Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Atp o mediazione? Quale scegliere? (Parte II)

Atp o mediazione? È da ritenere che, dinanzi alla scelta se esperire la mediazione ovvero l’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo), si tenderà a preferire quest’ultimo, non soltanto perché la mediazione in materia di responsabilità medica non ha portato grandi risultati in assenza di un accertamento di natura tecnica, ma anche alla luce di due previsioni contenute nel nuovo testo normativo. Eccole:

Atp o mediazione? Le previsioni dal nuovo testo normativo

1) La previsione della partecipazione obbligatoria all’ATP per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Queste ultime hanno pure l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno, oppure di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In questo modo accade però che in caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice deve trasmettere copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza nei casi in cui l’impresa di assicurazione non abbia formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito dell’ATP.

2) La previsione della necessaria condanna, in seno al provvedimento che definisce il giudizio, delle parti che non abbiano partecipato all’ATP al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa.

Quali vantaggi per l’attore nell’uno e nell’altro caso

Questa seconda previsione, ovviamente finalizzata a tentare di agevolare il buon esito della conciliazione tramite la sollecitazione della comparizione delle parti, va ben oltre l’attuale disciplina (contenuta nel D.lgs. 28/2010) della condanna al semplice pagamento di una somma pari al contributo unificato per la parte che non compare, peraltro senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. L’attore, quindi, probabilmente preferirà l’ATP in quanto sa che anche nel giudizio di merito sarebbe comunque nominato un consulente d’ufficio.

Sa inoltre che le sue controparti molto probabilmente si costituiranno nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sa che probabilmente la Compagnia di assicurazione formulerà una proposta risarcitoria in seguito all’eventuale riconoscimento di responsabilità sanitaria da parte del CTU e sa che, in caso di rigetto della sua domanda, potrebbe pure vedersi rimborsate le spese di lite e di CTU (ed avere anche una somma ulteriore) qualora una delle sue controparti non dovesse partecipare all’ATP.

Infine l’attore sa pure che tale condanna è obbligatoria e non discrezionale (prevedendo l’art. 8 comma 4 della legge 24/17 che il giudice “condanna” e non che egli “può condannare”) e non richiede neppure che chi giudica valuti se questa mancata partecipazione sia o meno giustificata (non essendo richiesto questo tipo di accertamento, a differenza di quanto accade per la mediazione). Né l’attore rischia che i tempi si allunghino eccessivamente in quanto il testo normativo prevede un termine massimo di durata del procedimento di sei mesi.  Dunque: Atp o mediazione? Noi riteniamo che la mediazione potrebbe essere più favorevole, per una questione di costi più bassi e tempi più brevi specie se la questione riguarderà solo il quantum. Tuttavia ci riesce poco comprensibile questo sbilanciamento del legislatore in favore dell’ATP .

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia