Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Parlamento Europeo: rafforzata la mediazione. E in Italia?

Parlamento Europeo e mediazione. Circa due mesi fa (lo scorso 12 settembre) il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla mediazione decisamente interessante e ne prevede un ulteriore e significativo impulso. Bruxelles ha additato il modello italiano come una best practice (ma non è la prima volta) in cui il ricorso alla mediazione è addirittura sei volte superiore rispetto al resto dell’Europa. Anche se tale uso è positivo per la spinta sempre più capillare dell’istituto, esso rappresenta allo stesso tempo un segnale tutt’altro che esaltante del grave stato di patologia che denuncia il Sistema Giustizia italiano.

La risoluzione del Parlamento invita altresì gli Stati membri ad applicare maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, attraverso opportune campagne di informazione. Su questo punto in Italia, ad esempio, c’è molto da fare in quanto ci vuole un’informazione ancora più efficace anche per contrastare la disinformazione sulla mediazione, che al momento, purtroppo prevale.

I tratti salienti della raccomandazione sono i seguenti:

  • La necessaria implementazione della mediazione demandata, dove si prevede la partecipazione obbligatoria delle parti non solo nella mediazione civile e commerciale ma anche in quella familiare (Ad esempio in Lituania, Lussemburgo, Inghilterra e Galles.)
  • accoglie con favore l’impegno della Commissione di cofinanziare diversi progetti volti apromuovere la mediazione e la formazione per i giudici e altri operatori della giustizia negli Stati membri;
  • invita la Commissione a valutare la necessità di elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione,
  • Infine invita la Commissione, nel contesto della riflessione sulla revisione normativa, atrovare soluzioni al fine di estendere, se possibile, l’ambito di applicazione della mediazione anche ad altre questioni civili o amministrative; sottolinea tuttavia che è necessario prestare particolare attenzione ai risvolti che la mediazione può avere su alcune tematiche sociali, ad esempio il diritto di famiglia; raccomanda al riguardo alla Commissione e agli Stati membri di applicare e mettere in atto misure di salvaguardia adeguate nei processi di mediazione al fine di limitare i rischi per le parti più deboli e proteggerle da eventuali abusi di processo o di posizione imputabili alle parti più forti, nonché di fornire dati statistici pertinenti ed esaustivi; sottolinea inoltre l’importanza di assicurare il rispetto di criteri di equità in materia di costi, con particolare riguardo alle tutele per le categorie svantaggiate; osserva tuttavia che la mediazione potrebbe perdere attrattività e valore aggiunto se dovessero essere introdotti standard troppo stringenti per le parti;

Decisamente interessante questa risoluzione che potrà essere uno spunto per il legislatore italiano il quale negli ultimi anni, con luci ed ombre, ha mostrato un crescente interesse verso gli strumenti alternativi alla Giustizia ordinaria.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Mediazioni demandate: la Corte d’Appello di Napoli rimette le parti in mediazione

La Corte d’Appello di Napoli si è recentemente espressa con tre provvedimenti sulla remissione delle parti in mediazione. Una notizia senz’altro positiva per chi da sempre porta avanti la cultura della mediazione. Qualcosa comincia a smuoversi anche in Corte d’Appello, segnale da prendere in considerazione soprattutto perché da qualche tempo i magistrati partenopei stanno dimostrando una notevole attenzione nei confronti della mediazione demandata.

Mediazioni demandate: i magistrati considerano il D.Lgs 28/2010

La Corte d’Appello di Napoli rende auspicabile, insomma, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il ricorso alla mediazione. Si tiene perciò conto in pieno del D.Lgs. n. 28/10, che la Corte invita a seguire con lo sprone per le parti di procedere, in quanto ciò consentirebbe una più celere e meno onerosa definizione della controversia. Fondamentale, inoltre, per i giudici napoletani, la presenza delle parti assistite dagli avvocati e l’onere di informare la Corte dell’esito del procedimento di mediazione mediante nota da presentare almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

L’importanza della divulgazione della cultura della mediazione

È importante sottolineare che questa sensibilizzazione alla mediazione non avviene a caso, ma è frutto di un maggiore coinvolgimento dei magistrati in argomento “mediazione”. Divulgazione e sensibilizzazione alla mediazione sono dunque fondamentali, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi tutti i giorni ha a che fare con il mondo della giurisprudenza. Si dà valore al processo all’interno della mediazione, questo anche perché giudice e mediatore, come figure, cominciano a parlarsi. Per leggere l’ordinanza vai nella nostra sezione Giurisprudenza.

A cura dell’addetto stampa di Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano

Network Concilia Lex: attive le sedi di Reggio Calabria, Andria, Paola e Potenza

Network Concilia Lex. Il network Concilia Lex continua ad espandersi e da oggi sono attive altre 4 sedi in tutta Italia. Si tratta delle sedi di Reggio Calabria, Andria (Bat), la seconda di Potenza e Paola (Cs). L’obiettivo è sempre quello di portare avanti la cultura della mediazione avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Ecco, dunque, che in questi ultimi mesi, la rete di Concilia Lex si è ampliata anche in regioni in cui inizialmente non era presente. Continue reading →

Vantaggi degli strumenti Adr: il potere della relazione

Vantaggi degli strumenti Adr. Una delle novità più importanti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Secondo una distinzione di natura filosofica il potere decisionale delle parti è inteso come “responsabilità- capacità”, ossia come capacità del soggetto di comprendere la propria azione, nonché la capacità di prendere una decisione condivisa e di assumersi l’impegno per rispettarla. Non è più un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Vantaggi degli strumenti Adr rispetto a quelli della fase di Giudizio

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro. In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale.

Vantaggi degli strumenti Adr e conflitto

Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque di modificare la qualità della relazione delle parti. Seguendo questa teoria, il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation. L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, che è un termine intraducibile ma noto anche in altre discipline, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste.

Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista. Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Riflessioni fiorentine (a freddo) sul convegno del 13 ottobre a Firenze

Riflessioni fiorentine. Sono trascorse due settimane dall’evento formativo – culturale di Firenze e le impressioni e le considerazioni da fare e sul da farsi non sono poche. Il convegno (la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale) ha lasciato il segno, sia per l’impeccabile organizzazione che per il messaggio, o i messaggi, che ha lasciato che sono tutt’altro che fini a sé stessi ma proiettati verso il futuro.

Questi due aspetti così diversi sono in realtà intimamente connessi per certi versi, poiché solo un coordinamento serio e programmato porta ad annoverare la presenza di autorevoli relatori che sono, a loro volta,  la ricetta per una manifestazione di successo che non ha lasciato nulla all’improvvisazione ed è stata giustamente ripagata non solo dal punto di vista numerico e quindi delle presenze, ma anche dalla qualità dell’indice di gradimento dei, ripetiamo, numerosi partecipanti che gravitano intorno al mondo della mediazione e delle ADR da molti anni ed in maniera seria e professionale.

Riflessioni fiorentine sul portare avanti questa affascinante sfida

Firenze ci ha detto che esiste una volontà di andare avanti in questa affascinante sfida e che questa dichiarazione di intenti è accompagnata da una best practice o modello virtuoso che in terra toscana ha già posto delle solide fondamenta grazie ai “cuori pulsanti” del Progetto Nausica che ha ottenuto risultati talmente positivi che probabilmente nel futuro, nel foro fiorentino, non sentiremo parlare più di enormi quantità di arretrato giudiziario.

Firenze sarà il primo Tribunale in Italia ad avere un “ufficio del processo” che prevede la presenza di esperti in mediazione che coadiuveranno la magistratura nel concordare un programma virtuoso che darà ancora più respiro alla macchina processuale e quindi sarà realtà la tanto attesa efficienza sotto il profilo della tempistica e della qualità del servizio al cittadino. L’augurio è ovviamente quello di un “effetto domino” negli altri Palazzi di Giustizia italiani e che magari l’anno prossimo, in quel di Roma, ci sia una bella testimonianza anche dell’avvocatura che affermi questo necessario e fisiologico cambiamento culturale.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Grande successo di Concilia Lex per il convegno di Firenze!

Grande successo di pubblico per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno organizzato da Concilia Lex S.p.A., che si è svolto negli spazi del Grand Hotel Baglioni di Firenze venerdì scorso, 13 ottobre. Immersi nell’arte e nella bellissima atmosfera fiorentina, più di 300 persone hanno ascoltato ed interagito su tutti gli aspetti riguardanti la mediazione civile e commerciale, da quelli positivi alle criticità che oggi vengono alla luce su questo istituto. Tutto ciò all’indomani della dichiarazione della strutturalità della mediazione, e diversi mesi dopo le conclusioni della Commissione Alpa in Parlamento. La seconda edizione di questo convegno (la prima si è tenuta lo scorso anno a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre) è stata più focalizzata sul capire dove sta andando la mediazione e quale sarà il suo concreto sviluppo in Italia. Risposta che è stata data in maniera impeccabile dai nove relatori, provenienti dal mondo accademico e della magistratura, dalle imprese alle banche e moderati in maniera sapiente dalla prof.ssa Annalisa Tonarelli dell’Università di Firenze. Ecco in breve una sintesi dei loro interventi (ma nei prossimi giorni pubblicheremo anche le interviste a tutti sul nostro canale Youtube)

La prima a prendere la parola è stata Luigia Grasso, dell’Ufficio Legislativo di Confindustria, che ha introdotto l’argomento della mediazione vista dalle imprese e l’utilità per queste ultime con “La mediazione secondo Confindustria”. La dott.ssa Grasso ha sottolineato, tra le altre cose, come “Confindustria ha condiviso sin da subito la scelta del Legislatore di puntare sulla mediazione per deflazionare il contenzioso civile, sostenendo con decisione tutte le iniziative volte a rafforzarne le potenzialità. La mediazione, infatti, è uno strumento trasversale, idoneo a risolvere qualunque lite che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle relative ai rapporti di diritto privato tra Pubblica Amministrazione (PA) e privati”. Fondamentale, per la Grasso, insistere sulla formazione degli avvocati e ripensare ad attività di sensibilizzazione delle imprese associate.

Successivamente è stata la volta dell’avvocato Francesca Morao, responsabile per il contenzioso NPL di Banca Ifis. “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL” è stato il tema dibattuto, in cui la Morao ha parlato dei vantaggi forniti dall’istituto della mediazione nella gestione dei crediti deteriorati, nonché sul contegno dei debitori in sede di mediazione, a far data dall’instaurazione della stessa sino alla conclusione del procedimento. Morao ha colto l’occasione per sottolineare quanto ancora le domande di mediazione siano rarissime.

A questo punto si è passati ad ascoltare il punto di vista dei magistrati. Molto seguito ed applaudito è stato l’intervento del cons. Gianluigi Morlini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia. Morlini ha affrontato infatti il tema delle <em>“Principali questioni processuali in tema di mediazione”</em>. Molti gli argomenti dibattuti durante questa relazione: dall’obbligo di partecipazione personale o possibilità di delega al difensore alla necessità o meno di mediazione effettiva per ritenere assolta la condizione di procedibilità; dalla natura del termine di quindici giorni concesso dal giudice per promuovere la mediazione e conseguenza dell’eventuale inadempimento fino all’onere di promuovere la mediazione delegata in Appello.

Fin qui la mediazione intesa come strumento e possibilità. Ma qual è il punto di vista sulla mediazione delegata dal Giudice o sulla figura del mediatore, anche riguardo alla sua formazione? A questo proposito hanno fornito spunti davvero interessanti gli interventi successivi, come quello del cons. Maurizio Barbarisi, presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze, e del prof. Mauro Bove, docente di diritto processuale all’Università di Perugia. Il primo si è occupato di delineare  “Il profilo del mediatore in demandata”, sottolineando come la mediazione delegata sussiste oggi tra ritardi pratici di attuazione e difficoltà operative di natura sostanziale e processuale.  Per Barbarisi risulta imprescindibile, anche alla luce dell’esperienza personale della Corte di Appello di Firenze che per prima ha introdotto in Italia questa forma definitoria, la competenza del magistrato, ed il dialogo che occorre che si instauri tra il giudice ed il mediatore, al fine di dare il giusto valore alla mediazione, dialogo che, allo stato delle cose in Italia, manca completamente. Il prof. Bove ha invece parlato della “Mediazione disposta dal giudice d’appello”. Durante la relazione è stato chiarito come il mancato esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice in grado d’appello determina, non l’improcedibilità della domanda originariamente proposta in primo grado, bensì l’improcedibilità del giudizio d’appello, secondo la stessa logica che va seguita nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che emerge in entrambi i casi una decisione passata in giudicato sulla lite pendente. Per il prof. dell’ateneo perugino, dunque, l’obbligatorietà della mediazione non risolverà mai i problemi della giustizia statale. Bisogna dunque che si esca dalla logica dell’obbligatorietà ex lege e si individui la maggiore criticità nell’inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Si è categoricamente opposto a questa visione il dott.Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, che al convegno ha discusso de “Il principio di effettività nella mediazione demandata”. Pasquale considera infatti l’obbligatorietà un percorso necessario per “arrivare” alle parti. Superato poi il dato acquisito della presenza personale delle parti, fondamentale per rendere effettiva una mediazione demandata, non è da sottovalutare il superamento del primo incontro.

L’ultimo aspetto trattato è stato quello più propriamente “umanistico”: la mediazione vista anche dal punto di vista sociale e relazionale, con un focus sulla figura del mediatore. La dott.ssa Maria Martello, ad esempio, mediatrice umanista-filosofica, si è occupata de “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”. Per Martello occorre sia diffondere la cultura della mediazione sia incardinarla sempre di più nel panorama istituzionale, ma ancora più urgente è scandagliare i modelli operativi e valutarne la diversa efficacia. Avere il coraggio di praticare il modello di mediazione filosofico umanistico significa offrire alle parti l’occasione  di concludere, risolvere e trasformare il conflitto, e nello stesso tempo di acquisire competenze relazionali traslabili in altre situazioni. Una formazione per la vita, necessaria a tutti. Anche per il meditore che accetta di lasciarsi modificare dai principi di questo metodo. Principio seguito anche dalla relatrice successiva, l’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, la quale, nel suo intervento “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia” ha portato avanti la tesi di un’ “analisi del contesto istituzionale e culturale necessaria a una mediazione efficace e utile al sistema giustizia. Cooperazione e coordinamento fra magistratura, pubblica amministrazione e altri operatori del diritto rappresentano, perciò, la soluzione auspicabile“.

A chiudere la serata è stato l’intervento della prof. Paola Lucarelli, docente di Diritto Commerciale all’Università di Firenze, quindi una sorta di padrona di casa. Parlando de “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”, Lucarelli ha sottolineato la continua connessione tra l’Università ed il Tribunale di Firenze. Ha aggiunto poi come il Progetto Nausicaa, di cui l’Ateneo fiorentino si sta facendo promotore da diversi anni, riprenderà con pieno slancio nei primi mesi del 2018, insieme con il progetto di Firenze città metropolitana. La Lucarelli ha chiesto di prestare sempre attenzione ai valori della funzione mediativa, con un dialogo tra giudice ed avvocati (poiché anche il giudice ha una notevole parte nel percorso di mediazione), e poi tra avvocati e mediatori.

Ricordiamo, infine, che la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale è stata introdotta dai saluti del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia, che ha ribadito il concetto di lavorare molto sulla formazione, nonostante i passi avanti conseguiti in quest’ultimo anno dall’istituto della mediazione; e dal presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, che ha annunciato l’avvio di un progetto importantissimo sulla mediazione civile da parte del foro fiorentino in collaborazione con l’ente Firenze città Metropolitana.

 

 

Convegno Concilia Lex a Firenze: un successo senza precedenti!

È stato un successo senza precedenti quello di ieri per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, il convegno che Concilia Lex ha organizzato a Firenze nello storico scenario del capoluogo toscano, all’interno dello scenografico Grand Hotel Baglioni. Più di 300 persone si sono infatti registrate per poter partecipare all’annuale incontro che il nostro organismo di mediazione utilizza per fare il punto su questo importante strumento giuridico.

Convegno Concilia Lex: più di 300 persone sono accorse a Firenze

Oltre ai numerosi avvocati e commercialisti (ricordiamo che il convegno ha previsto dei crediti formativi per entrambe le figure professionali), professionisti e mediatori, presenti anche moltissimi studenti e docenti, in rappresentanza del mondo accademico non solo fiorentino ma di tutt’Italia. Il successo del convegno, che ha premiato l’impegno dello staff Concilia Lex, segue quello dello scorso anno, la I^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che come si ricorderà, si svolse a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre.

Per oltre quattro ore (dalle 15 alle 19) l’argomento della mediazione è stato al centro dei lavori, con relatori di fama nazionale che hanno portato il loro contributo in termini di interventi e proposte.

Relatori molto apprezzati nei loro interventi

Oltre ai relatori, molti gli invitati illustri in rappresentanza delle istituzioni e delle Forze Armate, tra cui il Capitano del Nucleo di Polizia Tributaria Firenze della Guardia di Finanza, dott. Antonio Casaluce; il Viceconsole del Perù a Firenze per delega del Console, Amalia Vanessa Favre Fajardo; il Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Firenze, Pasquale Abate; ed il Giudice del Tribunale di Firenze, dott.ssa Daniela Bonacchi. Tutti  erano seduti in prima fila all’interno della spaziosa Sala Michelangelo del Grand Hotel Baglioni.

Dopo i saluti del presidente del Tribunale di Firenze, dott.ssa Marilena Rizzo e del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., l’avvocato Pietro Elia, si avvicenderanno i relatori.

Ricordiamo gli argomenti che sono stati trattati dai relatori. Innanzitutto è stato dato spazio alla visione della mediazione da parte delle aziende e delle banche con gli interventi della dott.ssa Luigia Grasso, per l’Ufficio Legislativo di Confindustria, che si è focalizzata su un’analisi del contributo che Confindustria stessa ha apportato all’interno della Commissione Alpa per la riforma degli strumenti di Adr (“La Mediazione secondo Confindustria”); e quella dell’avvocato Francesca Morao, responsabile del contenzioso NPL per Banca IFIS, che ha reso conto su “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL”.

Ci si è spostati poi verso la visione della mediazione da parte della magistratura, attraverso l’intervento dei Cons. Maurizio Barbarisi, presidente della Corte d’Appello di Firenze, che si è occupato de “Il profilo del mediatore in demandata” e del Cons. Gianluigi Morlini, della Scuola Superiore della Magistratura, che ha approfondito il tema de “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”. Il terzo aspetto toccato è stato quello della mediazione e le sue criticità, con le relazioni del Prof. Mauro Bove, docente presso l’Università degli Studi di Perugia con un intervento sulla “Mediazione disposta dal giudice d’appello”; della dott.ssa Maria Martello, formatrice alla mediazione umanistico – filosofica, su “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”; e dell’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia”.

Hanno chiuso i lavori gli interventi del dott. Fabrizio Pasquale, giudice del Tribunale di Vasto, e della prof.ssa Paola Lucarelli, docente all’Università degli Studi di Firenze, già relatrice lo scorso anno durante il convegno di Napoli. Il primo ha affrontato l’argomento della “Mancata effettività della mediazione demandata”, mentre la seconda ha mostrato i risultati raggiunti dall’istituto della mediazione in quest’ultimo anno, alla luce dell’esempio portato dal Foro e dall’Ateneo fiorentino. Il titolo del suo intervento è infatti: “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”.

Infine, hanno avuto spazio i quesiti del pubblico, guidati dalla moderatrice del convegno, la Prof.ssa Annalisa Tonarelli, dell’Università degli Studi di Firenze.

Lunedì tutti i dettagli, anche sulla cena di gala seguita al convegno, in uno speciale approfondimento sulla giornata di ieri a Firenze.

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Tecniche di mediazione: necessario acquisire nuove competenze

Tecniche di mediazione. La capacità di apprendere le tecniche di negoziazione/mediazione deriva dalla necessità del professionista di ridefinire il proprio compito. In molti Paesi si afferma che ci sono troppi avvocati (e l’Italia è uno di questi), eppure negli States, dove il reddito medio è però decisamente più alto ed i tempi processuali più ristretti, in proporzione il numero dei legali è più o meno lo stesso. Oggi ci si pone la domanda su quale sia la funzione del giurista e quindi quale debba essere la sua futura formazione. È evidente che i dubbi sulla sua utilità, su come egli gestisce il conflitto, potrebbero essere fugati con un ampliamento del conflitto anche come facilitatore di soluzioni dello stesso.

Percezione della figura dell’avvocato: problema di crescita e sostenibilità

La figura dell’avvocato eccessivamente legato al contesto delle cause, rischia di diventare socialmente dannosa nella percezione sociale comune, come accade già nel mondo del business, dove il controllo dei costi è diventato una priorità. Si tratta anche di un problema di crescita e sostenibilità: una porzione significativa di professionisti ne ha già preso consapevolezza ed ha intrapreso la strada delle pratiche di diritto collaborativo.

Tecniche di mediazione: necessità di esaminare meglio il conflitto

Per preparare i professionisti in formazione al futuro che li attende, dobbiamo fornire un quadro esaustivo. Il contenzioso aggiudicativo, resterà comunque e probabilmente la modalità più comune della risoluzione delle controversie, ma rimane una sostanziosa quota in cui c’è necessità di esaminare ed affrontare il conflitto anche attraverso dei paradigmi metagiuridici, affinché si crei un giusto equilibrio tra contesto giudiziale e quello stragiudiziale.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Mediazione trasformativa: il recupero del potere decisionale delle parti in mediazione (Parte II)

Mediazione trasformativa. Riprendiamo il discorso che abbiamo affrontato su questo blog un paio di giorni fa.

Diciamo subito che il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation.

Mediazione trasformativa: i concetti di Empowerment e Recognition

L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste. Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista.

In mediazione il contratto è strumento dell’autonomia delle parti

Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.