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Mediazione nei contratti di leasing immobiliare: per la Corte di Cassazione non c’è mediazione obbligatoria

Possono i contratti di leasing immobiliare essere inclusi nelle materie dei contratti bancari e finanziari? La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la ordinanza  n. 15200 depositata il 12 Giugno 2018.(qui il testo integrale)

La pronuncia delle Corte d’Appello di Firenze

Gli Ermellini, hanno sposato, rafforzandola e chiarendola, la precedente sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Firenze, con la quale era stata respinta l’eccezione di improcedibilità della domanda attivata da un istituto di credito nei confronti di una società immobiliare, lamentando, quest’ultima, che non era stata attivata la mediazione obbligatoria.  La Corte D’Appello di Firenze con la sentenza n. 80 del 2016 aveva già riscontrato la problematicità della questione poi portata all’attenzione della Suprema Corte. La natura del contratto di leasing immobiliare, all’apparenza, potrebbe comportare l’assimilazione di questo genere di rapporti ai contratti finanziari o alla locazione, entrambe sottoposti alla mediazione obbligatoria. Sul punto, sottolinea però ancora il collegio dei Giudici dell’Appello, la natura atipica del contratto di leasing come contratto di locazione da una parte, e la sola natura finanziaria del leasing, non bastano a far pendere l’ago della bilancia in favore di una totale assimilazione del leasing a un contratto di locazione o ad un contratto finanziario. Per cui, la mediazione obbligatoria è esclusa.

La pronuncia in Cassazione

Quello che per i Giudici dell’Appello era riconosciuto come un aspetto problematico, viene definitivamente chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 15200 (leggi qui il testo integrale). Non vi sono dubbi che il leasing immobiliare non debba essere soggetto alla condizione di procedibilità dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Infatti, come già paventato all’esito del II grado del giudizio, che aveva considerato dirimente il criterio d’interpretazione restrittivo della disciplina, i Giudici della Cassazione sciolgono ogni dubbio con la motivazione che il legislatore del Decreto 28 ha fatto riferimento a contratti bancari e non a contratti stipulati con istituti di credito; e a contratti finanziari e non a contratti con finalità di finanziamento.