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Decreto ingiuntivo, opposizione: l’attivazione della mediazione spetta all’opposto

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: a chi spetta l’attivazione della procedura? Continuano le alternanze tra ordinanze e sentenze pro opponente oppure pro opposto, nel tam tam di interpretazione della Giurisprudenza in proposito. L’ultimo parere arriva da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli lo scorso 16 dicembre. Nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, stabilisce che l’onere di attivazione della mediazione debba ricadere sulla parte opposta. Continue reading →

Codice del Consumo: non si applica alle società

Codice del Consumo e competenza territoriale del Tribunale, opposizione a decreto ingiuntivo e pretese creditorie: sono tre gli argomenti affrontati in questa sentenza emessa dal Tribunale di Monza sentenza lo scorso 8 ottobre. In particolare: per l’attribuzione della competenza territoriale non si applica il Codice del Consumo se una delle due parti del contenzioso è rappresentata da una società; per l’opposizione al decreto ingiuntivo il Giudice (dott. Litta Modignani) stabilisce che l’avvio della procedura di mediazione spetta all’opponente; per la pretesa creditoria lo stesso giudice si pronuncia tenendo conto della completa documentazione presentata dall’opposto. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Continue reading →

Consumatori, la competenza territoriale è quella di residenza

Consumatori e cause: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che li vedono protagonisti, le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

Il Tribunale di Firenze applica il Codice del Consumo

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2016 (giudice Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria al consumatore che aveva richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’improcedibilità dell’opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Una sentenza a tutela dei consumatori, anche in materia bancaria

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni, accoglie l’opposizione del consumatore, “avuto riguardo all’eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo). Secondo questo: ”Le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

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