Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Network Concilia Lex, attive le nuove sedi di Fonni (Nu), Rieti e Scafati (Sa)

Network Concilia Lex sempre più attivo ed esteso in tutta Italia. Da ieri sono infatti accreditate ed attive tre nuove sedi: a Fonni (Nu), Rieti e Scafati (Sa). La novità è la nostra prima sede in Sardegna, regione già da tempo considerata importantissima ai fini dell’espansione della nostra rete. La sede di Scafati (Sa) e l’altra di Rieti confermano invece il grande seguito che il nostro organismo di mediazione possiede in regioni come Campania e Lazio. Responsabili delle nuove sedi sono: la dott.ssa Valeria Bua per la sede di Fonni (Nu), la dott.ssa Simona Di Giovanni per la sede di Rieti, e il dott. Claudio Coda per la sede di Scafati (Sa).

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L’accordo di mediazione: tutto quello che c’è da sapere

L’accordo di mediazione. Molto spesso vengono richiesti dei chiarimenti sull’accordo di mediazione, e sulle sue finalità. Cerchiamo in questo articolo di sottolineare tutto quello che c’è da sapere. Si ritiene che l’accordo di mediazione vada qualificato come un atto di autonomia privata, ossia un contratto, avente la forma di una scrittura privata, cui è applicabile la relativa disciplina di cui agli articoli 1321 e seguenti. L’accordo di mediazione può costituire una transazione, qualora vi siano le reciproche concessioni, ed è soggetto alle relative disposizioni previste dal codice civile.

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Mediazione sociale: ecco di cosa si tratta

La mediazione sociale  può rispondere ai conflitti di seconda generazione, quelli cioè di vicinato, di quartiere, familiari, interculturali, di ambiente e sul posto di lavoro, laddove si possono vivere una serie di incomprensioni, di offese, di violenze, più o meno palesi, che necessitano di una riparazione, possibilmente non vendicativa da parte della vittima, anche se legittimata da una legge dello Stato, ma che vada nel senso di una giustizia riparativa e che porti a una evoluzione del colpevole, ridonando, al contempo, fiducia e soddisfazione alla vittima.

La mediazione sociale, come gli altri tipi di mediazione, non è fondata su una generica buona volontà delle persone, quanto piuttosto sulla intenzione e convenienza delle parti coinvolte di rispettare il contratto o il patto sociale di convivenza che le lega; la mediazione sociale è una pratica che esige lo sforzo di tutte le parti in causa e, quindi, è un percorso bilaterale o plurilaterale che suppone la possibilità del cambiamento fra le parti attrici: la finalità è quella di darsi regole condivise, condizione necessaria per concreti accordi e un vivere collettivo costruttivo.

Regole condivise e comuni consentono, inoltre, alle parti di porre in essere valutazioni di adeguatezza teorica e pratica sugli accordi raggiunti e di negoziarne di nuovi; dal canto suo, il mediatore potrà svolgere la sua funzione di catalizzatore delle risorse e facilitatore dell’impresa dialettica, secondo quel principio di equità, ben noto a chi svolge tale ruolo, che consente un esito di vincita di tutte le parti coinvolte. Questo tipo di mediazione tende quindi all’efficienza ai fini della capacità gestionale dei conflitti socioculturali, ma è anche pedagogicamente efficace su tutti i soggetti coinvolti, consentendo benefici, riduzione dei costi e, soprattutto, di investire sulle lunghe scadenze.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Web e mediazione: facciamo il punto della situazione!

Web e mediazione. La direttiva europea sulle Alternative Dispute Resolution (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524/20013, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR (Online dispute resolutions) che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

Web e mediazione: cosa dice la normativa Ue

Tale normativa rappresenta un passaggio importante nell’incentivare il ricorso a tali strumenti coinvolgenti i consumatori dell’UE. Quindi se l’ADR costituisce una forma che consente di allontanarsi dalle fissità e dalle formalità del processo, l’ODR costruendo un ciberspazio e identificandolo come luogo per la risoluzione dei conflitti, appare ampliare tale vocazione spostando il baricentro dal luogo fisico delle ADR ad un luogo virtuale.

Quindi la possibilità di ricorrere più agevolmente alla mediazione online per risolvere un’ampia varietà di controversie, sta mutando le tradizionali nozioni di risoluzione delle controversie. Secondo autorevoli studiosi la differenza tra il reale ed il virtuale è l’assenza di frontiere che è peculiare del ciberspazio dove non sono presenti confini geografici, superando così le frontiere nazionali.

Internet e il linguaggio della giurisprudenza

La conseguenza tuttavia, è la complessità di internet a rapportarsi con i concetti di giurisdizione e scelta normativa da applicarsi al caso concreto. Tali questioni devono essere risolte in maniera differente da quanto si fa per i sistemi legali del mondo reale perché non esiste un unico ordinamento che possa essere applicato uniformemente allo spazio virtuale senza un previo accordo raggiunto da tutti i paesi.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

L’avvocato che assiste in mediazione: divieti ed obblighi

L’avvocato che assiste in mediazione. Quali sono i suoi divieti e i suoi obblighi? L’attuale normativa stabilisce che vi siano alcune incompatibilità del mediatore che, per via interpretativa, sono state estese agli avvocati delle parti istanti e delle parti chiamate in mediazione. Il D.M. 139/2014 recante modifiche al D.M. n. 180/2010, che regolamenta i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, ha introdotto un nuovo articolo, il 14 bis, che è intitolato “incompatibilità e conflitti di interesse”.

Il comma 1, che è quello che ci interessa, disciplina i rapporti esistenti tra ciascun mediatore e l’organismo di mediazione in cui è iscritto, al fine di garantire che il mediatore possegga i requisiti di terzietà e indipendenza. Il primo comma della norma recita quanto segue: Il mediatore non può essere parte o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo”.

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Avvocati e Adr: un rapporto spesso conflittuale

Avvocati e Adr. Il rapporto tra avvocato e ADR non si misura nel momento in cui si ricostruisce insieme al cliente il perimetro dei fatti che hanno rilievo giuridico, ma nel momento successivo in cui il legale è chiamato ad elaborare la strategia difensiva da proporre al cliente. È in questa fase che pesano la formazione culturale e l’orientamento professionale dell’avvocato. L’orizzonte dei sistemi ADR non è al momento ben presente all’avvocatura italiana, ma questo orizzonte si arricchirà nei prossimi anni la prassi ADR inizierà a dare i suoi frutti. Tutto ciò non vuol dire che si abbandonerà la cultura legale e processualistica, bensì il bravo professionista dovrà essere in grado di analizzare la controversia anche grazie a dei parametri metagiuridici.

Avvocati e Adr: le attitudini da incanalare

L’avvocato deve dimostrare piena attitudine a dimostrare a formulare queste valutazioni non tanto sul piano astratto, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze concrete della disputa e alle caratteristiche soggettive delle parti. I suggerimenti che potrebbero rivelarsi efficaci per un’impresa potrebbero non rivelarsi idonei per il singolo individuo. La considerazione della natura del contenzioso e delle modalità con cui è sorto, delle condizioni economiche delle parti e delle prospettive future di relazioni tra i litiganti, sono tutti elementi che possono influenzare sensibilmente le valutazioni del legale.

E qui si pone l’interrogativo sulla necessarietà o meno del ruolo dell’avvocato in mediazione. La risposta a questa domanda parrebbe condizionata dalla specifica concezione della mediazione che si ritenga preferibile. Un filone di pensiero americano privilegia  un approccio basato sugli interessi, in luogo dei diritti e si potrebbe sostenere che l’intervento dell’avvocato, solitamente portatore di rights-based approach, possa rivelarsi persino dannoso, ma questa preoccupazione è un falso problema  in quanto la situazione giuridica è comunque  collegata agli interessi giuridici e non solo, per non dimenticare che molti istituti giuridici  sono specificamente preposti al colmare il divario che può manifestarsi tra forma giuridica e interesse reale (es : abuso del diritto, prescrizione, usucapione).

Rapporti tra professionisti e mediazione anche sul piano pratico

Ragionando su un piano pratico, ci sono e ci saranno sempre buoni e meno buoni avvocati. L’avvocato che svolge responsabilmente la sua attività professionale deve sempre mirare alla cura degli interessi del proprio cliente, tenendo conto dei valori, delle preferenze e della condizione personale di quest’ultimo, bensì deve cercare di estendere queste valutazioni alla controparte, in modo da elaborare una più proficua strategia di assistenza professionale. Il professionista responsabile non può fermarsi a valutare soltanto torti e ragioni né può pensare di impostare la strategia difensiva esclusivamente su questa base.

L’avvocato competente non si dovrà fermare solo sul piano processuale che magari prevede una vittoria, ma ad esempio valutare l’aspetto economico ogni qualvolta la controparte non offra adeguate prospettive di ottenere, all’esito di un giudizio, un risultato realmente satisfattivo dell’interesse del cliente. Quindi a prescindere dalle varie concezioni riguardanti la mediazione, è da ritenere  che il ruolo del professionista legale (serio) sia assolutamente imprescindibile e comunque per consentire che i conflitti delle parti, siano composti senza le garanzie di un processo, è da reputarsi necessario assicurarsi che le parti siano assistite da esperti che possano illustrare loro i profili giuridici e i risvolti economici della controversia, i punti di forza e di debolezza delle rispettive posizioni, i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare da una prospettiva di risoluzione giudiziale.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Il modello barese di mediazione: prassi e monitoraggio dei flussi

Il modello barese di mediazione. Dopo aver parlato più volte del Progetto Nausica e degli ottimi risultati ottenuti grazie alla mediazione demandata, parliamo del modello barese. La prassi processuale conciliativa, sviluppata dalla Dott.ssa Delia con la collaborazione del foro locale, all’indomani dalle recenti riforme in area di mediazione, fa leva sull’utilizzo (nelle fasi processuali in cui la sensibilità del magistrato o la richiesta congiunta delle parti lo suggerisca quale utile attività) dell’ordinanza di invito alla pausa conciliativa, forte di una lettura combinata degli ex artt. 185 cpc e 5, comma II° del Dlgs. N. 28/2010. Per offrire, con rigore scientifico, l’analisi dei flussi dell’invito ex art. 185 cpc sulle cause civili portate nelle udienze, la Dott.ssa Delia ha avviato un monitoraggio, con presentazione grafica.

Il modello barese e il monitoraggio continuo

Il primo monitoraggio si è svolto con la collaborazione dell’Università di Bari – Scuola di Specializzazione Forense e successivamente una pubblicazione scientifica ha completato la presentazione della prassi giudiziaria in questione (ved. Foro Italiano, febbraio 2012, V^ parte-Monografie, “Proposte Programmatiche sulla conciliazione dal Tribunale di Bari– Sez. Dist. di Modugno).

Più interessante si è rivelato il secondo monitoraggio, per l’anno 2012, condotto dalla Dott.ssa Delia quale Tutor esperto all’interno di un progetto PON obiettivo C Azione C5 “Fare scuola nell’impresa ”codice C-5-FSE- 2011 – 135 autorizzato con nota n. 4462 de l 31/3/2011 che ha come obiettivo quello di migliorare le competenze dei giovani attraverso stage aziendali. In virtù di apposita convenzione siglata fra il Tribunale di Bari e l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “T. Fiore” in Modugno , si è avviata un’iniziativa di formazione scolastica che si è articolata su lezioni introduttive – vertenti tematiche processuali dell’area di diritto civile, l’analisi delle componenti di un conflitto giudiziario, il principio della ragionevole durata del processo, la sentenza ed i riti speciali ovvero gli strumenti per accelerare la definizione della lite giudiziaria (artt. 696 bis cpc e 702 bis e ss cpc) – e successivi approfondimenti pratici, con simulazioni guidate anche dal secondo tutor formativo, il dr. Coviello Giuseppe, verso soluzioni conciliative della controversia.

Il modello barese e il percorso formativo proposto agli alunni

Il percorso formativo proposto agli alunni, ha consentito di apprendere nuove strategie comunicative, di approcciarsi ad una metodologie didattica innovativa e di partecipare all’esperienza conciliativa attraverso la predisposizione di ipotesi di accordi transattivi (in materia di famiglia, con ipotesi di accordi di separazione dei coniugi; in materia di divisione ereditaria, con indicazione di soluzioni conciliative fra eredi; in materia di condominio, attraverso la simulazione dell’attività del mediatore).

Ma l’interesse degli studenti è stato altresì mantenuto vivo attraverso incontri, tenutisi presso l’istituto giudiziario collaborante, con i tre tutor dell’Azienda ospitante, nella loro qualità di funzionari di Cancelleria debitamente autorizzati dal Ministero di Giustizia i quali hanno illustrato le incombenze di Cancelleria al fine di orientare gli alunni verso esercitazioni pratiche, assolte in un percorso della durata di 80 ore. Gli studenti si sono resi così protagonisti di un esperimento pilota verso l’informatizzazione della Sezione Distaccata di Modugno (è la prima volta che, sul piano dei pon, si è avviata una collaborazione fra il Ministero di Giustizia e l’istituto scolastico con finalità anche a beneficio degli uffici giudiziari), ed hanno altresì reso possibile la rappresentazione grafica dei risultati deflattivi della prassi conciliativa del modello in questione.

Questa esperienza formativo- culturale è sicuramente lodevole e sarebbe auspicabile a livello nazionale. In Italia, vi sono altre iniziative di questo genere, ma questa è decisamente strutturata in maniera davvero interessante e stimolante. Il processo culturale deve partire dalle nuove generazioni e quindi dalla classe dirigente del futuro e che potrà acquistare una sua definitiva consacrazione attraverso una dignità ed autonomia scientifica delle ADR.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia.

Equo compenso e mediazione: qualcosa finalmente comincia a muoversi!

Equo compenso allargato a tutti i professionisti, anche quelli non iscritti a un Ordine. La commissione Bilancio al Senato ha approvato infatti l’emendamento che lo introduce. Non più quindi solo avvocati che hanno particolari mansioni (con banche, imprese, compagnie assicurative) ma anche gli avvocati mediatori potranno proporre tale cifra. Per l’approvazione definitiva si attende però l’esame della Commissione Bilancio alla Camera, il prossimo 15 dicembre.

Equo compenso: come funzionerà per il mediatore?

Per parlare di equo compenso in mediazione occorre prima guardare al parere del Cnf (Consiglio Nazionale Forense), il quale in proposito si è espresso stabilendo di  “applicare i parametri previsti per l’attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell’attività per talune o dell’assenza di attività per altre”. In valutazione, dunque, il se attribuire ai mediatori gli stessi minimi previsti per tutte le attività stragiudiziali svolte dai professionisti oppure se creare un listino apposito, esclusivo per la mediazione civile e commerciale.

Ecco degli esempi concreti

Ad esempio, utilizzando una tabella specifica con compenso omnicomprensivo e proporzionato per un terzo ad ognuna delle 3 fasi distinte in cui si articola la mediazione (per controversie da 0 a 1.100 euro, compenso di 600 euro; per controversie da 52mila a 260mila euro, il compenso sarà di 9mila euro)*

Qualcosa, insomma, comincia a muoversi anche per il compenso dei mediatori, riconosciuto finalmente in maniera ufficiale, anche grazie al traino degli avvocati.

 

  • Fonte: Diritto.it con tabelle dal Cnf

 

 A cura dell’addetto stampa Concilia Lex S.p.A, dott.ssa Jenny Giordano

 

GdP di Nocera Inferiore: la mediazione deve essere pagata anche dagli azzeccagarbugli!

GdP di Nocera Inferiore. L’avv. Azzeccagarbugli di Lecco di manzoniana memoria, si distingueva nel celebre romanzo “I Promessi Sposi” per l’uso disinvolto dell’interpretazione della legge. È un po’ quello che è accaduto davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione del pagamento di indennità di mediazione e di una presunta responsabilità del mediatore incaricato.

GdP ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tutte le contestazioni dell’opponente sono state rigettate, perché le parti hanno espresso per iscritto la volontà di proseguire nel procedimento di mediazione e non è stato contestato alcuno disconoscimento di firma. Inoltre è stato accertato che il mediatore ha assolto i suoi obblighi di informazione, al contrario del legale che, oltre all’informativa ex art. 4 co 3 del 28/2010, è onerato dalla lettura del regolamento dell’Organismo di mediazione che, in quanto fonte sussidiaria, vincola le parti sia per i principi che regolano l’autonomia negoziale che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010 che espressamente prevede l’applicazione del regolamento dell’ODM e quindi l’implicita accettazione dello stesso.

Il GdP di Nocera Inferiore e una sentenza che si limita ad applicare la normativa

Nel caso di specie, il giudice onorario non ha dovuto fare un grande sforzo ermeneutico, poiché ha semplicemente applicato la normativa vigente in materia, che evidentemente non risultava chiara a chi sarebbe dovuta risultare. Per leggere la sentenza vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

(a cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A, avv. Pietro Elia)

 

 

Parlamento Europeo: rafforzata la mediazione. E in Italia?

Parlamento Europeo e mediazione. Circa due mesi fa (lo scorso 12 settembre) il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla mediazione decisamente interessante e ne prevede un ulteriore e significativo impulso. Bruxelles ha additato il modello italiano come una best practice (ma non è la prima volta) in cui il ricorso alla mediazione è addirittura sei volte superiore rispetto al resto dell’Europa. Anche se tale uso è positivo per la spinta sempre più capillare dell’istituto, esso rappresenta allo stesso tempo un segnale tutt’altro che esaltante del grave stato di patologia che denuncia il Sistema Giustizia italiano.

La risoluzione del Parlamento invita altresì gli Stati membri ad applicare maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, attraverso opportune campagne di informazione. Su questo punto in Italia, ad esempio, c’è molto da fare in quanto ci vuole un’informazione ancora più efficace anche per contrastare la disinformazione sulla mediazione, che al momento, purtroppo prevale.

I tratti salienti della raccomandazione sono i seguenti:

  • La necessaria implementazione della mediazione demandata, dove si prevede la partecipazione obbligatoria delle parti non solo nella mediazione civile e commerciale ma anche in quella familiare (Ad esempio in Lituania, Lussemburgo, Inghilterra e Galles.)
  • accoglie con favore l’impegno della Commissione di cofinanziare diversi progetti volti apromuovere la mediazione e la formazione per i giudici e altri operatori della giustizia negli Stati membri;
  • invita la Commissione a valutare la necessità di elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione,
  • Infine invita la Commissione, nel contesto della riflessione sulla revisione normativa, atrovare soluzioni al fine di estendere, se possibile, l’ambito di applicazione della mediazione anche ad altre questioni civili o amministrative; sottolinea tuttavia che è necessario prestare particolare attenzione ai risvolti che la mediazione può avere su alcune tematiche sociali, ad esempio il diritto di famiglia; raccomanda al riguardo alla Commissione e agli Stati membri di applicare e mettere in atto misure di salvaguardia adeguate nei processi di mediazione al fine di limitare i rischi per le parti più deboli e proteggerle da eventuali abusi di processo o di posizione imputabili alle parti più forti, nonché di fornire dati statistici pertinenti ed esaustivi; sottolinea inoltre l’importanza di assicurare il rispetto di criteri di equità in materia di costi, con particolare riguardo alle tutele per le categorie svantaggiate; osserva tuttavia che la mediazione potrebbe perdere attrattività e valore aggiunto se dovessero essere introdotti standard troppo stringenti per le parti;

Decisamente interessante questa risoluzione che potrà essere uno spunto per il legislatore italiano il quale negli ultimi anni, con luci ed ombre, ha mostrato un crescente interesse verso gli strumenti alternativi alla Giustizia ordinaria.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.