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Segreto in mediazione: decade se c’è indagine penale

Sul segreto in mediazione non c’è nessun dubbio da parte del ministero della Giustizia. Il contenuto dell’incontro di mediazione e di ciò che si è detto tra le parti, nell’eventualità di un’indagine penale, deve essere messo a disposizione della Procura della Repubblica sotto forma di fascicolo. Verrebbero a cadere, in questo modo, anche gli obblighi di privacy e trattativa riservata, sanciti dal D.Lgs 28/2010 (articoli 9 e 10, comma 1). In particolare il reparto IV della Direzione Generale per la Giustizia civile, dunque, che all’interno del ministero della Giustizia svolge attività di vigilanza e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione, è stato molto chiaro:il mediatore non può in nessun caso opporsi alla richiesta da parte di chi compie indagini penali di venire meno all’obbligo di riservatezza.

Obbligo di riservatezza in mediazione

La questione, in verità, è nata qualche mese fa da alcuni quesiti rivolti da diversi responsabili di organismo di mediazione sulla necessità o meno di mantenere l’obbligo di riservatezza di un procedimento di mediazione in caso di indagine. Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Direzione Generale per la Giustizia Civile, Ufficio III, Reparto IV) ha risposto infatti che in caso di richiesta da parte della Procura della Repubblica quello che accade in un incontro di mediazione non deve restare segreto.

Il segreto in mediazione secondo la legge

Ricordiamo gli articoli del D.Lgs 28/2010 interessati da questo argomento e che vengono vanificati in caso di indagine penale. L’articolo 9, al comma 1 interviene sul dovere di riservatezzae recita: “Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”. L’art. 10, sempre al comma 1, prevede invece che “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio”.