Il Tribunale di Vallo della Lucania chiarisce che gli atti formati autonomamente al di fuori della mediazione possono essere prodotti e valutati in giudizio, anche se successivamente utilizzati nel tentativo conciliativo.
Nel caso esaminato, una delibera condominiale era stata predisposta dall’assemblea prima della mediazione. Per questo non poteva beneficiare della riservatezza prevista dall’art. 9 del d.lgs. 28/2010.
La tutela riguarda ciò che viene dichiarato, discusso o proposto durante il confronto mediativo, non i documenti che esistono indipendentemente.


