Il Tribunale di Ancona ribadisce che, quando il giudice dispone la mediazione, la parte deve attenersi alla procedura indicata e non può sostituirla con un diverso tentativo di risoluzione stragiudiziale.
Nel caso esaminato, l’attore aveva avviato la negoziazione assistita al posto della mediazione. Una scelta che non ha evitato l’improcedibilità della domanda.
La ragione è chiara: nella mediazione interviene un terzo imparziale, il mediatore, con una funzione diversa da quella svolta dagli avvocati nella negoziazione assistita.
Tentare di trovare un accordo è importante, ma è necessario rispettare lo strumento previsto dalla legge o disposto dal giudice.


