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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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Assicurazioni: il loro ostruzionismo in mediazione

Assicurazioni. Il problema delle strategie difensive spesso ostruzionistiche delle compagnie assicurative non è una novità: l’atteggiamento scarsamente collaborativo (di cui non si sono mai comprese le reali ragioni), rimane a volte un mistero. Ovviamente tale atteggiamento di chiusura si sta puntualmente replicando nel contesto del tentativo di mediazione sia come condizione di procedibilità ab initio che nella demandata.

Le assicurazioni all’interno della sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre

Una recentissima sentenza del Dr. Massimo Moriconi (28 settembre 2017,  guardala qui), entra a gamba tesa nella questione, cogliendo l’occasione nella stesura di una sentenza che vede come protagonista processuale una compagnia assicurativa. Il Presidente della XIII sezione, nel caso di specie, partendo dall’assunto della mediabilità della controversia, comincia dalla proposta conciliativa del giudice in prima battuta, ed a seguire tentativo di mediazione in cui si censura il comportamento processuale della compagnia assicurativa caratterizzato dalla generica sfiducia nell’istituto “mediazione” al presunto usbergo dell’ “aver già dato” e/o dell’assenza di fondamento delle altrui pretese, alla ritenuta necessità di un’istruttoria che solo il giudice può disporre ed effettuare..

Nessuna di tali giustificazioni (che quanto alla prima ed alla seconda sono di sicuro del tutto infondate ed errate), potrebbe essere esposta in questo caso. In questo caso infatti non si tratta di mediazione obbligatoria bensì di mediazione demandata. Ma la demandata del Dr Moriconi è per di più “guidata” e caratterizzata da un preciso perimetro all’interno del quale le parti, gli avvocati ed il mediatore possono condurre più utilmente la discussione e raggiungere con più facilità un accordo…

Insomma il messaggio è palesemente quello di un invito esplicito a non illudersi circa l’esito preventivato negli atti difensivi delle parti. Ovviamente le parti erano state invitate a presenziare al tentativo di mediazione secondo i canoni del principio di effettività, come lo stesso mediatore a formulare una proposta, in caso di esito negativo del tentativo. Tutte queste prescrizioni, però, non sono state sufficienti dal far recedere la compagnia assicuratrice dalla volontà di non partecipare alla mediazione demandata ex art. 5 co 2. Le conseguenze di tale strategia hanno indotto a statuire la condanna ex art. 96 c.p. c. della compagnia assicuratrice stante la presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione  che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo. Quindi il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integra fattispecie di  colpa grave se non addirittura dolo i cui presupposti sono ampiamente motivati e confermati dalla giurisprudenza. Inoltre è interessante il richiamo dettagliato dei criteri per stabilire il quantum della condanna ex art. 96 c.p.c.: lo stato soggettivo consistente in una non volontà ad assumere un atteggiamento collaborativo, la qualifica e la struttura caratteristica del soggetto responsabile, la forza ed il potere economico e la necessità di un efficace deterrente.

Resistenza del mondo assicurativo allo strumento della mediazione

Il problema assicurazioni, che sta a cuore del Giudice Moriconi, sta a cuore anche a molti degli addetti ai lavori e per certi versi questa ostinata resistenza da parte del mondo assicurativo a non voler intraprendere la migliore strategia possibile anche nei propri confronti, desta non poche perplessità. Tuttavia è probabile che questo atteggiamento sia alimentato inconsapevolmente anche dall’atavica lentezza della macchina giudiziaria italiana. Con il protrarsi della causa controparte accetta spesso offerte al di sotto delle aspettative iniziali pur di porre fine al processo che la vede coinvolta, per non parlare di quanti rinunciano ad intraprendere una causa per i costi e l’aleatorietà del giudizio. Nel futuro prossimo, ci auguriamo un nuovo senso responsabilità da parte dei cosiddetti “poteri forti” delle compagnie assicurative unitamente al sistema bancario (anche se quest’ultimo sta dando qualche segnale positivo in tal senso).

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

 

 

 

 

Mediazione demandata: senso di responsabilità delle compagnie assicurative

Mediazione demandata e compagnie assicurative. Nella recente sentenza (datata 29 maggio 2017) della XIII sezione del Tribunale di Roma, estensore Giudice dott. Massimo Moriconi, si pone l’atavico problema del rifiuto quasi sempre incondizionato delle compagnie assicuratrici, alle quali seguono istituti bancari ed enti pubblici (in primis le ASL) . Il più delle volte non è dato comprendere le ragioni di questa persistente resistenza ad una soluzione stragiudiziale della controversia, tenuto conto dell’economicità di quest’ultima e della sua rapidità sotto l’aspetto temporale.

Mediazione demandata e compagnie assicurative

Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice veniva citata a seguito della manleva azionata dalla sua cliente affinché ne rispondesse dell’eventuale risarcimento di controparte. Il Giudice Moriconi, a seguito delle movenze procedurali della causa in oggetto, ha ritenuto che “in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (ed in particolare dalle dichiarazioni di A.M. in relazione ai fatti esposti da V.V.) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte”.

Proposta del giudice ex art.185 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, il Dr. Moriconi ha formulato una proposta ex art. 185 c.p.c., motivata anche se ciò non previsto dalla normativa e pertanto anche supportata anche da elementi che avrebbero potuto orientare le parti verso un possibile accordo. Ma non si ferma qui, poiché in caso di mancata accettazione della proposta ha previsto l’invio in mediazione davanti ad un Organismo di mediazione di comprovata qualità professionale, richiedendo altresì l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

Il Giudice condanna la compagnia assicurativa

Prosegue, inoltre, aggiungendo che […] “la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”. Nonostante la chiarezza e l’esaustività dell’ordinanza, la compagnia assicuratrice non ha inteso aderire alla mediazione, quindi disattendendo l’ordinanza ex art. 5 comma 2, ritenendo opportuno persistere nella via processuale. Alla luce di tale comportamento il Giudice ha ritenuto condannare l’assicurazione sia nel merito che ai sensi dell’art. 96 2 co c.p.c. ritenendo indubbia la sussistenza della gravità della colpa, se non addirittura del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di eludere l’ordine del giudice.

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A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.