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Aprire una sede operativa Concilia Lex, nuova opportunità di lavoro!
Il modello operativo Concilia Lex
Statistiche 2° semestre Concilia Lex
I dati evidenziano non solo il numero degli interventi gestiti, ma soprattutto la qualità dei percorsi attivati, confermando l’efficacia del nostro approccio orientato all’ascolto e alla collaborazione.
Ci impegniamo ogni giorno per offrire soluzioni rapide, efficaci e trasparenti, riducendo i tempi di gestione e favorendo accordi sostenibili nel tempo.
Questo impegno costante si riflette nei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2025, che testimoniano la fiducia riposta nel nostro operato e il valore del dialogo come strumento centrale di risoluzione dei conflitti.
Nuova opportunità di business!
La durata del termine di sei mesi si applica ai procedimenti per i quali non è stato depositato il verbale conclusivo entro il 25/01/2025
Il Giudice del Tribunale di Monza con questa sentenza, non accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda di mediazione, essendosi concluso il procedimento entro il termine dei 6 mesi come da disciplina introdotta con il D.Lgs. n.216/2024.
La mediazione introdotta per intimazione di sfratto per morosità, si è svolta nel periodo di introduzione della nuova normativa che ha esteso la durata della mediazione da 3 a 6 mesi: il 10 dicembre 2024, il Giudice assegna il termine per la mediazione e fissa l’udienza di rinvio al 15 maggio 2025. Il D.Lgs. n. 216/2024, entra in vigore il 25 gennaio 2025, e nel caso di specie, in questa data il verbale conclusivo non è stato ancora depositato, rendendo quindi applicabile il nuovo termine di scadenza dei 6 mesi.
L’eccezione di improcedibilità della domanda viene pertanto respinta dal Giudice.
Mediazione demandata: valida la convocazione al legale costituito di controparte
Il Giudice del Tribunale di Arezzo, ha ritenuta valida la convocazione trasmessa dall’organismo al legale di parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata.
Il principio secondo cui, la convocazione delle parti debba essere fatta “con ogni mezzo idoneo”, in questo caso ha soddisfatto il requisito, rendendo efficace la convocazione, ritenendo il legale di parte, la persona più idonea da mettere a conoscenza per il procedimento di mediazione.
Se si tiene conto inoltre che, la mediazione deve essere uno strumento deflattivo e di aiuto quindi, ad eliminare il sovraccarico dei tribunali, secondo il Giudice, in questo caso specifico, la flessibilità e la velocità di convocazione, legittima la convocazione a mezzo pec al solo legale costituito in giudizio.
L’opposizione di parte chiamata in merito all’irregolarità della convocazione, avvenuta a mezzo pec al legale di parte, è stata rigettata dal Giudice, non solo perché tale comunicazione risulta inviata al difensore presso cui è domiciliata la parte, ma anche per il principio del dovere deontologico e professionale dello stesso, di informare il proprio assistito, sottolineando nuovamente che si tratta nel caso di specie di mediazione demandata.
A ulteriore supporto della decisione del Giudice, viene richiamata un’ordinanza di Cassazione, secondo cui l’eccezione sull’improcedibilità della domanda deve essere fatta alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non un anno dopo come in questo caso.
Nuove sedi presto operative!
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E’ sempre un passo importante aprire una nuova sede operativa del nostro organismo. Professionisti seri e qualificati, sposano la nostra mission ed entrano a far parte del team.
In ogni sede Concilia Lex è accreditata con provvedimento del Ministero della Giustizia ed iscritta negli elenchi del registro degli organismi privati.
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Sentenza Tribunale di Taranto – La domanda di mediazione e quella giudiziale devono essere simmetriche
La domanda di impugnazione di una delibera condominiale è procedibile se la domanda di mediazione e quella giudiziale sono simmetriche. Il Giudice nella sentenza n. 2485/2025, Tribunale di Taranto, richiama, il consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di simmetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. In particolare, l’oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi) dedotti in sede di mediazione devono corrispondere in modo speculare a quelli della futura azione giudiziaria. Tale principio trova giustificazione nella ratio stessa dell’istituto della mediazione, finalizzata alla deflazione del contenzioso e al possibile raggiungimento di una soluzione condivisa attraverso un effettivo contraddittorio già nella fase conciliativa. La parte invitata, infatti, deve essere posta nella condizione di conoscere con chiarezza le questioni destinate a costituire oggetto del successivo giudizio. Una procedura di mediazione genericamente proposta in relazione all’impugnazione di una delibera condominiale, ma priva dell’indicazione dei motivi specifici di censura, si risolve in un mero adempimento formale, idoneo a svuotare di contenuto la funzione dell’istituto. Tale carenza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la decadenza dal termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni condominiali. Nonostante l’avvio corretto del procedimento nei termini per l’impugnazione e la relativa conclusione con verbale negativo per assenza del condominio, il Giudice ritiene che la mediazione in questo caso specifico, non contenga tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell’atto introduttivo del giudizio.

