Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

OrdinanzaTribunale di Nola

A seguito dell’eccezione di parte convenuta per la mancata convocazione alla mediazione, il Giudice del Tribunale di Nola, premesso che, ai sensi del citato art. 8 d.lgs. 28/2010 “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…” e che inoltre, nel caso di specie, nella procura alle liti conferita al difensore di parte convenuta non vi è mandato anche per la procedura stragiudiziale, ed in secondo luogo, verificato che la notifica effettivamente non risulta effettuata nei confronti della parte ex art 8 d.lgs. 28/2010, ma sembrerebbe notificata al procuratore costituito della parte convenuta (al riguardo risulta una mera copia scansionata di una ricevuta di consegna), onera la parte attrice a ripetere la mediazione.

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Sentenza Tribunale di Milano

La convinzione di avere ragione, non giustifica la mancata partecipazione alla #mediazione, così come la preventiva comunicazione scritta nella quale si adducono le proprie motivazioni, rilevando l’infondatezza della domanda.
Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice, chiamata in mediazione per l’indennizzo relativo al furto dell’auto, declina l’invito con comunicazione scritta che, secondo il giudice, non può sostituire la presenza fisica o l’eventuale collegamento in telematica.
Il proprio dissenso deve essere espresso con chiarezza e consapevolezza in sede di mediazione, dando la possibilità al mediatore di valutare le posizioni e quindi l’eventuale infondatezza.
La forma scritta espressione delle proprie convinzioni, non sostituisce il dovere di presenziare personalmente, rendendo questo comportamento sanzionabile per assenza ingiustificata.

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Aprire una sede operativa Concilia Lex, nuova opportunità di lavoro!

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Il modello operativo Concilia Lex

Aprire una sede Concilia Lex non significa “partire da zero”.
Significa inserirsi in un modello già definito, con procedure, supporto organizzativo e strumenti digitali pronti all’uso.
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Il risultato è un’attività sostenibile, ordinata e integrata nello studio esistente.

Statistiche 2° semestre Concilia Lex

Le statistiche del secondo semestre 2025 mostrano concretamente il nostro lavoro quotidiano: trasformare i conflitti in occasioni di dialogo e di crescita reciproca.
I dati evidenziano non solo il numero degli interventi gestiti, ma soprattutto la qualità dei percorsi attivati, confermando l’efficacia del nostro approccio orientato all’ascolto e alla collaborazione.
Ci impegniamo ogni giorno per offrire soluzioni rapide, efficaci e trasparenti, riducendo i tempi di gestione e favorendo accordi sostenibili nel tempo.
Questo impegno costante si riflette nei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2025, che testimoniano la fiducia riposta nel nostro operato e il valore del dialogo come strumento centrale di risoluzione dei conflitti.

La durata del termine di sei mesi si applica ai procedimenti per i quali non è stato depositato il verbale conclusivo entro il 25/01/2025

Il Giudice del Tribunale di Monza con questa sentenza, non accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda di mediazione, essendosi concluso il procedimento entro il termine dei 6 mesi come da disciplina introdotta con il D.Lgs. n.216/2024.

La mediazione introdotta per intimazione di sfratto per morosità, si è svolta nel periodo di introduzione della nuova normativa che ha esteso la durata della mediazione da 3 a 6 mesi:  il 10 dicembre 2024, il Giudice assegna il termine per la mediazione e fissa l’udienza di rinvio al 15 maggio 2025. Il D.Lgs. n. 216/2024, entra in vigore il 25 gennaio 2025, e nel caso di specie, in questa data il verbale conclusivo non è stato ancora depositato, rendendo quindi applicabile il nuovo termine di scadenza dei 6 mesi.

L’eccezione di improcedibilità della domanda viene pertanto respinta dal Giudice.

Mediazione demandata: valida la convocazione al legale costituito di controparte

Il Giudice del Tribunale di Arezzo, ha ritenuta valida la convocazione trasmessa dall’organismo al legale di parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata.

Il principio secondo cui, la convocazione delle parti debba essere fatta “con ogni mezzo idoneo”, in questo caso ha soddisfatto il requisito, rendendo efficace la convocazione, ritenendo il legale di parte, la persona più idonea da mettere a conoscenza per il procedimento di mediazione.

Se si tiene conto inoltre che, la mediazione deve essere uno strumento deflattivo e di aiuto quindi, ad eliminare il sovraccarico dei tribunali, secondo il Giudice, in questo caso specifico, la flessibilità e la velocità di convocazione, legittima la convocazione a mezzo pec al solo legale costituito in giudizio.

L’opposizione di parte chiamata in merito all’irregolarità della convocazione, avvenuta a mezzo pec al legale di parte, è stata rigettata dal Giudice, non solo perché tale comunicazione risulta inviata al difensore presso cui è domiciliata la parte, ma anche per il principio del dovere deontologico e professionale dello stesso, di informare il proprio assistito, sottolineando nuovamente che si tratta nel caso di specie di mediazione demandata.

A ulteriore supporto della decisione del Giudice, viene richiamata un’ordinanza di Cassazione, secondo cui l’eccezione sull’improcedibilità della domanda deve essere fatta alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non un anno dopo come in questo caso.