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PA assente in mediazione: c’è responsabilità processuale

Responsabilità processuale e Pubblica Amministrazione. Quante volte capita ad un cittadino di dover effettuare una contestazione ad un Comune o ad una Pubblica Amministrazione su una piccola controversia, contestazione che poi si traduce in giudizio e, attraverso lungaggini burocratiche, rischia di trascinarsi per anni? Abbiamo visto come in questi ultimi anni si è affacciata in tali contesti l’alternativa della mediazione, una soluzione che fa risparmiare tempo e denaro rispetto ad un iter di giudizio tradizionale. Abbiamo anche in altri articoli parlato della durata della mediazione, che non si protrae oltre i 3 mesi, con un primo incontro informativo che si svolge dopo un mese dalla richiesta di mediazione presso un organismo.

Responsabilità processuale se la PA non si presenta

La scelta della mediazione civile invece del procedimento giudiziale facilita anche la stessa Pubblica Amministrazione. In questo caso i funzionari ed i dirigenti decidono su come regolarsi riguardo alla materia per cui si andrà in mediazione. Quando invece la PA decide di non presentarsi alla mediazione si va incontro a conseguenze negative per due versi: innanzitutto, in generale, le parti che non si presentano in mediazione senza giustificato motivo vengono condannate, secondo giurisprudenza corrente, al pagamento del contributo unificato per un comportamento non lecito. In secondo luogo c’è il rischio per i funzionari di essere condannati per responsabilità processuale e danno erariale.

Possibile anche il danno erariale

Questo accade quando, dopo accurate indagini, si rilevasse che una conciliazione avrebbe potuto portare benefici maggiori alla causa rispetto all’iter giudiziario tradizionale. Per cui la non presenza in mediazione viene considerata solo come danno che si è arrecato alla stessa Pubblica Amministrazione. Cosa succede in questo frangente? Che il funzionario dovrà risarcire integralmente il danno erariale causato all’amministrazione presso cui lavora con la motivazione di una condotta lavorativa superficiale ed omissiva verso l’accoglimento di un procedimento di mediazione per arrivare alla conciliazione tra le parti. (fonte Il Sole 24 Ore).