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Sentenza Tribunale di Terni

La mediazione obbligatoria deve essere avviata davanti a un organismo territorialmente competente. In caso contrario, la procedura non è valida e la causa non può proseguire.
Con la sentenza n. 31/2026, il Tribunale di Terni ha dichiarato improcedibili le domande dell’attore perché la mediazione era stata promossa presso un organismo con sede legale in Pisa e con indicazione della sede competente Trento, mentre la competenza spettava a Terni.
Il giudice ha chiarito che rivolgersi a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla legge, salvo che le parti abbiano concordato espressamente una diversa sede.
Né può sanare il vizio il fatto che l’incontro si sia svolto in modalità telematica: la mediazione da remoto è solo una modalità organizzativa e non incide sulle regole che stabiliscono quale organismo sia competente.
La decisione ribadisce che il rispetto delle regole sulla competenza territoriale è un passaggio essenziale per poter accedere al giudizio.