Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Corso di formazione base di 80 ore per mediatore civile e commerciale (modalità mista) AI SENSI DEL D.M. 150/2023

Il corso di formazione di 80 ore è suddiviso in due moduli:
– Modulo teorico mediante collegamento cisco webex per il monte orario di 30 ore
– Modulo pratico che si svolge in presenza, di cui 10 ore teoria e 40 ore mediante laboratori e sessioni simulate tramite il metodo esperienziale learning by doing
Il corso si concluderà con una prova finale che comprenderà il feedback di una simulazione svolta dai corsisti ed un test a risposta multipla di comprensione dei concetti base svolti durante il corso.
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia si precisa che al termine del corso con esito positivo è necessario svolgere un tirocinio mediante la partecipazione ad almeno 10 mediazioni con adesione della parte invitata.
Inoltre per i mediatori che siano in possesso di laurea diversa da quella giuridica, è necessario lo svolgimento di un corso di 14 ore di approfondimento giuridico avente ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile.

Quando e come richiedere il credito di imposta per le spese di mediazione

La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.

I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

E’ riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Per presentare la domanda occorre:

  • la fattura relativa all’indennità versata
  • il verbale di accordo o di mancato accordo
  • fattura dell’avvocato se ci si trova nell’ipotesi di applicabilità normativa
  • ricevuta del contributo unificato

Sentenza Tribunale di Messina – mediazione e litisconsorzi necessari

Se la mediazione viene attivata solo nei confronti di alcune parti, oppure viene svolta prima dell’integrazione del contraddittorio, non soddisfa la condizione di procedibilità. La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere svolta con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la domanda è improcedibile, salvo che il giudice assegni un nuovo termine per l’esperimento della mediazione correttamente integrata. Sotto questo profilo, la giurisprudenza — in particolare quella di legittimità — ha chiarito che la mediazione esperita senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non realizza validamente la condizione di procedibilità. Non si tratta di una mera irregolarità o di un vizio sanabile ex post, ma di una mediazione che, per come è stata impostata, risulta ontologicamente inidonea allo scopo assegnatole dalla legge.

La condizione di procedibilità, infatti, non può dirsi avverata quando l’esperimento del procedimento di mediazione è solo apparente o parziale, ossia quando esso non consente un reale confronto tra tutti i soggetti destinati a subire gli effetti della decisione giudiziale. In definitiva, il rapporto tra mediazione demandata e litisconsorzio necessario evidenzia come la mediazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma debba essere calata nella concreta struttura della controversia. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari rende la mediazione inidonea a realizzare la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità della domanda.

La redazione

Corso di aggiornamento online 10 ore – settembre 2024

Il corso di aggiornamento di 10 ore per mediatori civili e commerciali è un’opportunità preziosa per tutti coloro che operano nel campo della mediazione. In conformità con il D.M.150/2023 i mediatori devono svolgere corsi di formazione periodici al fine di mantenere le loro competenze aggiornate e nello specifico approfondiranno tutte le novità apportate dalla riforma Cartabia.

Un altro elemento fondamentale del corso è la discussione dei recenti sviluppi nella mediazione civile e commerciale circa l’uso di strumenti tecnologici per facilitare il procedimento di mediazione e allo stesso tempo valutarne le criticità.

Ciò consente ai partecipanti di rimanere al passo con i cambiamenti in atto a livello normativo e di adattarsi alle esigenze sempre mutevoli dell’utenza, individuata principalmente nella categoria degli avvocati.

Il corso si svolgerà in due giornate:

  • 25 settembre collegamento online
  • 26 settembre collegamento online

Orari:  dalle 14:00 alle 19:00

Costo: € 120,00 (esente iva)

Contatti: 3888790190

Il riconoscimento del credito di imposta è finalmente realtà!

Con il decreto del 24/04/2024 il Ministero della Giustizia, ha decretato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 28/2010, e a seguito dello stanziamento della somma di € 51.821.400, di riconoscere il credito di imposta per le spese sostenute in mediazione.

E’ sicuramente una svolta di fondamentale importanza per tutti i beneficiari che nella dichiarazione dei redditi del 2024, riferita ai redditi 2023, potranno ottenere il credito di imposta per le spese sostenute in mediazione e non solo. La novità è legata alla possibilità di vedersi riconosciuto un ulteriore credito per il compenso corrisposto al proprio legale per l’assistenza in mediazione e nel caso di estinzione del giudizio, l’ulteriore possibilità di recuperare il contributo unificato versato, fino ad un massimo di € 518,00.

Anche in caso di insuccesso della mediazione, ricordiamo che il credito di imposta è riconosciuto seppur nella misura ridotta del 50%.

A distanza di anni e tante promesse, possiamo ritenere questa novità fiscale, un tassello importante a sostegno della mediazione, un incentivo ad esplorare in maniera concreta un percorso alternativo e oramai consolidato, nella gestione delle controversie in materia civile e commerciale.

Chi è e come si diventa mediatore!

Un mediatore civile e commerciale è una figura professionale che si occupa di risolvere conflitti tra due o più parti, cercando di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti coinvolte. Si tratta di un soggetto terzo e neutrale che agisce da intermediario tra le parti in contrasto.

Il compito principale del mediatore civile e commerciale è quello di facilitare la comunicazione tra le parti in conflitto e guidarle nella ricerca di una soluzione condivisa. Ciò significa che il mediatore non prende decisioni al posto delle parti, ma li aiuta a raggiungere accordi attraverso il dialogo e la negoziazione.

Per diventare un mediatore civile e commerciale è necessario seguire un corso di formazione specifico, come quello proposto dal nostro programma formativo.

Durante il corso verranno insegnate tutte le nozioni teoriche riguardanti la mediazione civile e commerciale, ma sarà dato anche ampio spazio all’apprendimento pratico attraverso simulazioni ed esercitazioni su casi realistici.

Una volta completata con successo la formazione, i partecipanti saranno abilitati a svolgere l’attività di mediatore civile e commerciale. La normativa italiana prevede che i mediatori siano iscritti in appositi elenchi tenuti dai Ministeri competenti.

Essere un mediatore civile e commerciale richiede anche abilità comunicative e relazionali. Infatti, è fondamentale essere in grado di ascoltare le parti coinvolte in modo empatico e senza giudizio, creando un clima di fiducia e collaborazione.

La mediazione civile e commerciale è uno strumento sempre più diffuso per risolvere conflitti in modo pacifico e veloce. Grazie alla figura del mediatore, si evita il ricorso ai tribunali e si promuove una cultura della pacificazione dei conflitti attraverso il dialogo condiviso.

L’esperienza della Concilia Lex nella formazione, grazie alla collaborazione di formatori esperti, è garanzia di preparazione e professionalità.

Visita il sito nell’apposita sezione per saperne di più: Corso base 80 ore per mediatore – Locri – Concilia Lex

 

Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1562 del 05/11/2021

La Corte di Appello di Salerno  con la sentenza  1562/2021 ci riporta ad una problematica sostanziale per il corretto svolgimento della procedura di mediazione: la presenza delle parti.

L’appellante in giudizio ha eccepito tempestivamente la mancata regolare instaurazione del procedimento di mediazione, a seguito del rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore, dell’eccezione sul presupposto che la parte vi avesse presenziato per mezzo del difensore munito di procura.

La Corte di Appello non ne condivide l’assunto invero che l’art.8 comma 1 terzo periodo d.lgs. n. 28/20210 prevede che al primo incontro e agli altri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parteciparvi con l’assistenza dell’avvocato.

Da ciò si evince che la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente a pena improcedibilità dell’azione proposta.

Tuttavia, qualora la parte non voglia o non possa partecipare al procedimento di mediazione può farsi sostituire da “chiunque” e quindi “anche” dal difensore, conferendo però apposita procura speciale.

L’oggetto di tale “procura speciale” dovrà essere nello specifico la partecipazione alla mediazione, con riferimento alla procedura, indicandone protocollo, organismo, ragioni della pretesa, conferendo pertanto al proprio legale o chi per esso, il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

La redazione Concilia Lex S.p.A.

Giustizia riparativa

La commissione di un reato apre un conflitto tra l’autore e la parte offesa, una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. La sua peculiarità consiste nel contatto diretto o indiretto tra vittima e autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti sia comunicativi che  relazionali tra le parti.  La Giustizia Riparativa  rappresenta un percorso complesso che richiede un forte coinvolgimento della comunità locale. La riparazione chiama le persone a misurarsi con le difficoltà e le fatiche del vivere insieme. E’ un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Si tratta di un percorso che dà centralità alle persone, ai loro vissuti, alle loro relazioni. Una possibilità per chi è coinvolto in un reato o in un conflitto di partecipare attivamente nella risoluzione delle questioni che ne derivano. In origine la giustizia funzionava “occhio per occhio dente per dente”. Successivamente, per fermare la catena di violenza che si creava, la vendetta privata è stata sostituita dalla punizione del sovrano e poi dello Stato, che risponde ai reati in nome della collettività e quindi anche delle vittime. La logica è rimasta però quella di reagire a un male con altro male. È la “giustizia retributiva”, quella per cui si deve pagare il conto attraverso una pena. Con la giustizia riparativa si supera la logica della vendetta e allo stesso tempo se ne riconosce la radice profonda: il bisogno che l’autore comprenda la sofferenza inflitta alla vittima e l’aspettativa che quella sofferenza non si ripeta più. Tale desiderio, può essere realizzato attraverso uno strumento diverso: la parola. Un dialogo difficile, che deve essere accompagnato da mediatori. La giustizia riparativa funziona attraverso un  dialogo,”possibile”, perché vede nel reato, prima che la violazione di una norma, la rottura di una relazione e della fiducia interpersonale, che mira a riparare .  La giustizia riparativa si basa su dei principi essenziali sanciti in alcuni documenti dell’ONU e del Consiglio d’Europa. Il primo è la volontarietà. Nessuno può essere costretto a partecipare a un percorso di giustizia riparativa, né se è vittima né se è autore di reato. Tutti però hanno diritto ad essere informati circa l’esistenza e il funzionamento di questi percorsi, in modo da poter scegliere consapevolmente se aderirvi o meno. Il secondo è la partecipazione attiva delle persone coinvolte. Esse non sono destinatarie passive di un intervento o di un progetto, ma ne sono protagoniste e promotrici. Il ruolo dei mediatori  non è quello di indicare soluzioni né tantomeno di imporle, bensì di accompagnare le persone nel processo relazionale intrapreso. Il terzo principio è la dimensione relazionale del percorso. Il dialogo, l’incontro tra persone che hanno vissuto l’esperienza del reato da prospettive diverse è un elemento costitutivo. Altri principi della giustizia riparativa  sono la confidenzialità degli scambi, la gratuità del percorso, il non giudizio e il rispetto per tutte le persone coinvolte. Ma perché la vittima o il reo dovrebbero voler partecipare a un percorso del genere? L’esperienza di subire un reato fa sorgere nella vittima una serie di bisogni. Essere ascoltati, innanzitutto. Poter raccontare cosa è successo, dire come si sta, la propria paura, le proprie difficoltà a riprendere la quotidianità. C’è il bisogno di riconoscimento della propria sofferenza. E il bisogno di essere rassicurati che quanto accaduto non accadrà più. La giustizia riparativa si offre come spazio in cui questi bisogni possono trovare risposta. L’autore di reato è l’unico che può rispondere ad alcune domande ed è l’unico che può aiutare a superare certe paure. Per il ragazzo può essere importante narrare il vissuto che l’ha portato a compiere un determinato gesto, dal momento che dietro ad atti di violenza possono celarsi anche ingiustizie subite, che non hanno saputo trovare parole o ascolto. Può poi essere importante comprendere ciò che ha fatto mettendosi nei panni dell’altro, potersi scusare e poter riparare anche simbolicamente, mettendo in campo le proprie energie e le proprie capacità e così reintegrandosi nel tessuto sociale di cui può tornare a sentirsi parte integrante, e non più escluso. Se ci si sente parte di una comunità si è portati a rispettarne le regole. Se ci si sente esclusi, accade il contrario. Comprendere dall’esperienza concreta l’importanza e il significato delle regole del vivere comune è la migliore forma di prevenzione, la migliore assicurazione che ciò che è successo non succederà ancora. Se la “ Restorative Justice”  è in grado di ripristinare la fiducia della vittima,  far comprendere al reo il disvalore di quanto compiuto senza escluderlo dalla società, ma includendolo, creando prevenzione ed evitando la recidiva, si può dire essa adempie la propria funzione in modo efficace, svolgendo con metodo democratico: libertà, partecipazione attiva e dialogo, i compiti della giustizia.

Dott.ssa Mariella Romano

Come gestire una mediazione telematica: la cassetta degli attrezzi del mediatore

È disponibile sulla nostra pagina Facebook l’intervista all’avvocato Mariella Romano, mediatrice specializzata in conflitti familiari, che ha di recente integrato il suo lungo curriculum professionale con un’esperienza formativa sulla giustizia riparativa e la mediazione penale minorile presso il dipartimento amministrativo del penitenziario di Portici. Per effetto del lockdown, lo scenario della comunicazione on-line negli ultimi mesi è profondamente mutato per tutte le attività, compresa la mediazione. Questa evoluzione dei paradigmi di interazione e relazione umana, infatti, pone all’attenzione problemi specifici per il mediatore, che deve avvantaggiarsi del supporto tecnologico degli strumenti telematici senza perdere di vista le doti di empatia, prossemica, tratti paraverbali, sincronicità, tipici dell’interazione de visu ed essenziali per dimostrare la sua imparzialità. Formazione per acquisire nuove competenze e attività di sensibilizzazione aiutano a sostenere e divulgare sempre più la mediazione per la risoluzione dei conflitti, con l’obiettivo di trasformare questa necessità in un nuovo catalizzatore di opportunità.

Aperte le iscrizioni al Corso di Formazione Base per Mediatore Civile professionista

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione Base di 52 ore per Mediatore Civile professionista, che si terrà in formula weekend dal 15/10 al 31/10 a Napoli in presenza, salvo variazioni dovute a nuove criticità legate al Covid. Il corso è aperto a laureati o iscritti a un ordine o collegio professionale, che avranno l’opportunità di partecipare alle lezioni dell’avvocato Alessandra Sardu, specializzata in ADR e arbitrato, con un background formativo e professionale maturato nel corso di esperienza a Parigi e Ginevra. Nell’ambito del corso, l’avvocato Sardu cercherà innanzitutto di offrire un quadro completo del framework normativo all’interno del quale il mediatore deve operare, allargando lo sguardo dal Diritto Interno al Diritto Internazionale ed Europeo, per poi proseguire con una parte dedicata al rapporto e le interazioni del mediatore con gli organismi di mediazione, la gestione delle dinamiche conflittuali, l’etica professionale del mediatore, i possibili ostacoli alla sua attività. Il corso sarà arricchito da simulazioni pratiche e si concluderà con una sessione sulla convenzione di Singapore e una sessione apposita sulla mediazione internazionale. La professione del mediatore richiede un’adeguata formazione teorica e pratica, oltre che lo sviluppo di soft skill come l’empatia, la razionalità, e può beneficiare in maniera particolare dei nuovi sviluppi della tecnologia telematica.