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Inadempimento contrattuale: per il Tribunale di Siracusa nel caso di mediazione “delegata”, l’obbligatorietà deriva dal Giudice

L’istante ha notificato atto di citazione alla controparte, per la risoluzione di un contratto per presunto inadempimento contrattuale, riguardante l’acquisto di un motore, poi risultato malfunzionante.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. Alessandro Rizzo, rileva che nel caso di mediazione “delegata” l’obbligatorietà della mediazione deriva direttamente dalla valutazione del Giudice, che non può essere in qualche modo “scavalcata” dal comportamento delle parti in sede di primo incontro “informativo-programmatico”.

Il Magistrato ordina alle parti ed al mediatore, perciò, di cominciare la mediazione sin dal primo incontro: diversamente la domanda avanzata per la richiesta di inadempimento contrattuale verrà dichiarata improcedibile.

Tra l’altro, a maggiormente rafforzare l’ordine, il Giudice ribadisce anche le modalità con la quale la procedura dovrà essere svolta, invitando in mediatore a formulare proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Tuttavia, l’aspetto che colpisce è la premessa fatta dal Dott. Rizzo, che inserisce l’ordine all’interno di un decreto di fissazione udienza: il differimento dell’udienza sembra essere in parte motivato da un affastellamento dei ruoli, che, anche se non in modo palesemente affermato, troverebbe la sua soluzione nella attenta valutazione delle questioni, e nel conseguente ordine di attivare la mediazione.

Come se debba essere il Tribunale l’alternativa alla giustizia “ordinata” della mediazione.

Leggi qui il Decreto del Tribunale di Siracusa del 15 Maggio 2018