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Indennizzo per equa riparazione ed effetto interruttivo della domanda di mediazione: interviene la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza del 26 Ottobre 2018 sulla questione della equa riparazione ed effetto interruttivo della domanda di mediazione.

La Suprema Corte, a riguardo, ha fatto due importanti precisazioni.

Effetto interruttivo della domanda di mediazione

La prima: seppure il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, pertanto non suscettibile di mediazione, tale è invece il diritto all’equa riparazione per durata irragionevole, perché diritto patrimoniale.

La seconda: il deposito della domanda di mediazione non è di per sé sufficiente ad interrompere il termine di decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione. Tale termine, infatti, è stabilito ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del d. Lgs 28/2010 nella “comunicazione alle altre parti”, tempo evidentemente successivo rispetto a quello del deposito.

Ultima osservazione, ma non meno importante: qualora la mediazione si concluda con esito negativo, la sentenza in esame (riprendendo la sentenza Cass. SS. UU. N. 17781/2013) stabilisce che il termine semestrale per la proposizione della domanda giudiziale decorre ex novo dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell’OdM.

Per concludere

In conclusione, in materia di Indennizzo per equa riparazione:

– E’ possibile depositare domanda di mediazione

– La comunicazione della domanda alla parte invitata comporta l’interruzione, per una sola volta, del termine di prescrizione.

– In caso di esito negativo della mediazione, il termine per il deposito della domanda giudiziale ricorre ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’OdM

Leggi qui la sentenza della Corte di Cassazione del 26 Ottobre 2018