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Sospensione feriale e mediazione

La dott.ssa Maria Grazia Berti, Giudice del Tribunale di Roma, ha rilevato in questa sentenza che, la sospensione dei termini nel periodo feriale, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte attivi preventivamente istanza di mediazione, in una controversia  che rientri nell’obbligatorietà ai sensi dell’art.5 D. Lgs 28/2010.

Pertanto nel calcolo dei termini decadenziali per l’attivazione della mediazione, devono essere scomputati i 31 giorni del periodo feriale. A conclusione poi, della procedura, dal momento del deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, il termine decorre ex novo. In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con la conseguenza che l’istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13).

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