Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Sospensione feriale e mediazione

La dott.ssa Maria Grazia Berti, Giudice del Tribunale di Roma, ha rilevato in questa sentenza che, la sospensione dei termini nel periodo feriale, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte attivi preventivamente istanza di mediazione, in una controversia  che rientri nell’obbligatorietà ai sensi dell’art.5 D. Lgs 28/2010.

Pertanto nel calcolo dei termini decadenziali per l’attivazione della mediazione, devono essere scomputati i 31 giorni del periodo feriale. A conclusione poi, della procedura, dal momento del deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, il termine decorre ex novo. In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con la conseguenza che l’istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13).

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La presenza della parte a tutela della corretta procedura

Il dott. Massimo Moriconi, Giudice del Tribunale di Roma, asserisce che è escluso dalla legge alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione con la presenza del solo avvocato, seppur munito di delega del cliente.

L’art. 8 primo comma terzo periodo dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al

termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

E prosegue, prevedendo che durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione

e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,

invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di

mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Occorre chiedersi se l’espressione “parte” possa essere correttamente interpretata.

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore

professionale il quale può, grazie all’ interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a

ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni

in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e

definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione. Solo la parte personalmente conosce intimamente e profondamente quali siano i suoi

reali interessi, quali i punti fermi ed irrinunciabili e quali quelli che tali non sono.

Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad

affievolire le possibilità di un accordo, anche per un’altra ragione.

Può accadere, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l’accordo raggiunto

dall’avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla.

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Giusta interpretazione dell’art. 17 del dlgs 28/2010

Il senso dell’art.17 del dlgs 28/2010 deve essere interpretato in riferimento al contenuto e al senso delle parole in esso riportate.

Quando si legge “ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” vuole significare che l’esenzione di cui si fa riferimento nell’articolo  17, e parliamo di verbale di accordo firmato in mediazione il cui oggetto è il trasferimento di quote di immobile,  non è relativa alla sola imposta di registro nei limiti dei 50 mila euro di valore  ma anche all’imposta ipotecaria e catastale. Ciò si intende in quanto lo stesso articolo 17 estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.

Si precisa espressamente che la mediazione costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie
alternativo a quello giudiziario, introdotto con l’ art. 17 del DL 28/2010, con una disciplina fiscale
di carattere agevolativo.

Tale regime di favore, funzionale all’istituto della mediazione, trova applicazione anche per i
verbali recanti trasferimenti di immobili. Tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; infatti con la parola tutti relativi al procedimento di mediazione il legislatore ha compreso anche il verbale di accordo, e l’esenzione si estende ad ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi comprese le imposte ipotecarie e catastali.

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Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Il termine dei 15 giorni concessi dal Giudice per introdurre il tentativo di mediazione in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere perentorio.

Non sono concesse dilazioni e proroghe al di là del termine fissato e, qualora tale termine non venga rispettato, vi è il consolidamento del decreto ingiuntivo stesso.

Il mancato rispetto del termine dei 15 giorni, come riportato in tale sentenza, obbliga il giudice a dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.

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Non è avverata la condizione di procedibilità se non si svolge l’incontro di mediazione

La sentenza in oggetto, Tribunale di Firenze,  afferma, in contrapposizione alla Corte di Cassazione, che la mediazione deve svolgersi fattivamente per assolvere alla condizione di procedibilità.

In fase di svolgimento della procedura di mediazione, una delle parti, viste le posizioni lontane, aveva arbitrariamente deciso di non entrare nel merito della mediazione,  e quindi di non proseguire,  ritenendola una inutile perdita di tempo.

A differenza di quanto asserito dalla Corte Costituzionale, che la condizione di procedibilità si avvera con il solo svolgimento dell’incontro informativo programmatico, il giudice designato, in questo caso, afferma che comparire dinanzi al mediatore per una pura attività informativa, significa far perdere di significato e sminuire un procedimento che ha come obiettivo la risoluzione di un conflitto tenendo conto degli interessi e dei bisogni reali delle parti.

Tale comportamento manifesta la mancata volontà di mediare.

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L’inadempimento alla stipulazione di un contratto di compravendita non rientra nella mediazione obbligatoria

L’oggetto della controversia trattata, riguarda l’inadempimento da parte di una società incaricata dal Comune di Roma, della stipula di un contratto di compravendita.

Il giudice incaricato rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata da una parte, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

In effetti la causa non verte in materia di diritti reali, ma concerne un preteso inadempimento dell’amministrazione all’obbligazione precedentemente assunta  di stipulazione di un contratto di compravendita.

Si tratta quindi di controversia  relativa ad un rapporto obbligatorio, non rientrante  nelle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art.5  co.1 bis D.Lgs. 28/2010.

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Mediazione delegata: è necessario svolgere l’incontro

Fermo restando che il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo avvenga per scelta della parte opponente, nel rispetto dei criteri di cui all’art.4 comma 1, salva poi la facoltà di decidere diversamente su accordo delle parti, si precisa in questa ordinanza quali siano i criteri da rispettare per dirsi realmente avviato il tentativo di mediazione.

Le parti, invitate dal giudice a svolgere un tentativo di mediazione, non possono limitarsi ad incontrarsi ed informarsi sulla procedura, e non aderire magari alla proposta del mediatore, ma devono adempiere ampiamente all’ordine del giudice salvo la sussistenza  di questioni, tra l’altro documentate, che di fatto ne impediscano la procedibilità.

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Le ragioni della pretesa non riferiscono ad elementi di diritto

Il giudice Dott. Piero Leanza, nella sentenza  in oggetto rileva  che, l’art. 4 D.Lgs. 28/2010 richiede  che siano indicate le “ragioni della pretesa”, riferendosi ai fatti oggetto della pretesa come un accadimento ingiusto.

L’istanza di mediazione non richiede  anche l’indicazione degli “elementi di diritto”, come avviene per la citazione, ex art.163 c.p.c.

Nella fattispecie, secondo quanto allegato in comparsa di risposta dal convenuto, la divergenza consisterebbe soltanto nell’indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione di un contratto anziché della riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato espressamente che la mediazione avesse avuto ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto del giudizio.

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Termine di decorrenza per l’impugnativa della delibera assembleare

In riferimento all’ex art. 1137 c.c. relativo all’impugnazione della delibera assembleare di condominio, il termine decadenziale di 30 giorni, subisce una vera e propria interruzione e non una sospensione, e riprende a decorrere dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. 28.

L’effetto interruttivo, consente in deposito dell’atto di citazione, entro il termine di 30 giorni, che decorrono nuovamente e per una sola volta dalla data di deposito del verbale.

Il perfezionamento della notifica per il mittente, è il momento in cui l’atto viene consegnato all’Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna al destinatario.

Dalla sentenza in oggetto si rileva inoltre che non è condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale non decorra nuovamente per intero il termine di 30 giorni.

 

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La Corte di Cassazione ribadisce la presenza personale delle parti in mediazione

La Corte di Cassazione è chiamata in questa circostanza a pronunciarsi relativamente ad una controversia nascente da una richiesta di risoluzione di un contratto di locazione, la cui procedura di mediazione si svolgeva in maniera anomala.

La società locataria eccepisce l’improcedibilità della domanda di mediazione rilevata dal Tribunale di Udine, in quanto il primo incontro si svolgeva alla sola presenza dei difensori in violazione dell’art.8 del D. Lgs 28/2010. La Corte di Appello rigetta la domanda, ritenendo che la mediazione non fosse mai iniziata. E’ necessario il contatto tra il mediatore e le parti, per dirsi avverata la condizione di procedibilità: deve il mediatore invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura?

L’appellante propone ricorso e la Corte di Cassazione stessa, conferma la decisione della Corte di Appello di Trieste, e la stessa Corte di Cassazione in un breve passaggio, sottolinea che è necessario che il difensore debba essere munito di procura speciale notarile per la rappresentanza sostanziale della parte.

In questa sentenza vi sono diverse contraddizioni: l’improcedibilità della domanda attribuita per la mancata partecipazione personale delle parti ma si fa poi riferimento alla possibilità di far partecipare il legale munito di procura notarile e, si accenna inoltre, alle capacità negoziali dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.

Perché si realizzi la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino davanti al mediatore per esporre le proprie motivazioni ed essere informate sulla procedura per una scelta consapevole. La mediazione è delle parti, dei legali, oggi ben consapevoli del ruolo che rivestono in sede di mediazione, e del mediatore che ha l’arduo compito di guidare tutti gli attori protagonisti del procedimento verso un accordo consapevole, soddisfacente e duraturo.

Le interpretazioni della norma, e le contraddizioni giurisprudenziali non giovano all’istituto della mediazione.

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