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Cassazione, Decreto Efficienza: le modifiche

Cassazione: il “Decreto efficienza”è finalmente stato convertito con integrazioni e modifiche, raggiungendo una nuova stabilità. Il fatto è stato segnato dalla pubblicazione (lo scorso 29 ottobre) in Gazzetta Ufficiale del decreto definitivo, modificato grazie alla Legge 197/2016. La modifica interviene su diversi articoli del codice di procedura civile. Vediamo in cosa consistono i principali cambiamenti.

Il ricorso in camera di Consiglio in Cassazione

La prima modifica la si rileva all’articolo 375 c.p.c., sul tema del ricorso alla camera di consiglio. Con l’abrogazione dei numeri 1) e 2) del primo comma di tale articolo il ricorso alla camera di consiglio viene allargato anche a cause civili davanti a sezioni semplici. Modifica che interviene anche sull’articolo successivo, il 376. Qui si stabilisce che il presidente della Corte può rimettere gli atti alla sezione semplice esclusivamente nei casi in cui non vengono individuati dalla sezione incaricata i presupposti per un esame in camera di consiglio.

Conclusioni e repliche esposte oralmente

Per quanto riguarda l’articolo 377, poi, i commi non vengono eliminati ma aggiunti. Nel comma aggiunto, qui si stabilisce che l’integrazione del contraddittorio e le disposizioni di notifica o impugnazioni siano assegnate al potere del primo presidente, del presidente della sezione semplice e, infine, del presidente a cui ci si riferisce nel primo comma dell’articolo 376. Andando avanti, le modifiche della Legge 197 intervengono anche sull’articolo 379, in cui viene eliminata la facoltà per gli avvocati difensori di portare delle osservazioni in forma scritta sulle conclusioni raggiunte dal PM. In altre parole il presidente inviterà quest’ultimo, e poi gli avvocati difensori, ad esporre oralmente conclusioni e repliche.

Continuando, si passa al nuovo articolo 380-bis. Con questo, in pratica, si procede alla semplificazione del filtro su “inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza”. La relazione del consigliere viene così eliminata. L’eventuale ipotesi di filtro dovrà perciò essere indicata dal presidente della sezione. Le ultime modifiche riguardano, infine, gli articoli 390, 391 e 391 bis, sulla revoca delle sentenze in Cassazione e sulla rinuncia e correzione degli errori. Per leggere integralmente il documento, cerca qui il nuovo Decreto.