Il giudice Dott. Piero Leanza, nella sentenza in oggetto rileva che, l’art. 4 D.Lgs. 28/2010 richiede che siano indicate le “ragioni della pretesa”, riferendosi ai fatti oggetto della pretesa come un accadimento ingiusto.
L’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione degli “elementi di diritto”, come avviene per la citazione, ex art.163 c.p.c.
Nella fattispecie, secondo quanto allegato in comparsa di risposta dal convenuto, la divergenza consisterebbe soltanto nell’indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione di un contratto anziché della riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato espressamente che la mediazione avesse avuto ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto del giudizio.