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La mancata partecipazione di una parte all’incontro di mediazione non comporta l’improcedibilità della domanda.

La sentenza del Giudice del Tribunale di Savona riferisce della richiesta della parte convenuta, di improcedibilità della domanda di parte istante, a seguito della mancata partecipazione di quest’ultima al primo incontro informativo programmatico.

Trattasi di materia condominiale, e fermo restando l’obbligatorietà della mediazione come previsto dall’art.5 del Dlgs 28/10 e la necessaria partecipazione fisica delle parti assistite dagli avvocati,  parlare di improcedibilità, secondo il Giudice, è una conclusione eccessiva.

La mancata partecipazione delle parti, prevede secondo l’art. 8, co 4 bis Dlgs 28/10 una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art.116 c.p.c.: ciò significa che l’assenza della parte attrice o del convenuto, sarà valutabile come argomento di prova contro l’assente, durante il processo.

Il mediatore ad inizio procedura invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione, pertanto con l’assenza, la parte esprime inconfutabilmente la volontà di non procedere. L’ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace senza conseguenze sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione. Il giudice sottolinea inoltre il fatto che la presenza fisica della parte non è garanzia di un impegno effettivo a conciliare la lite: presenziare all’incontro di mediazione è d’obbligo ma l’inosservanza non comporta automaticamente l’improcedibilità.

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