Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Decreto ingiuntivo, opposizione: l’attivazione della mediazione spetta all’opposto

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: a chi spetta l’attivazione della procedura? Continuano le alternanze tra ordinanze e sentenze pro opponente oppure pro opposto, nel tam tam di interpretazione della Giurisprudenza in proposito. L’ultimo parere arriva da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli lo scorso 16 dicembre. Nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, stabilisce che l’onere di attivazione della mediazione debba ricadere sulla parte opposta.

Per il Tribunale di Napoli è l’opposto che dovrà attivare la mediazione

Qui la materia del contendere è di natura bancaria/finanziaria  e ruota intorno alla restituzione di un debito e alla firma si alcuni contratti. Il tribunale di Napoli ribadisce che “Siccome i citati contratti sono chiaramente sottoscritti, l’istante (opponente) avrebbe dovuto tempestivamente negare l’autenticità delle firme, pur se gli stessi erano stati prodotti in copia”. Si stabilisce, inoltre, come non pare che l’ingiunzione riguardi importi diversi o maggiori di quelli indicati nei predetti estratti. Anche per quanto riguarda l’ipotesi del superamento del tasso di usura il Giudice ritiene come l’opponente a decreto ingiuntivo abbia operato un raffronto con Taeg diversi da quelli indicati nei singoli contratti.

Decreto ingiuntivo: onere di impulso e parti spettanti

Il Giudice cita a questo punto l’art. 5 co. 4 del D.lgs 28/2010 e l’art. 648 del codice di procedura civile, riepilogando la corretta procedura di mediazione per legge, sottolineando le materie per cui essa è obbligatoria, e come “Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte” . Detto ciò, il Tribunale arriva a stabilire che il cosiddetto onere di impulso ad avviare la procedura sia destinato alla parte opposta.

Leggi l’ordinanza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza del sito web di Concilia Lex cliccando qui