritenersi assente con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c.

Per leggere la sentenza, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Sentenze nel segno dell’effettività: ecco un esempio

Sentenze. Mutuando la terminologia social, il principio di effettività sta registrando un effetto virale che non potrà che sortire risultati positivi in futuro. A tal proposito si registra anche un accoglimento del principio da parte dei Giudici di Pace che in un primo momento furono tra i più accaniti oppositori all’istituto della mediazione, ed è il caso appunto della sentenza oggetto di commento del presente articolo che vede “protagonista” il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Sa).

Sentenze nel segno dell’effettività: opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso di specie il giudice, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio poiché esso non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 5, ma altresì sanzionato con l’improcedibilità dell’atto di citazione dell’opponente in quanto quest’ultimo non ha presenziato all’incontro di mediazione ex art. 5 co 2 come prescrive la normativa che, a sua volta, supportata da copiosa giurisprudenza di merito.

Insomma prosegue il braccio di ferro con chi si ostina a non presenziare alla mediazione demandata (e non solo), confondendo il contesto processuale, dove raramente la parte è presente se non perché previsto dal codice di rito, e quello stragiudiziale dove si pretende di essere portatori sani dell’aspetto emotivo della parte.

La mediazione non è mera sessione informativa

Presentarsi con deleghe o procure tecnicamente è indiscutibile, ma contravviene al principio di effettività e quindi alla ragion d’essere del procedimento di mediazione. Da quasi quattro anni si continuano ad alternare ordinanze e sentenze che impongono lo svolgimento effettivo della mediazione che non è mera sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati.

La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore. Il fine è quello di riaprire un dialogo tra le persone nonché un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia (dal greco en e patheo ossia dentro e sentire) che impone un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime. Ciò accade senza il filtro dei difensori che devono fare “un passo indietro” assistendo le parti. Essi poi operano un secondo step altrettanto importante, che corrisponde alla stesura di un accordo. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze/sentenze mirano a rendere la mediazione reale.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Assistenza legale in mediazione: per il Cnf è necessaria

Assistenza legale in mediazione. Con una nota del 4 luglio 2017, il CNF ha replicato al dictum della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 giugno 2017 (C-75/16), affermando che il principio della obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione, sotto l’egida del D. Lgs. 28/2010, rimane intonso a differenza delle procedure ADR regolamentate dal Codice dei Consumatori modificate in base alla Direttiva nr 11 del 2013 dove, ma non è una novità, non è prevista la necessaria assistenza legale, il che ovviamente non la esclude.

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