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Le proposte della Commissione Alpa: ecco i punti più importanti

I tanto attesi esiti della Commissione Alpa sono giunti in porto e nella giornata di ieri un documento di proposte è stato consegnato al ministro della Giustizia Andrea Orlando per una prima valutazione. Secondo anticipazioni comunicate da Il Sole 24 Ore ci si è soffermati molto sullo strumento dell’arbitrato, ma la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono comunque state tenute in conto per diversi aspetti. Vediamo in dettaglio cosa è venuto fuori dai lavori del tavolo.

Commissione Alpa istituita nel marzo del 2016 e poi prorogata

Ricordiamo che tale Commissione fu istituita nel marzo 2016 proprio dal ministero della Giustizia al fine di migliorare e rendere più organici gli strumenti di Adr. Le consultazioni, presiedute dall’ex presidente del Cnf Guido Alpa, sarebbero dovute sciogliersi nel settembre scorso, ma fu richiesta una proroga fino ai primi mesi (sic!) del 2017, come in effetti è stato. Ora le proposte dovranno essere vagliate prima dal ministro Orlando e dal ministero della Giustizia (dal Governo), poi dal Parlamento al fine di tradurle in disegno di legge se approvate.

Ampliamento dei poteri dell’arbitrato

La prima cosa che si nota da una lettura del documento è un rilievo considerevole attribuito all’arbitrato, dal momento che viene proposto un rigoroso ampliamento delle materie a riguardo. Secondo le richieste della Commissione Alpa, infatti, nelle materie andrebbero inserite anche le controversie in ambito di lavoro, le materie del codice del consumo e le controversie tra soci e società non di capitali. Viene poi proposta la cosiddetta Traslatio Iudicii: in poche parole gli atti del giudizio di primo grado, se le parti hanno intenzione di uscire dal giudizio, potranno essere condotte in sede di arbitrato.

Dieci punti sulla mediazione civile e commerciale: estensione dell’obbligatorietà e presenza delle parti

Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, la Commissione ha lavorato su dieci punti ritenuti fondamentali, tra cui il più importante è quello dell’estensione delle materie di obbligatorietà previste dal d.lgs 28/2010 all’art. 5. Viene proposto, dunque, di estendere l’obbligatorietà dell’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21 settembre 2023. Nelle materie obbligatorie viene proposto l’inserimento, ad esempio, quelle relative ai rapporti di società, e poi il leasing immobiliare, il franchising ed in generale i contratti di subfornitura. Altri tre punti importantissimi riguardano il primo incontro effettivo in mediazione (non più incontro preliminare ed informativo, ma immediatamente effettivo); la presenza delle parti in mediazione (la partecipazione di persona è necessaria, non basta la presenza degli avvocati); la mediazione demandata dal Giudice, con la previsione di obbligo di motivazione da parte di quest’ultimo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo procedere ad una normativa sull’avvio della mediazione

Gli altri sei punti su cui si è soffermata la Commissione Alpa hanno interessato: la proposta del mediatore (divieto di esercitarla se una delle due parti non è presente); i costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione (il primo incontro non potrà essere totalmente gratuito); il gratuito patrocinio anche per la mediazione (facilitazioni fiscali per gli organismi di mediazione); l’eliminazione del termine dei 15 giorni concessi dal giudice per avviare la mediazione; incentivi alla formazione dei nuovi mediatori ed infine la proposta di intervenire in senso normativo sulla questione dell’obbligo dell’esperimento di mediazione in caso di decreto ingiuntivo (ponendo fine alla discrezionalità dei giudici sul decidere se spetta all’opponente o all’opposto).

 

Mediazione delegata: nel verbale negativo il mediatore dovrà riportare ogni elemento

Verbale negativo: il mediatore è tenuto a trascrivere qualsiasi elemento fattuale utile al giudice per valutare la ritualità della partecipazione. Lo stabilisce in un’ordinanza di qualche tempo fa (14 dicembre 2015) il Tribunale di Roma nella persona del Giudice dott. Massimo Moriconi. L’ordinanza è importante anche se non attualissima perché evidenzia un principio sempre valido all’interno delle procedure di mediazione. Continue reading →

Cultura della mediazione in Italia: la situazione in Piemonte

Noi di Concilia Lex da sempre crediamo nella cultura della mediazione e desideriamo divulgarla il più possibile in Italia. In Campania e nelle regioni in cui siamo presenti abbiamo chiara la situazione. Ma cosa succede nelle altre regioni? Come viene percepita la mediazione? Concilia Lex sta allora cercando di capirlo cominciando un lungo viaggio di ricerca da cui poi si riesca a trarne un chiaro quadro della situazione in Italia. Abbiamo cominciato dal Piemonte.

Cultura della mediazione in Piemonte: istituzioni presenti ma situazione di scetticismo

Dai primi contatti che abbiamo avuto con gli organismi presenti in una delle più importanti regioni del nostro Nord Ovest, il Piemonte, appunto, da sempre nota per la sua produttività, ci siamo invece resi conto che vige una sorta di scetticismo nei confronti dell’istituto della mediazione, sia quella civile e commerciale che quella familiare. In realtà c’è anche da dire che più forte è la rete di istituzioni che sostiene tale istituto: basta ricordare l’operato di Adr Piemonte, associazione nata dall’esperienza di Unioncamere Piemonte che si occupa di coordinare le attività di mediazione per tutte le province della regione. Per il resto, però, per quanto riguarda cioè gli organismi privati, abbiamo riscontrato un certo “sconforto”, quasi vicino all’immobilismo. Molti organismi sono infatti tentati dalla chiusura e sono sulla strada di non credere più alle potenzialità delle adr nel territorio.

La mission di Concilia Lex per gli organismi di mediazione

Il nostro organismo di mediazione, invece, si preoccupa sempre di dedicare particolare attenzione affinché i partners condividano il modello organizzativo, la mission, e la vision della sede centrale, al fine di assicurare uniformi condizioni di correttezza e professionalità nell’espletamento delle diverse attività, per offrire all’utenza un ottimo servizio, contribuendo in tal modo, alla diffusione della cultura della  mediazione. Diamo inoltre grandissima importanza alla formazione professionale e alla preparazione della sede, dopo accuratissimi sopralluoghi atti a verificarne tutte le idoneità. Ci piacerebbe, dunque, trasferire un po’ del nostro entusiasmo e della nostra esperienza anche ad altre realtà, contribuendo a divulgare la cultura della mediazione.

 

Sedi Concilia Lex: nel cuore della mediazione

Il network Concilia Lex S.p.A., composto dalle sedi dislocate in tutto il territorio nazionale ha sempre caratterizzato il vero cuore pulsante della mission e della vision aziendale, fin dall’anno di nascita del nostro organismo di mediazione. Questo allo scopo di offrire costantemente all’utenza locale un servizio di qualità che garantisca riservatezza, imparzialità ed efficienza. Le sedi secondarie di Concilia Lex S.p.A. (oggi 43, dislocate in sette regioni: Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, e Veneto) sono concepite come strutture del tutto autonome, sganciate da qualsiasi vincolo fisico e morale di subordinazione con altri enti o studi professionali. La sede centrale resta quella di Nocera Inferiore, mentre la sede di Napoli viene spesso utilizzata come “nucleo operativo d’eccellenza” anche per workshop o incontri (vedi quello dello scorso 1 luglio cliccando qui) Continue reading →

PA assente in mediazione: c’è responsabilità processuale

Responsabilità processuale e Pubblica Amministrazione. Quante volte capita ad un cittadino di dover effettuare una contestazione ad un Comune o ad una Pubblica Amministrazione su una piccola controversia, contestazione che poi si traduce in giudizio e, attraverso lungaggini burocratiche, rischia di trascinarsi per anni? Abbiamo visto come in questi ultimi anni si è affacciata in tali contesti l’alternativa della mediazione, una soluzione che fa risparmiare tempo e denaro rispetto ad un iter di giudizio tradizionale. Abbiamo anche in altri articoli parlato della durata della mediazione, che non si protrae oltre i 3 mesi, con un primo incontro informativo che si svolge dopo un mese dalla richiesta di mediazione presso un organismo.

Responsabilità processuale se la PA non si presenta

La scelta della mediazione civile invece del procedimento giudiziale facilita anche la stessa Pubblica Amministrazione. In questo caso i funzionari ed i dirigenti decidono su come regolarsi riguardo alla materia per cui si andrà in mediazione. Quando invece la PA decide di non presentarsi alla mediazione si va incontro a conseguenze negative per due versi: innanzitutto, in generale, le parti che non si presentano in mediazione senza giustificato motivo vengono condannate, secondo giurisprudenza corrente, al pagamento del contributo unificato per un comportamento non lecito. In secondo luogo c’è il rischio per i funzionari di essere condannati per responsabilità processuale e danno erariale.

Possibile anche il danno erariale

Questo accade quando, dopo accurate indagini, si rilevasse che una conciliazione avrebbe potuto portare benefici maggiori alla causa rispetto all’iter giudiziario tradizionale. Per cui la non presenza in mediazione viene considerata solo come danno che si è arrecato alla stessa Pubblica Amministrazione. Cosa succede in questo frangente? Che il funzionario dovrà risarcire integralmente il danno erariale causato all’amministrazione presso cui lavora con la motivazione di una condotta lavorativa superficiale ed omissiva verso l’accoglimento di un procedimento di mediazione per arrivare alla conciliazione tra le parti. (fonte Il Sole 24 Ore).

Giustizia civile: resta bassa la fiducia nel Mezzogiorno

Quasi il 40% (37,8%) delle persone residenti nel Mezzogiorno d’Italia si dichiara poco soddisfatto della Giustizia Civile, mentre un buon 2% ritiene i procedimenti giudiziali che li riguardano “per niente soddisfacenti”. Tuttavia la cultura della mediazione civile è ancora ben lontana dall’essere nota. È quanto viene fuori dall’ultimo rapporto Istat sui cittadini e la Giustizia Civile, che come ogni anno informa sui vari aspetti della società italiana e, nello specifico, per l’anno 2015 mette in evidenza come proprio in questa area del nostro Paese stia crescendo l’interesse verso gli iter stragiudiziali, ancora comunque non abbastanza conosciuti.

I motivi dell’insoddisfazione verso la giustizia civile

Nel rapporto Istat si legge, inoltre che “Una maggiore insoddisfazione è direttamente associata alla durata, all’esito e ai costi del procedimento, oltre che ai vantaggi conseguiti dalle persone coinvolte. Gli intervistati coinvolti in cause civili la cui durata si è protratta più a lungo esprimono i giudizi più severi. Dichiara di essere poco o del tutto insoddisfatto del sistema giudiziario il 36,8% di coloro che hanno sostenuto una causa civile conclusa entro l’anno di inizio contro il 67,3% di chi attende da cinque anni ed oltre”.

Dati in crescita verso la mediazione

Ne deriva uno sguardo nuovo verso l’approccio alla mediazione civile e commerciale, che tuttavia non è ancora ben conosciuta al Sud. Se nel Nord-est, infatti, la Mediazione Civile è nota a circa il 47,0% delle persone maggiorenni, il dato per il Sud e le Isole ci dice che si scende rispettivamente al 39 e al 37%. I dati sono comunque in crescita rispetto agli anni precedenti.In generale, comunque ”nonostante l’informazione raggiunga un buon livello di diffusione, l’impiego delle ADR, come forma di composizione delle controversie civili, resta ancora residuale nel nostro Paese: se ne è avvalso nel corso della vita soltanto il 4,4% degli uomini e il 2,8% delle donne”.