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Sentenze nel segno dell’effettività: ecco un esempio

Sentenze. Mutuando la terminologia social, il principio di effettività sta registrando un effetto virale che non potrà che sortire risultati positivi in futuro. A tal proposito si registra anche un accoglimento del principio da parte dei Giudici di Pace che in un primo momento furono tra i più accaniti oppositori all’istituto della mediazione, ed è il caso appunto della sentenza oggetto di commento del presente articolo che vede “protagonista” il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Sa).

Sentenze nel segno dell’effettività: opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso di specie il giudice, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio poiché esso non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 5, ma altresì sanzionato con l’improcedibilità dell’atto di citazione dell’opponente in quanto quest’ultimo non ha presenziato all’incontro di mediazione ex art. 5 co 2 come prescrive la normativa che, a sua volta, supportata da copiosa giurisprudenza di merito.

Insomma prosegue il braccio di ferro con chi si ostina a non presenziare alla mediazione demandata (e non solo), confondendo il contesto processuale, dove raramente la parte è presente se non perché previsto dal codice di rito, e quello stragiudiziale dove si pretende di essere portatori sani dell’aspetto emotivo della parte.

La mediazione non è mera sessione informativa

Presentarsi con deleghe o procure tecnicamente è indiscutibile, ma contravviene al principio di effettività e quindi alla ragion d’essere del procedimento di mediazione. Da quasi quattro anni si continuano ad alternare ordinanze e sentenze che impongono lo svolgimento effettivo della mediazione che non è mera sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati.

La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore. Il fine è quello di riaprire un dialogo tra le persone nonché un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia (dal greco en e patheo ossia dentro e sentire) che impone un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime. Ciò accade senza il filtro dei difensori che devono fare “un passo indietro” assistendo le parti. Essi poi operano un secondo step altrettanto importante, che corrisponde alla stesura di un accordo. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze/sentenze mirano a rendere la mediazione reale.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.