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Principio di effettività: quando il notaio ignora la mediazione

Principio di effettività. La recente sentenza della XIII sez. del Trib. di Roma, offre ulteriori spunti di riflessione, sulla necessaria affermazione ed osservanza del principio di effettività in mediazione.

Nel caso di specie è stata accertata una responsabilità da parte del notaio a causa della sua mancata partecipazione ad una mediazione demandata, dove egli avrebbe dovuto agevolare un’alienazione di un immobile essendosi colpevolmente sottratto all’obbligo di diligenza che gli incombeva e che sarebbe stato facile soddisfare ponendo in essere ordinarie attività propedeutiche alla stipula di un atto pubblico in questione (visura ipocatastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Principio di effettività: si ribadisce la presenza personale della parte

Al di là dell’ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico sviluppato dal Dr Moriconi, non si può fare a meno di sottolineare la sua opinione sulla procura speciale in mediazione che, nel caso di specie, dopo ben tre rinvii richiesti dalla parte istante al fine di agevolare la presenza del notaio, quest’ultimo pensava bene (si fa per dire) di farsi rappresentare tramite procura speciale rilasciata in favore di un avvocato. Il giudice romano ha censurato la strategia appena descritta, affermando che nella fattispecie di cui si discute, la procura speciale è da considerarsi tamquam non esset e pertanto, alla luce di tale affermazione il notaio è stato considerato assente, anche alla luce dell’art. 8 comma 1  che recita: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato , ergo la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.

Vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale

Quindi sarebbe da ritenersi vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale, stante la ontologica necessità della partecipazione personale della parte, quindi il notaio è da ritenersi assente con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c.

Per leggere la sentenza, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Il Moriconi pensiero: una possibile via alla mediazione

Il Moriconi pensiero. In un recentissimo e circostanziato dictum, il Giudice Massimo Moriconi non perde occasione per spingere in maniera competente e diligente verso l’effetto deflattivo della mediazione con un accuratezza che forse non ha eguali nel panorama giurisdizionale italiano.
La controversia ha per oggetto l’accertamento di una responsabilità medica e sanitaria, quindi rientriamo dell’alveo della condizione di procedibilità ex art. 5 co 1 D.lgs 28/2010. Continue reading →

Mediazione delegata: nel verbale negativo il mediatore dovrà riportare ogni elemento

Verbale negativo: il mediatore è tenuto a trascrivere qualsiasi elemento fattuale utile al giudice per valutare la ritualità della partecipazione. Lo stabilisce in un’ordinanza di qualche tempo fa (14 dicembre 2015) il Tribunale di Roma nella persona del Giudice dott. Massimo Moriconi. L’ordinanza è importante anche se non attualissima perché evidenzia un principio sempre valido all’interno delle procedure di mediazione. Continue reading →

Primo incontro: se non c’è accordo nessun compenso va all’Organismo

In una nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio scorso viene chiarito come “la possibilità di iniziare una procedura di mediazione è testualmente legata alla volontà delle parti”. Questo per definire la natura intrinseca del primo incontro, durante il quale, se non si giunge ad un accordo di entrambe le parti, l’attività di mediazione non è stata effettivamente esperita. Di conseguenza l’organismo di mediazione non potrà richiedere alcun compenso […]. Pertanto occorre acquisire in modo inequivocabile la volontà delle parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso effettivo, procedere con lo svolgimento (art. 14 nota Min.Giu.04/05/2016). La procedura, dunque, si dovrà effettivamente svolgere, e solo allora saranno dovute le indennità.

Cosa chiarisce la nota

La nota ministeriale chiarisce quanto già era stato deciso qualche giorno prima, lo scorso 28 aprile, dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Massimo Moriconi, che con la sua sentenza si allinea all’orientamento del Tribunale di Firenze. In tale sentenza, in pratica, si stabilisce come l’incontro informativo non sia per nulla assimilabile alla mediazione vera e propria, ma ne costituisca esclusivamente la sua fase preliminare. Ragion per cui, fin quando la mediazione non è effettivamente svolta, la condizione di procedibilità non può essere avverata. Continue reading →