Mediazione obbligatoria: la convocazione deve essere effettiva.
Non basta depositare la domanda: la parte deve essere regolarmente convocata e messa nelle condizioni di partecipare al primo incontro.
La comunicazione inviata solo all’avvocato può non essere sufficiente se la procura non comprende espressamente la fase di mediazione.
Un errore formale che può portare anche alla revoca del decreto ingiuntivo.


