Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Corso di formazione base di 80 ore per mediatore civile e commerciale (modalità mista) AI SENSI DEL D.M. 150/2023

Il corso di formazione di 80 ore è suddiviso in due moduli:
– Modulo teorico mediante collegamento cisco webex per il monte orario di 30 ore
– Modulo pratico che si svolge in presenza, di cui 10 ore teoria e 40 ore mediante laboratori e sessioni simulate tramite il metodo esperienziale learning by doing
Il corso si concluderà con una prova finale che comprenderà il feedback di una simulazione svolta dai corsisti ed un test a risposta multipla di comprensione dei concetti base svolti durante il corso.
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia si precisa che al termine del corso con esito positivo è necessario svolgere un tirocinio mediante la partecipazione ad almeno 10 mediazioni con adesione della parte invitata.
Inoltre per i mediatori che siano in possesso di laurea diversa da quella giuridica, è necessario lo svolgimento di un corso di 14 ore di approfondimento giuridico avente ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile.

Quando e come richiedere il credito di imposta per le spese di mediazione

La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.

I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

E’ riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Per presentare la domanda occorre:

  • la fattura relativa all’indennità versata
  • il verbale di accordo o di mancato accordo
  • fattura dell’avvocato se ci si trova nell’ipotesi di applicabilità normativa
  • ricevuta del contributo unificato

Sentenza Tribunale di Messina – mediazione e litisconsorzi necessari

Se la mediazione viene attivata solo nei confronti di alcune parti, oppure viene svolta prima dell’integrazione del contraddittorio, non soddisfa la condizione di procedibilità. La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere svolta con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la domanda è improcedibile, salvo che il giudice assegni un nuovo termine per l’esperimento della mediazione correttamente integrata. Sotto questo profilo, la giurisprudenza — in particolare quella di legittimità — ha chiarito che la mediazione esperita senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non realizza validamente la condizione di procedibilità. Non si tratta di una mera irregolarità o di un vizio sanabile ex post, ma di una mediazione che, per come è stata impostata, risulta ontologicamente inidonea allo scopo assegnatole dalla legge.

La condizione di procedibilità, infatti, non può dirsi avverata quando l’esperimento del procedimento di mediazione è solo apparente o parziale, ossia quando esso non consente un reale confronto tra tutti i soggetti destinati a subire gli effetti della decisione giudiziale. In definitiva, il rapporto tra mediazione demandata e litisconsorzio necessario evidenzia come la mediazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma debba essere calata nella concreta struttura della controversia. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari rende la mediazione inidonea a realizzare la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità della domanda.

La redazione

Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1562 del 05/11/2021

La Corte di Appello di Salerno  con la sentenza  1562/2021 ci riporta ad una problematica sostanziale per il corretto svolgimento della procedura di mediazione: la presenza delle parti.

L’appellante in giudizio ha eccepito tempestivamente la mancata regolare instaurazione del procedimento di mediazione, a seguito del rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, dell’eccezione sul presupposto che la parte vi avesse presenziato per mezzo del difensore munito di procura.

La Corte di Appello non ne condivide l’assunto invero che l’art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/20210 prevede che al primo incontro e agli altri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parteciparvi con l’assistenza dell’avvocato.

Da ciò si evince che la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente a pena improcedibilità dell’azione proposta.

Tuttavia, qualora la parte non voglia o non possa partecipare al procedimento di mediazione può farsi sostituire da “chiunque” e quindi “anche” dal difensore, conferendo però apposita procura speciale.

L’oggetto di tale “procura speciale” dovrà essere nello specifico la partecipazione alla mediazione, con riferimento alla procedura, indicandone protocollo, organismo, ragioni della pretesa, conferendo pertanto al proprio legale o chi per esso, il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

La redazione Concilia Lex S.p.A.

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: non c’è mediazione obbligatoria

E’ solo di gennaio di quest’anno la sentenza della Corte di Cassazione con la quale gli Ermellini, a proposito della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, pur riconoscendo che l’art. 5 del D. Lgs 28/2010 stabilisce in maniera incontrovertibile che dal meccanismo della condizione di procedibilità sono esclusi i procedimenti in camera di consiglio, aveva dichiarato la soccombenza della condomina che non aveva partecipato alla mediazione, dichiarando l’improcedibilità della domanda.

 

Ora, invece, la Corte d’Appello di Palermo, riprendendo proprio il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2018, ne ha rovesciato la logica con il decreto di rigetto 3203/2018 del 29/06/2018. Articolano i Magistrati che, essendo la revoca giudiziale dell’amministratore un procedimento camerale plurilaterale tipico, la mediazione non è condizione di procedibilità.

 

Nel caso della sentenza della Corte di Cassazione, l’osservazione riguardo alla revoca giudiziale dell’amministratore come procedimento di volontaria giurisdizione e quindi escluso dalla mediazione, sembra essere un inciso generico e non afferente il caso sottoposto alla corte. Nello stesso senso anche il Tribunale di Vasto, seppure con motivazioni diverse, si era pronunciato a favore di una sottoposizione della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio al tentativo di mediazione.

La corrente maggioritaria nell’ambito della giurisprudenza sul tema è allineata con l’orientamento che ritiene la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio sottoposto alla mediazione obbligatoria. Resta, però, da osservare che nemmeno una pronuncia della Corte di Cassazione, come è capitato anche in altre questioni afferenti la mediazione, ha fornito un indirizzo certo.

 

Leggi qui il decreto della Corte d’Appello di Plaermo del 29 giugno 2018

III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: anche l’OdM MEDYAPRO di Verona

“Un crescente riscorso allo strumento della mediazione, crescenti adesioni ed accordi. La mediazione comincia ad esser compresa in senso operativo, ma l’attenzione dei media è ancora insufficiente.”

Queste le parole che il Dott. Fabio Felicini, responsabile dell’OdM veronese Medyapro, ha pronunciato ai microfoni dell’ufficio stampa di Concilia Lex a poche ore dalla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Il Dott. Felicini ha poi sottolineato quanto sia importante la nomina della Dott.ssa Giuliana Palumbo a dirigente della direzione statistica che si è occupata da economista dell’impatto che i tempi della giustizia hanno sull’economia.

La mediazione deve uscire dal “bar” ed arrivare all’attenzione dei media nazionali, e questo è uno degli obiettivi della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. La stessa scelta del vicedirettore de Il Sole 24 Ore come moderatore dell’evento è indicativo della volontà del menagement di Concilia Lex di dismettere la veste del basso profilo e far sapere che la mediazione funziona.

Ascolta qui il podcast con l’intervista di Concilia Lex al Dott. Fabio Felicini

The Church Palace Roma, la cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

“Ogni dettaglio è un’opera d’arte”: questo è l’adagio del The Church Palace Roma, sito in una location unica e storica quale è il Parco di Villa Carpegna, nelle immediate vicinanze del Parco di Villa Doria Pamphilj.  The Church Palace Roma sarà cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: “La mediazione Civile e Commerciale: un’autentica rivoluzione culturale”.

La struttura fu definitivamente inaugurata nel 1955 e successivamente la chiesa e gli storici appartamenti dell’Hotel offrirono ospitalità ad importanti esponenti del clero, tra cui il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli prima del conclave che lo avrebbe portato a San Pietro.

Un luogo che fonde in maniera eclettica la monumentalità delle forme con il carattere contemporaneo degli spazi, location di prime cinematografiche e mostre d’avanguardia, farà da sfondo alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Lo scorcio ideale per un evento la cui mission è quella di guardare ai nuovi sviluppi della mediazione civile e commerciale nel nostro paese, dando voce ad esponenti del mondo accademico, istituzionale e delle imprese, per consolidare la cultura della mediazione in Italia.

Iscriviti gratuitamente qui

Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018: uno scorcio sul futuro

Pubblicate le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018.

Nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018,  fonte – Statistiche sulla Mediazione I Trimestre2018,  le procedure che presentano il tasso più elevato di comparizione dell’aderente sono quelle in materia di affitto d’azienda, passando da un 53,8% ad un 65,1%. Per questa materia vola anche il tasso di successo della procedura, passando dal 27 al 36 percento. In crescita anche le adesioni degli invitati per diritti reali e comodato.

Pressochè invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno è il numero complessivo di istanze depositate; un calo sensibile, di circa 2 punti percentuali, si è registrato, invece, nell’attivazione delle procedure vertenti sui contratti bancari. Generalmente immutata è anche la geografia della mediazione, che vede sempre in testa la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Mediazione e Tribunale delle Imprese

L’osservazione che sorge spontanea riguarda, alla luce dei dati, l’importanza di un auspicabile ampliamento della mediazione alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo allargamento costituirebbe il terreno più fertile per la ricerca di un accordo tra parti, riguardando casi in cui il rapporto tra i contendenti è tendenzialmente destinato a prolungarsi nel tempo. L’applicazione dello strumento “mediazione” sembra il più adatto a rispondere alle esigenze delle aziende, in special modo per le materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, consentendo il duplice beneficio di contrarre i costi, ma, soprattutto, di ottenere risultati concreti nel minor tempo possibile, consentendo alle aziende di mantenere la propria competitività sul mercato.

Clicca qui per consultare le Statistiche sulla Mediazione I Trimestre 2018

Tribunale di Velletri: improcedibile la pretesa azionata se la parte non è personalmente presente all’incontro di mediazione

Il Tribunale di Velletri, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola,evidenzia che in mancanza della parte personalmente presente dinanzi al mediatore non è possibile raggiungere alcun accordo perché la stessa non può esprimere le proprie determinazioni in ordine alla questione su cui verte l’interesse controverso.

Quale procura in mediazione?

Inoltre, nel processo verbale di mediazione, non è presente alcun riferimento alla procura di cui era munito l’avvocato di parte attrice all’esito del primo incontro di mediazione: detto diversamente l’avvocato di parte attrice non si è munito di valida procura notarile, che dovrebbe essere conferita per ragioni di oggettiva impossibilità della parte sostanziale a partecipare all’incontro di mediazione.

E neppure è applicabile, in questo caso, la sanzione che prevede la condanna al pagamento del contributo unificato per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, perché essa può essere irrogata alla parte che non è onerata all’attivazione della procedura di mediazione.

Una sentenza, dunque, interessante, che getta luce sulla annosa questione della presenza personale e sostanziale della parte all’incontro di mediazione e sulle adeguate modalità di rappresentanza della stessa.

Leggi tutta la sentenza Tribunale di Velletri sentenza del 22 maggio 2018

Eccezione di improcedibilità della domanda: è accolta se la mediazione viene depositata oltre il termine

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Carmela Benigno, ha accolto l’eccezione della convenuta di dichiarare improcedibile la domanda attorea per aver presentato la relativa domanda di mediazione disposta dal Giudice oltre il termine, nel caso considerato perentorio, di 15 giorni.

Si tratta di una pronuncia che si pone in contrasto rispetto ad alcune sentenze che invece avevano propeso per una interpretazione più flessibile di tale termine (si vedano in tal senso le osservazioni del Giudice del Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale), anteponendo la volontà conciliativa e la finalità deflattiva della procedura al rispetto della formalità ed all’adempimento del termine stabilito ex lege

Tra l’altro, la Dott.ssa Benigno specifica che non sarebbe stata accoglibile la fissazione di un ulteriore termine per sanare l’inadempienza.

Il dibattito sul punto è tutt’altro che vicino ad una risoluzione definitiva, e solo una pronuncia di legittimità quale dovrebbe essere quella della Suprema Corte, in mancanza di chiarimenti ai dettati normativi, potrebbe portare alla risoluzione di un aspetto fondamentale della procedura di mediazione.

Giudice di Pace di Nocera Inferiore sentenza del 18 Gennaio 2018