Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

La CTU svolta in mediazione è producibile in giudizio se svincolata dalla riservatezza

La sentenza del Giudice dott. Paola Mariani del Tribunale di Ascoli Piceno, è riferita ad una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento in cui è stata eccepita la contabilizzazione di interessi e commissioni non pattuiti.

Viene espletata la  CTU  in seno al procedimento di mediazione su invito del giudice, ma che non ha esito positivo.

La consulenza tecnica redatta in sede di mediazione – che è confluita nel giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione, peraltro con il consenso delle parti  svincolata da riservatezza – ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.

L’elaborato peritale ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe

appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio.

Leggi la sentenza