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Condominio: via l’inquilino che non rispetta le regole

L’inquilino in affitto che non rispetta le regole imposte dal condominio in cui abita (che si era impegnato a seguire all’atto della firma del contratto di locazione) può essere sottoposto dal proprietario a pronuncia giudiziale che abbia come motivazione l’inadempimento. A stabilirlo è il Tribunale di Monza con la sentenza 2395 del 2016. La decisione arriva proprio a seguito della richiesta di un locatore di sciogliere in tempi anticipati il contratto di affitto a causa della cattiva condotta del conduttore. Nel caso specifico quest’ultimo si era reso colpevole del ripetuto mancato rispetto del regolamento condominiale.

Non osservare le regole del condominio si configura come inadempimento

Il mancato rispetto del conduttore in oggetto si manifestava con rumori molesti e disturbo della quiete degli altri condòmini. I rumori si verificavano ben oltre le 23.00, tanto da indurre l’amministratore del condominio a denunciarlo alle Forze dell’Ordine. Come rileva la sentenza del Tribunale di Monza: il non osservare le regole condominiali da parte del conduttore è un vero e proprio inadempimento. Questo secondo l’art. 1587 c.c., per il quale lo stabile in affitto va utilizzato “per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”.

Legittimo lo scioglimento del contratto

Nel caso in oggetto, poi, l’inquilino non ha negato le azioni di cui veniva accusato ma si è limitato a sminuirle e minimizzarle. Nello specifico, si trattava di musica ad altissimo volume e rumori di canti e balli anche ben oltre l’orario limite previsto dal regolamento condominiale. Proprio per questo motivo i giudici hanno ritenuto legittimo lo scioglimento del contratto di locazione, dal momento che la violazione delle voci insite al suo interno (tra cui quella di non violare il regolamento condominiale) viene considerata grave.

Numero di mediazioni: ottobre mese record!

Ottobre mese record per numero di mediazioni per il nostro organismo! Il network Concilia Lex S.p.A. registra infatti 245 mediazioni(il numero più alto di sempre per i nostri standard) distribuito tra tutte le sedi in Italia. Ciò rappresenta sicuramente una spinta per fare sempre meglio e superarci, ma intanto un grazie va anche all’impegno di coloro che quotidianamente lavorano per promuovere la cultura della mediazione nel nostro Paese.

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Proposta di accordo: il mediatore deve sempre formularla

Proposta di accordo e mediatori. Tra le varie ordinanze sul ruolo effettivo del mediatore all’interno delle procedure di mediazione, oggi parliamo di quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano lo scorso 13 settembre all’interno di una controversia di tipo commerciale tra due imprese. Queste ultime erano già state giudicate dal Tribunale di Milano, che aveva stabilito come la convenuta dovesse effettivamente risarcire la parte attrice. Convenuta che, successivamente, era ricorsa all’appello.

Procedimento di mediazione anche in appello

In fase di appello i magistrati estensori (dott. Amedeo Santosuosso, dott.ssa Francesca Fiecconi, dott.ssa Maria Iole Fontanella) decretano le condizioni di procedibilità per avviare una mediazione. A questo proposito vengono riportati stralci dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “Decreto del fare” del 2013: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo

Nell’ambito di queste decisioni i giudici della Corte d’Appello meneghina evidenziano poi il ruolo del mediatore durante lo svolgimento della mediazione stessa, anche in contesti di controversie tra aziende (dunque siamo in argomento squisitamente commerciale). Per cui, oltre ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e ad assegnare il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione i giudici dispongono che “Le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’intesa”. La Corte dispone, infine, “…che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo della riservatezza”.

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Mediazione svolta dopo i 15 giorni: il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

Il termine non ha natura perentoria

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Decreto ingiuntivo: gli effetti di decadenza vengono meno

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

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