Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Processo civile nell’era della mediazione: il punto di vista di un magistrato (parte I)

Processo civile nell’era della mediazione. Durante il convegno concluso una decina di giorni fa (lo scorso 21 aprile) nella incantevole Siracusa, la relazione del Dott. Alessandro Rizzo, ha lasciato il segno sia per l’elevata competenza del Magistrato togato che per la visione di Giustizia decisamente interessante e responsabile. Nella prima parte analizza i dati statistici nazionali raccolti dalla Direzione Generale di statistica del Ministero, premettendo che la statistica, pur non essendo una scienza esatta richiede un interpretazione dei numeri da essa prodotta dove si celano informazione ben più complesse, ergo 2+2 non fa quattro.

Processo civile: maglia nera nella durata

In primis salta evidente il dato del 2016: il rilevante numero di mediazioni concluse positivamente pari al 43,6 % dei casi che è la percentuale (corretta) relativa ai casi in cui le parti hanno oltrepassato le “forche caudine” del primo incontro. In base ai dati raccolti dalla Commissione Europea, conserviamo la leadership all’incontrario di maglia nera della durata dei processi civili ed il numero di cause civili pendenti ogni 100.000 abitanti. In questa classifica l’Italia registra attualmente una durata media di 527 giorni: migliore rispetto al 2014, ma peggiore rispetto al 2010 quando i giorni erano 493 .

Virtuoso l’indice di smaltimento dell’arretrato

Quest’ultimo dato sembrerebbe mettere in dubbio l’efficacia della mediazione in questi sette anni, ma la risposta ci viene data dalla capacità di smaltimento del sistema giudiziario: l’Italia conserva il primato negativo di oltre 4 cause pendenti in primo grado oltre 100.000 abitanti, ma con un indice di smaltimento dell’arretrato più che virtuoso che va dal 2010 al 2015 , che evidenzia l’abbattimento del 30% dei processi pendenti. Alla luce di tali numeri si spiega la flessione indicata in precedenza sulla durata media dei processi che è dovuta, in gran parte, al lodevole impegno della magistratura italiana teso a smaltire l’arretrato giudiziario che induce la stessa a dover procrastinare i procedimenti “più giovani”. E’ ovvio che non può non condividersi la priorità data allo smaltimento dell’arretrato, in quanto esso rappresenta il volano principale per potenziare l’effetto deflattivo della mediazione.

La “ricetta” del giudice Rizzo

La ricetta suggerita dal Dott. Rizzo per alleviare il fenomeno appena descritto, è che non si può risolvere con una mentalità convenzionale che ha creato il problema bensì con un approccio non formalista e non conservatore del giudice rispetto alla gestione del processo e la mediazione delegata rappresenta uno strumento utile.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

Mediazione e pubblica amministrazione: questo matrimonio s’ha da fare

Mediazione e pubblica amministrazione. Ogni anno, solo nei confronti del comune di Roma, rende noto l’unione, “vengono promossi circa 60mila procedimenti giudiziari che possono durare in media dieci anni e il cui valore, considerando tutte le cause in corso, supera il miliardo di euro” . Di tutti questi contenziosi, circa 8 mila sono cause civili “che potrebbero – benissimo – risolversi in pochi mesi attraverso il ricorso alla mediazione civile. Continue reading →

TAR Abruzzo: La proposta del mediatore prescinde dalla presenza e dalla volontà delle parti

TAR Abruzzo. Assoggettare la formulazione della proposta del mediatore alla volontà delle parti potrebbe condurre ad un inaridimento del procedimento di mediazione, soprattutto tenendo conto dei suoi scopi deflativi. È stato questo il principio guida seguito dal TAR Abruzzo, sede di Pescara, Sez. I, nella sentenza del 24 febbraio – 13 marzo scorso in cui si è pronunciato su un regolamento di procedura. In una parte di questo regolamento, infatti, veniva impedita la formulazione della proposta di mediazione in caso sia di mancata adesione di una delle parti, sia in caso di mancata richiesta congiunta.

Tar Abruzzo: le funzioni principali della mediazione sono quelle attive e deflattive

Il TAR Abruzzo ha dunque ritenuto illegittimo tale parte del regolamento, dal momento che funzioni principali dell’istituto della mediazione sono proprio quella attiva e deflattiva. Non bisogna, perciò, limitare la proposta di mediazione alla mera ricognizione delle attività delle parti – con la conferma di un onere del mediatore di formulazione di una proposta anche in assenza della concorde volontà delle parti.

Principio enunciato anche dal Ministero della Giustizia

Già la Direttiva del ministro della Giustizia, nel 5 novembre 2013, aveva evidenziato come il procedimento di mediazione debba costituire “un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie“, cassando quindi tutte le interpretazioni che intendevano relegarlo nella sola condizione di procedibilità e in un “vuoto ed oneroso adempimento burocratico”.

Il mediatore ha l’obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche con solo una parte

Ancora prima, il 4 aprile del 2011, il ministero della Giustizia con una circolare aveva già avuto modo di chiarire, in ossequio al principio di effettività, come il mediatore avesse l’obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche in presenza di una sola parte, potendo “ragionare” con l’unica parte presente nel procedimento. Questo perché la sola parte presente potrebbe rivalutare la situazione e rivedere o rimodulare la pretesa originaria. Anche secondo il TAR Abruzzo, quindi, il mediatore ha l’onere di conformare la sua attività ad un’ottica propulsiva ispirata ai canoni di efficacia ed effettività del procedimento.

Per leggere la sentenza vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, cliccando qui.

Proposta primo incontro? Il Ministero dice NO!

Proposta primo incontro in mediazione? In una recentissima Nota ministeriale(si veda allegato in calce), si chiarisce uno dei punti più problematici che riguarda, ad esclusione della richiesta congiunta delle parti, di quando ed a quali presupposti il mediatore può fare la proposta congiuntamente alla consulenza tecnica.

Proposta primo incontro: il parere del Ministero

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Le proposte della Commissione Alpa: ecco i punti più importanti

I tanto attesi esiti della Commissione Alpa sono giunti in porto e nella giornata di ieri un documento di proposte è stato consegnato al ministro della Giustizia Andrea Orlando per una prima valutazione. Secondo anticipazioni comunicate da Il Sole 24 Ore ci si è soffermati molto sullo strumento dell’arbitrato, ma la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono comunque state tenute in conto per diversi aspetti. Vediamo in dettaglio cosa è venuto fuori dai lavori del tavolo.

Commissione Alpa istituita nel marzo del 2016 e poi prorogata

Ricordiamo che tale Commissione fu istituita nel marzo 2016 proprio dal ministero della Giustizia al fine di migliorare e rendere più organici gli strumenti di Adr. Le consultazioni, presiedute dall’ex presidente del Cnf Guido Alpa, sarebbero dovute sciogliersi nel settembre scorso, ma fu richiesta una proroga fino ai primi mesi (sic!) del 2017, come in effetti è stato. Ora le proposte dovranno essere vagliate prima dal ministro Orlando e dal ministero della Giustizia (dal Governo), poi dal Parlamento al fine di tradurle in disegno di legge se approvate.

Ampliamento dei poteri dell’arbitrato

La prima cosa che si nota da una lettura del documento è un rilievo considerevole attribuito all’arbitrato, dal momento che viene proposto un rigoroso ampliamento delle materie a riguardo. Secondo le richieste della Commissione Alpa, infatti, nelle materie andrebbero inserite anche le controversie in ambito di lavoro, le materie del codice del consumo e le controversie tra soci e società non di capitali. Viene poi proposta la cosiddetta Traslatio Iudicii: in poche parole gli atti del giudizio di primo grado, se le parti hanno intenzione di uscire dal giudizio, potranno essere condotte in sede di arbitrato.

Dieci punti sulla mediazione civile e commerciale: estensione dell’obbligatorietà e presenza delle parti

Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, la Commissione ha lavorato su dieci punti ritenuti fondamentali, tra cui il più importante è quello dell’estensione delle materie di obbligatorietà previste dal d.lgs 28/2010 all’art. 5. Viene proposto, dunque, di estendere l’obbligatorietà dell’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21 settembre 2023. Nelle materie obbligatorie viene proposto l’inserimento, ad esempio, quelle relative ai rapporti di società, e poi il leasing immobiliare, il franchising ed in generale i contratti di subfornitura. Altri tre punti importantissimi riguardano il primo incontro effettivo in mediazione (non più incontro preliminare ed informativo, ma immediatamente effettivo); la presenza delle parti in mediazione (la partecipazione di persona è necessaria, non basta la presenza degli avvocati); la mediazione demandata dal Giudice, con la previsione di obbligo di motivazione da parte di quest’ultimo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo procedere ad una normativa sull’avvio della mediazione

Gli altri sei punti su cui si è soffermata la Commissione Alpa hanno interessato: la proposta del mediatore (divieto di esercitarla se una delle due parti non è presente); i costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione (il primo incontro non potrà essere totalmente gratuito); il gratuito patrocinio anche per la mediazione (facilitazioni fiscali per gli organismi di mediazione); l’eliminazione del termine dei 15 giorni concessi dal giudice per avviare la mediazione; incentivi alla formazione dei nuovi mediatori ed infine la proposta di intervenire in senso normativo sulla questione dell’obbligo dell’esperimento di mediazione in caso di decreto ingiuntivo (ponendo fine alla discrezionalità dei giudici sul decidere se spetta all’opponente o all’opposto).

 

Fondo Statale di Solidarietà: se l’ex coniuge non versa il mantenimento

In arrivo finalmente il Fondo Statale di Solidarietà che assicura il versamento dell’assegno di divorzio da parte dello Stato se l’ex coniuge si rifiuta di adempiere al suo dovere. Il decreto di attuazione (che risale al 15 dicembre 2016) è stato pubblicato da parte del Ministero della Giustizia lo scorso 14 gennaio in Gazzetta Ufficiale. Il Fondo di solidarietà al coniuge che versa in stato di bisogno era in realtà già stato previsto dalla Legge di Stabilità del 2015. Vediamo in cosa consiste e chi vi può accedere. Continue reading →

Atto processuale: dal 2017 cambiano le norme

Avvocati, nuove norme sulla redazione dell’atto processuale: dovrà essere sintetico e chiaro. Dal 2017 quindi per gli avvocati diventerà obbligatorio redigere un atto processuale che sia allo stesso tempo sintetico e chiaroe non solo per farsi apprezzare dal giudice ma soprattutto perché lo impone la legge.

Atto processuale cambiato sia nel giudizio civile che penale Continue reading →

Organismi di mediazione: chiusi in 503 nel 2016

Le recenti statistiche pubblicate dal ministero della Giustizia sul numero e l’entità degli organismi di mediazione ci parlano di cifre significative, sia riguardo a quelli ancora attivi ma soprattutto per quelli cancellati. Indipendentemente dalle interpretazioni normative che vengono fornite dall’una e dall’altra parte, qui ci limiteremo a commentare i numeri. Il report statistico lo si può trovare cliccando qui , nella sezione dedicata del nostro sito. Continue reading →

Primo incontro: se non c’è accordo nessun compenso va all’Organismo

In una nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio scorso viene chiarito come “la possibilità di iniziare una procedura di mediazione è testualmente legata alla volontà delle parti”. Questo per definire la natura intrinseca del primo incontro, durante il quale, se non si giunge ad un accordo di entrambe le parti, l’attività di mediazione non è stata effettivamente esperita. Di conseguenza l’organismo di mediazione non potrà richiedere alcun compenso […]. Pertanto occorre acquisire in modo inequivocabile la volontà delle parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso effettivo, procedere con lo svolgimento (art. 14 nota Min.Giu.04/05/2016). La procedura, dunque, si dovrà effettivamente svolgere, e solo allora saranno dovute le indennità.

Cosa chiarisce la nota

La nota ministeriale chiarisce quanto già era stato deciso qualche giorno prima, lo scorso 28 aprile, dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Massimo Moriconi, che con la sua sentenza si allinea all’orientamento del Tribunale di Firenze. In tale sentenza, in pratica, si stabilisce come l’incontro informativo non sia per nulla assimilabile alla mediazione vera e propria, ma ne costituisca esclusivamente la sua fase preliminare. Ragion per cui, fin quando la mediazione non è effettivamente svolta, la condizione di procedibilità non può essere avverata. Continue reading →