Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Parti in mediazione: il recupero del loro potere decisionale (Parte I)

Parti in mediazione. Uno dei tratti salienti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Non è un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Parti in mediazione e natura relazionale della natura umana

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione collaborativa, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro.

Lo scopo della mediazione è quello di modificare la qualità delle relazioni tra le parti

In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale. Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque quello di modificare la qualità della relazione delle parti…(continua domani).

 

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Principio di effettività (work in progress)

Principio di effettività. Un altro graditissimo relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno che si svolgerà a Firenze il 13 ottobre, sarà il Dr. Fabrizio Pasquale (Giudice del Tribunale di Vasto) che forse per gli addetti ai lavori rappresenta una delle punte di diamante della diffusione della mediazione, grazie all’osservanza del principio di effettività.

Sin dal marzo 2014, data di nascita dell’effettività in mediazione il magistrato di Vasto ha creduto fortemente in questa teoria riuscendo ad ottenere significativi ed eccellenti risultati.

Il Giudice Pasquale al convegno Concilia Lex di Firenze, il prossimo 13 ottobre

Mediazione non è sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati. La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore, al fine di riaprire un dialogo tra le persone e riaprire un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia che impongono un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime, senza il filtro dei difensori che fanno “un passo indietro” ed assistono le parti. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze mirano a rendere la mediazione reale.

Principio di effettività: alla ricerca di una nuova centratura della Giustizia

Per un impiego corretto della mediazione occorre partire dall’idea che non sia solo un modo per decongestionare la giustizia civile, ma la ricerca di una nuova centratura della giustizia dove mettere al centro le persone, per far crescere la cultura della mediazione, della ricostruzione dei legami comunitari e della regolazione pacifica dei rapporti sociali.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Formazione di qualità: la partecipazione al convegno Concilia Lex di Maria Martello

Formazione di qualità. La Dr.ssa Maria Martello, è uno dei maggiori studiosi del conflitto e della formazione del settore, nel panorama ADR italiano. Sarà davvero un’occasione importante ascoltare la sua idea di formazione durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale a Firenze, perché si preannuncia una dissertazione di altissimo profilo.

Formazione di qualità: la partecipazione di Maria Martello

Secondo la Dr.ssa Martello, il ruolo del mediatore è diametralmente opposto a quello del giudice. Dà la parola alle parti in conflitto, in uno spazio riservato, dove ciascuno ha la libertà di esprimere le proprie ragioni ed aiuta, con una regia molto discreta, le parti a riaprire il dialogo interrotto dal conflitto.

Il disegno appena tratteggiato del ruolo del mediatore fa bene immaginare quanto gli attuali percorsi di formazione siano distanti dal garantire una preparazione anche solo iniziale adeguata. Conoscere il dettato legislativo è necessario ma non sufficiente. Neppure sufficiente è provarsi a simulare mediazioni o parte di esse.

Il ruolo del mediatore diametralmente opposto a quello del giudice

Per formarsi il mediatore deve innanzitutto studiare, studiare e poi studiare…sé stesso! La formazione parte prima di tutto da sé stessi e dal senso che al conflitto si attribuisce. Occorre alfabetizzarsi alla relazione con sé stessi prima che con gli altri e conoscere il proprio livello di intelligenza delle emozioni. Imparare a fare i conti con le proprie zone d’ombra e di luce. Con le proprie emozioni positive e negative. Imparare sulla propria pelle a mettersi in gioco, apprendere che il conflitto può essere affrontato, che il cambiamento è possibile, che la fiducia nelle proprie forze ha un reale fondamento.

Se il mediatore non avrà affrontato queste esperienze e elaborato delle sue capacità di tenuta, difficilmente potrà essere in grado di resistere alla forza del conflitto spesso violenta che si sprigiona nella stanza di mediazione. Quindi la formazione è un processo e in quanto tale non può non richiedere un percorso di crescita personale lungo, impegnativo e ricorrente. Sempre work in progress.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia.

Verbalizzazione: tutti i dubbi del mediatore

Verbalizzazione. Dopo il dubbio del negoziatore, irrompe il dubbio del mediatore davanti al verbale di mediazione. Agli albori del D.lgs. 28/2010, esso era un documento pressoché insignificante e, generalmente, i giudici non davano molta attenzione.

L’importanza della verbalizzazione di ciò che accade nella stanza della mediazione, si è andata progressivamente affermando di pari passo con la crescente giurisprudenza di merito che ha dato risalto all’opera del mediatore, specie nella demandata, ed invitando lo stesso a verbalizzare soprattutto le circostanze che possano dare degli elementi al magistrato il quale deve accertare se i canoni del  principio di effettività siano stati o meno osservati sia dalle parti.

Di queste ultime, poi, è necessaria la presenza, così come quella degli avvocati che assistono le parti, i quali, unitamente ad i loro clienti, non devono trincerarsi dietro le solite vuote ed insignificanti “dichiarazioni di stile” che in realtà celano un’effettività volontà di non voler procedere ad un serio tentativo di trovare un accordo, pregiudicandosi, il più delle volte, la possibilità di mettere in pratica la soluzione ottimale per quella determinata controversia.

In tal senso, lo stesso mediatore potrebbe assumersi una responsabilità fondamentale nell’adeguarsi all’indeterminatezza voluta dalle parti unitamente ad i loro avvocati.  E’ chiaro anche che il mediatore non potrà imporre o influenzare né determinate dichiarazioni o strategie negoziali, tuttavia se egli è un professionista dotato di un bagaglio sia tecnico che trasversale, saprà abilmente indurre le parti a farlo nel loro interesse, trasmettendogli la possibilità di ottenere un valore aggiunto da quella controversia.

Tuttavia, seguendo questo trend giurisprudenziale che invita al mediatore a verbalizzare determinati fatti accaduti in mediazione, ci si è posti anche il problema come tutto ciò possa convivere con il principio di riservatezza, ma avviso di chi scrive, tenuto conto della ratio di tale giurisprudenza questo tipo di verbalizzazione ha una sua ragion d’essere in nome dell’affermazione della cultura della mediazione.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

La mediazione disposta dal giudice: un commento all’intervento del Prof. Mauro Bove al convegno Concilia Lex

Mediazione disposta dal giudice. Il Prof. Mauro Bove, docente ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Perugia, è tra gli accademici più attivi nello studio dell’istituto della mediazione civile e commerciale. La sua presenza alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale darà ulteriore lustro all’evento formativo e tratterà le implicazioni inerenti l’art. 185 c.p.c. (tentativo di conciliazione).

Mediazione disposta dal giudice: l’articolo 185 del c.p.c.

L’art. 185-bis c.p.c. ha generalizzato e regolamentato il potere del giudice di offrire alle parti una possibile soluzione della lite di tipo transattivo (mediante reciproche concessioni fotografate in un contratto compositivo della controversia) o conciliativo (con esiti atipici che prescindono dalla veste negoziale e non sono riconducibili al contratto di transazione: es. reciproco abbandono delle domande di cause). Sin dalle prime applicazioni, non è sfuggita la circolarità virtuosa che può innescarsi nel processo mediante la combinazione della proposta all’invito alla mediazione: il giudice formula una proposta e, per consentire alle parti di farne serio oggetto di riflessione, li rimette dinanzi ai mediatori.

L’intervento del Prof. Mauro Bove sulla questione

L’innesto della mediazione in un processo in cui sia nata una proposta del giudice esalta ulteriormente le potenzialità del processo civile di definire il contenzioso in modo «amichevole», con deflazione del carico giudiziario e formazione di provvedimenti molto più stabili. E’ chiaro, però, che, in questa circolarità virtuosa, un progetto interno all’ufficio giudiziario può avere il Ruolo di garante di prassi omogenee nell’applicazione degli istituti. Attendiamo l’intervento del Prof. Bove al convegno di Firenze al fine di trarre nuovi spunti per l’argomento.

Per visionare l’intero programma dell’evento clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A.  avvocato Pietro Elia.

Mediazione demandata: qual è il profilo del mediatore?

Mediazione demandata. Il Consigliere Dr. Maurizio Barbarisi, Presidente della Corte d’Appello di Firenze, sarà, come abbiamo visto anche negli scorsi articoli e nei focus dedicati (vedilo qui) tra i relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. L’argomento che affronterà tratterà il profilo del mediatore in demandata. Sarà un’esposizione interessante poiché esprime il punto di vista del massimo rappresentante della magistratura fiorentina che ha sposato il Progetto Nausicaa e quindi ha investito tanto sull’istituto della mediazione delegata.

Mediazione demandata: l’intervento del cons. Barbarisi al convegno Concilia Lex

Il rapporto del mediatore con l’ordinanza ex art. 185 c.p.c. è molto delicato e deve, o dovrebbe, stabilire un canale comunicativo tra processo e mediazione: due contesti agli antipodi ma collegati dalla condizione di procedibilità e dall’arduo compito di alleviare il sistema Giustizia da contenziosi probabilmente connotati da un’alta percentuale di medi abilità.

Necessario il contributo del mediatore anche in questo caso

L’argomento è complesso perché il giudice non può pretendere di impartire delle direttive come se fosse un suo ausiliario, come capita di leggere in più di un provvedimento giudiziale. Tuttavia il mediatore, che è un ponte per antonomasia, dovrebbe esserlo anche in tale contesto e dare un contributo prezioso ed altamente professionale per contribuire a quel cambiamento culturale che impone una nuova visione di fare ed ottenere Giustizia da parte del cittadino.

Su questo tema non vi è purtroppo uniformità e forse sarebbe auspicabile che vi fosse, affinché si crei un rapporto “simmetrico” tra magistrato e mediatore.

Per leggere il programma completo del convegno, clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

Focus sui relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: Maria Martello, mediatrice umanista filosofica

Focus sui relatori del convegno Concilia Lex. Si chiudono oggi, con questo lunedì, i focus sui protagonisti della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, il convegno che Concilia Lex S.p.A. sta organizzando per il prossimo 13 ottobre a Firenze, negli spazi del Grand Hotel Baglioni, Sala Michelangelo. Un parterre che quest’anno è ricchissimo e davvero articolato, così da affrontare tutte le criticità ed inquadrare nella giusta luce tutti gli aspetti della mediazione civile e commerciale.

Focus sulla professoressa Martello: cos’è la mediazione umanistico filosofica

In questi mesi abbiamo conosciuto tutti i protagonisti di questo importante evento che tra pochissime settimane aiuterà a far luce su tutti i diversi aspetti della mediazione civile e commerciale, comprese le criticità. Tra i relatori ci sarà anche la professoressa Maria Martello, che affronterà un argomento inedito per diversi mediatori, cioè quello che va ad indagare il percorso “Dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”.

Giudice Onorario Corte d’Appello di Milano

Ma chi è Maria Martello, e di cosa si occupa nello specifico? Conosciamola meglio. Originaria di Bronte (Ct), si laurea in filosofia durante i primi anni ’70, e successivamente si specializza nel campo della psicologia e della pedagogia, tanto da iscriversi all’albo degli psicologi. Nel 1993 è stata nominata dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) giudice onorario presso il tribunale dei minorenni di Milano. Questo compito la Martello lo ha svolto fino al 2004, poiché l’anno successivo, nel 2005, il CSM la nomina Giudice Onorario presso la Corte d’Appello di Milano, Sezione delle persone dei minori e delle famiglie. Dal 2006 coordina il Corso di Perfezionamento in Mediazione dei Conflitti del Centro di Eccellenza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, anche in qualità di docente in Psicologia dei rapporti interpersonali.

Numerose sono le sue pubblicazioni, tra cui “Oltre il conflitto” (Milano, 2003), “Intelligenza emotiva e mediazione” (Milano, 2004), “Conflitti, parliamone” (Milano, 2006), “L’arte del mediatore di conflitti. Protocolli senza regole” (Milano 2008), “Sanare i conflitti” (Milano 2010) e “Mediatore di successo: come fare, come essere” (Giuffrè 2011). In quest’ultimo testo, in particolare, si insiste sul ruolo e sulle competenze di un mediatore, sicuramente informato ma a volte privo degli idonei strumenti per affrontare le “scorie” del conflitto. Di questo, proprio, la professoressa Martello tratterà durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

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Processo e mediazione: quali sono i rapporti?

Processo e mediazione. Il Consigliere Gianluigi Morlini, componente della Scuola Superiore della Magistratura, tra i relatori a Firenze durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale affronterà il delicato ed inevitabile rapporto tra processo e mediazione stante la condizione di procedibilità di quest’ultima (titolo dell’intervento: “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”).

I temi sono tanti e vengono tra l’altro affrontati quotidianamente su questo Blog. Sarà sicuramente interessante ascoltare un punto di vista così autorevole e che potrà darci delle risposte. Queste ultime si auspica che siano numerose. Gli argomenti che ci si augura vengano messi in luce spaziano dall’applicazione del principio di effettività (e le sue conseguenze se invece questo principio viene a mancare) a come è da intendersi la sua precisa applicazione in rapporto alla normativa vigente che comunque prevede l’assoluta presenza delle parti (sul punto c’è ancora molta ostinazione da parte degli avvocati che scambiano la stanza della mediazione per un aula di Giustizia).

Sarebbe poi interessante approfondire la controversa questione della mediazione a seguito di opposizione al procedimento monitorio e su chi ricade l’onere di attivazione del procedimento di mediazione, sulla proposta del giudice e quella del mediatore, su come debba essere strutturata e redatta un’ordinanza ex art 185 c.p.c, per non dimenticare poi le questioni inerenti la verbalizzazione del mediatore e la natura del termine dei 15 giorni previsti per attivare la mediazione demandata.

Insomma, il tema è talmente ampio, che meriterebbe un apposito convegno se non addirittura un seminario, ma siamo certi che il Dr. Morlini metterà in atto una sapiente ed intelligente sintesi.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Riflessioni sul diniego a partecipare: un’ordinanza del Giudice Pasquale

Riflessioni sul diniego a partecipare in mediazione. Il tema è molto delicato in quanto rappresenta lo spunto per comprendere una delle differenze fondamentali tra il contesto stragiudiziale qual è la mediazione e quello processuale anche sotto il profilo della più opportuna strategia “difensiva”. Lo spunto su alcune riflessioni sull’argomento, ci viene dato da un’ordinanza del Tribunale di Vasto redatta dal Dr. Fabrizio Pasquale, famoso agli addetti ai lavori per i numerosi provvedimenti a favore dell’istituto che stanno dando significativi risultati anche a livello divulgativo su scala nazionale.

Riflessioni da parte del Giudice Fabrizio Pasquale, relatore al convegno Concilia Lex di ottobre a Firenze

Il magistrato, che sarà presente come relatore alla II^Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre prossimo, parte da una doverosa premessa normativa, richiamando l’art. 8 comma 4 il quale in caso di mancata ed ingiustificata partecipazione delle parti prevede delle sanzioni sia pecuniarie che di natura processuale.

Dopo questa doverosa premessa analizza l’ipotesi in cui sia plausibile un diniego di partecipazione alla mediazione.

Necessaria un’adeguata opera di informazione da parte del mediatore

La circostanza indicata, dovrà essere preceduta da un’ adeguata ed esaustiva opera di informazione da parte del mediatore affinchè le parti, unitamente ad i loro avvocati, siano consapevoli della potenziale opportunità che si pone per poter attuare la migliore soluzione per quella determinata controversia. Il quid pluris che suggerisce il Giudice di Vasto riguarda però le ragioni giustificatrici del diniego che dovranno essere supportate non solo da motivi tecnico/giuridici ma anche logici.

Quindi, solo a queste condizioni si potrà o potrebbe dar luogo ad un diniego consapevole ed adeguatamente informato. Alla luce di tale ultima considerazione, il mediatore non sarà tenuto a considerare le note e sterili clausole di stile tramite il quale le parti si trincerano e che non rispecchiano i requisiti richiamati dal Dr. Pasquale e pertanto, dopo questo filtro, il mediatore verbalizzerà esclusivamente i reali motivi oggettivi che impediscono alle parti di proseguire oltre il primo incontro.

Per leggere l’ordinanza in oggetto vai alla sezione Giurisprudenza del nostro sito web, cliccando qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.