Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Sovraindebitamento e mediazione: la disciplina in merito

Negli stessi anni in cui il legislatore ha riformato il processo civile, anche tramite l’introduzione della mediazione civile, è intervenuta un’importante riforma in ambito concorsuale, la quale ha dato completezza al diritto concorsuale, mediante l’introduzione di procedure dirette a disciplinare situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della legge fallimentare. La conseguenza è stata la rottura della simmetria che vedeva, nell’ipotesi di insolvenza, la corrispondenza tra soggetti fallibili e procedure concorsuali e soggetti non fallibili assoggettabili solo a procedure individuali.

Le discipline della mediazione (d.lgs. n. 28/2010) e quella del sovraindebitamento (legge n. 3/2012) solo apparentemente appartengono a due mondi distinti. Le stesse possono trovare, infatti, un importante punto di convergenza, soprattutto nell’ipotesi del contenzioso bancario e finanziario, in quanto discipline caratterizzate entrambe da un minimo comun denominatore, costituito dal coinvolgimento dei medesimi soggetti, cioè il creditore ed il debitore e dalla comune finalità di soluzione del conflitto di interessi tra questi ultimi.

In presenza di una situazione di sovraindebitamento il debitore è portato ad intraprendere una strategia finalizzata a resistere alla domanda di adempimento del credito ed in un contesto simile la mediazione può svolgere un ruolo importante nella composizione delle reciproche pretese vantate dalle parti, soprattutto laddove l’oggetto si sposti dalle complesse questioni giuridiche inerenti la normativa bancaria alle effettive possibilità di realizzazione del credito in relazione al patrimonio che ne costituisce la garanzia ai sensi dell’art. 2740 c.c..

La mediazione può quindi diventare un territorio elettivo se e nella misura in cui riesca a proporre soluzioni conciliative della singola controversia, tenendo conto della complessiva situazione economica del debitore e della sua esposizione debitoria, anche in relazione alle soluzioni offerte dalla legge sul sovra indebitamento, tenuto conto anche quest’ultima è un opzione ideata dal legislatore frutto di una scelta di economia giudiziale finalizzata a non intasare i tribunali di procedure minori, al fine di non vanificare la scelta operata dalla riforma della legge fallimentare del 2005 con l’introduzione delle soglie di fallibilità.

Sul piano della concretezza degli effetti applicativi,uno dei fattori che non ha consentito la diffusione applicativa della disciplina del sovraindebitamento, in considerazione dell’elevato tasso di tecnicità della legge n. 3/2012 e del fatto che i soggetti che ne sono destinatari (soprattutto le persone fisiche) non hanno in via ordinaria contatti continuativi con professionisti che siano in grado di fornire un supporto tecnico – giuridico adeguato al fine di prendere conoscenza delle possibili soluzioni della propria situazione di crisi, a differenza di quanto avviene, invece, per l’imprenditore.

Quindi una buona soluzione potrebbe essere  pertanto costituita dal passaggio obbligatorio attraverso la procedura di mediazione nell’ambito del contenzioso bancario, anche nella prospettiva di evidenziare al debitore, in tale sede, possibili scelte di tipo concorsuale, tali da consentire di affrontare l’intera esposizione debitoria ed al contempo rendere più appetibile al creditore l’accettazione di una soluzione transattiva, nella prospettiva di poter ottenere – proprio grazie al successivo ricorso ad una procedura concorsuale – in via più rapida la realizzazione, anche percentuale (ma pur sempre secondo le concrete possibilità del debitore) del proprio debito.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

 

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Atp o mediazione? Quale scegliere? (Parte II)

Atp o mediazione? È da ritenere che, dinanzi alla scelta se esperire la mediazione ovvero l’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo), si tenderà a preferire quest’ultimo, non soltanto perché la mediazione in materia di responsabilità medica non ha portato grandi risultati in assenza di un accertamento di natura tecnica, ma anche alla luce di due previsioni contenute nel nuovo testo normativo. Eccole:

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Atp o mediazione? Il dilemma del danneggiato per responsabilità medica (Parte I)

Atp o mediazione? Nella recentissima legge sulla responsabilità sanitaria (Legge Gelli nr 24 dell’8 marzo 2017), l’art. 8 prevede una condizione di procedibilità alternativa tra accertamento tecnico preventivo e procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010.

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Assistenza legale in mediazione: per il Cnf è necessaria

Assistenza legale in mediazione. Con una nota del 4 luglio 2017, il CNF ha replicato al dictum della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 giugno 2017 (C-75/16), affermando che il principio della obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione, sotto l’egida del D. Lgs. 28/2010, rimane intonso a differenza delle procedure ADR regolamentate dal Codice dei Consumatori modificate in base alla Direttiva nr 11 del 2013 dove, ma non è una novità, non è prevista la necessaria assistenza legale, il che ovviamente non la esclude.

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Nuova modalità di adesione online alla mediazione, servizio in più offerto da Concilia Lex

Nuova modalità di adesione online alla mediazione. Uno degli obiettivi di Concilia Lex è quello di facilitare la vita ai suoi utenti/clienti, mettendo a disposizione servizi online che possano essere efficienti ed efficaci, anche nel settore della mediazione. Per quanto riguarda questo specifico settore, infatti, Concilia Lex attraverso il suo sito web consente di presentare domande di mediazione, monitorarne lo stato ed effettuare i pagamenti in maniera celere, comoda ed efficace. Continue reading →

Obbligatorietà senza limiti temporali per la mediazione

Obbligatorietà della mediazione. La commissione Bilancio della Camera ci ripensa e, dopo diversi tentennamenti e bocciature degli emendamenti proposti nei mesi di marzo e di maggio al Decreto Legge 50/2017 (Concorrenza, Manovra correttiva), ieri ha approvato l’emendamento a fine seduta. Questo significa che la mediazione diventa obbligatoria: obbligo preventivo in materia di condominio, diritti reali e successori (le materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10).

Obbligatorietà della mediazione a regime effettivo

Niente più proroghe, dunque ma si va a regime effettivo. In più, a partire dal 2018 il Guardasigilli avrà l’obbligo di riferire in Parlamento, periodicamente, su tutti i risultati conseguiti dall’istituto della mediazione e sull’andamento deflattivo sull’iter giudiziale classico.

La sperimentazione in atto fino al 20 settembre di quest’anno

Ricordiamo che (ne abbiamo parlato nella news di ieri) l’istituto della mediazione era in regime di sperimentazione, che si concluderà ufficialmente il 20 settembre di quest’anno. Dagli stessi dati del ministero di Via Arenula si apprende che, proprio grazie a quest’istituto nel 2016 si è registrata una diminuzione del 12,5% delle cause civili, l’equivalente in numero di circa 200 mila.

Una buonissima notizia per Concilia Lex

Si tratta, insomma, di una buonissima notizia, anche per l’impegno profuso in questi anni di sperimentazione da Concilia Lex. Dopo questa fase, perciò, si confida nell’allargamento dell’obbligatorietà anche ad altre materie (come ad esempio la contrattualistica ed altro) per far sì che la cultura della mediazione si espanda sempre di più.

La nuova adesione online è su Concilia Lex web

Adesione online: in arrivo novità interessanti. Da quando è nata, Concilia Lex S.p.A. mira all’interattività dei suoi clienti o semplicemente di chi vi collabora (cittadino, azienda, ente pubblico, promoter), e lo fa mettendo a disposizione servizi online che possano semplificare la vita di tutti. Per quanto riguarda lo specifico ambito della mediazione, Concilia Lex S.p.A. attraverso il suo sito web consente di presentare domande di mediazione, monitorarne lo stato ed effettuare i pagamenti in maniera celere, comoda ed efficace. Continue reading →