Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazioni demandate: la Corte d’Appello di Napoli rimette le parti in mediazione

La Corte d’Appello di Napoli si è recentemente espressa con tre provvedimenti sulla remissione delle parti in mediazione. Una notizia senz’altro positiva per chi da sempre porta avanti la cultura della mediazione. Qualcosa comincia a smuoversi anche in Corte d’Appello, segnale da prendere in considerazione soprattutto perché da qualche tempo i magistrati partenopei stanno dimostrando una notevole attenzione nei confronti della mediazione demandata.

Mediazioni demandate: i magistrati considerano il D.Lgs 28/2010

La Corte d’Appello di Napoli rende auspicabile, insomma, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il ricorso alla mediazione. Si tiene perciò conto in pieno del D.Lgs. n. 28/10, che la Corte invita a seguire con lo sprone per le parti di procedere, in quanto ciò consentirebbe una più celere e meno onerosa definizione della controversia. Fondamentale, inoltre, per i giudici napoletani, la presenza delle parti assistite dagli avvocati e l’onere di informare la Corte dell’esito del procedimento di mediazione mediante nota da presentare almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

L’importanza della divulgazione della cultura della mediazione

È importante sottolineare che questa sensibilizzazione alla mediazione non avviene a caso, ma è frutto di un maggiore coinvolgimento dei magistrati in argomento “mediazione”. Divulgazione e sensibilizzazione alla mediazione sono dunque fondamentali, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi tutti i giorni ha a che fare con il mondo della giurisprudenza. Si dà valore al processo all’interno della mediazione, questo anche perché giudice e mediatore, come figure, cominciano a parlarsi. Per leggere l’ordinanza vai nella nostra sezione Giurisprudenza.

A cura dell’addetto stampa di Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano

L’accordo di mediazione è sempre un titolo esecutivo

L’accordo di mediazione è sempre un titolo esecutivo. Tale concetto può apparire banale, ma in Italia non lo è, specie quando ci si imbatte in qualche conservatore colto da interpretazioni ad “usum delphini” della legge. Questa volta è il turno del conservatore di Ascoli Piceno, che ritiene di dover accettare con riserva un’iscrizione di ipoteca avente come titolo un accordo di mediazione omologato, affermando che quest’ultimo avesse dovuto avere altresì i requisiti ex art. 2818 c.c. e quindi contenere una condanna a pagare una somma o adempiere ad un’altra obbligazione (nel caso di specie in pratica è impossibile).

Accordo di mediazione e giudici marchigiani

I giudici marchigiani hanno censurato questa interpretazione e giustificano l’iscrizione dell’ipoteca (oltre che per un evidente dato letterale del secondo comma dell’art. 12. D.Lgs 28/2010) come una manifestazione di favor mediationis del legislatore e per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia dell’accordo, deve dunque prendersi atto che siamo di fronte ad una norma speciale integrativa del diritto comune, come già aveva statuito il Tribunale di Varese in un dictum del 2012.

Quindi tale fattispecie supera l’articolo 2818 c.c., tramite l’art. 12 2° comma che è autonoma rispetto alla prima norma e quindi speciale rispetto alla comune disciplina civilistica. Del resto un’interpretazione differente depotenzierebbe l’istituto della mediazione, sul quale si sono invece concentrati gli sforzi del legislatore che spera in un effetto deflattivo significativo del carico pendente presso le aule di Giustizia italiane.

Predominio della volontà delle parti

Infatti, come già a sua volta affermato in una recente sentenza del Tribunale di Bari, l’art. 12 ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege tramite l’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai loro rispettivi avvocati davanti ad ODM riconosciuti dal Ministero. Pertanto, alla luce di tale statuizione, non vi è alcuna possibilità di sindacare il contenuto dell’atto da parte del conservatore. Su questo specifico contenuto, vi è un predominio esclusivo della volontà delle parti, assistite dai loro avvocati e l’efficacia del conseguente accordo è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali lo stesso accordo si è raggiunto.

Quindi i conservatori italiani si “rassegnino” ad applicare la legge. Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Parti in mediazione: il recupero del loro potere decisionale (Parte I)

Parti in mediazione. Uno dei tratti salienti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Non è un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Parti in mediazione e natura relazionale della natura umana

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione collaborativa, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro.

Lo scopo della mediazione è quello di modificare la qualità delle relazioni tra le parti

In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale. Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque quello di modificare la qualità della relazione delle parti…(continua domani).

 

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Principio di effettività (work in progress)

Principio di effettività. Un altro graditissimo relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno che si svolgerà a Firenze il 13 ottobre, sarà il Dr. Fabrizio Pasquale (Giudice del Tribunale di Vasto) che forse per gli addetti ai lavori rappresenta una delle punte di diamante della diffusione della mediazione, grazie all’osservanza del principio di effettività.

Sin dal marzo 2014, data di nascita dell’effettività in mediazione il magistrato di Vasto ha creduto fortemente in questa teoria riuscendo ad ottenere significativi ed eccellenti risultati.

Il Giudice Pasquale al convegno Concilia Lex di Firenze, il prossimo 13 ottobre

Mediazione non è sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati. La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore, al fine di riaprire un dialogo tra le persone e riaprire un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia che impongono un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime, senza il filtro dei difensori che fanno “un passo indietro” ed assistono le parti. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze mirano a rendere la mediazione reale.

Principio di effettività: alla ricerca di una nuova centratura della Giustizia

Per un impiego corretto della mediazione occorre partire dall’idea che non sia solo un modo per decongestionare la giustizia civile, ma la ricerca di una nuova centratura della giustizia dove mettere al centro le persone, per far crescere la cultura della mediazione, della ricostruzione dei legami comunitari e della regolazione pacifica dei rapporti sociali.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Processo e mediazione: quali sono i rapporti?

Processo e mediazione. Il Consigliere Gianluigi Morlini, componente della Scuola Superiore della Magistratura, tra i relatori a Firenze durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale affronterà il delicato ed inevitabile rapporto tra processo e mediazione stante la condizione di procedibilità di quest’ultima (titolo dell’intervento: “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”).

I temi sono tanti e vengono tra l’altro affrontati quotidianamente su questo Blog. Sarà sicuramente interessante ascoltare un punto di vista così autorevole e che potrà darci delle risposte. Queste ultime si auspica che siano numerose. Gli argomenti che ci si augura vengano messi in luce spaziano dall’applicazione del principio di effettività (e le sue conseguenze se invece questo principio viene a mancare) a come è da intendersi la sua precisa applicazione in rapporto alla normativa vigente che comunque prevede l’assoluta presenza delle parti (sul punto c’è ancora molta ostinazione da parte degli avvocati che scambiano la stanza della mediazione per un aula di Giustizia).

Sarebbe poi interessante approfondire la controversa questione della mediazione a seguito di opposizione al procedimento monitorio e su chi ricade l’onere di attivazione del procedimento di mediazione, sulla proposta del giudice e quella del mediatore, su come debba essere strutturata e redatta un’ordinanza ex art 185 c.p.c, per non dimenticare poi le questioni inerenti la verbalizzazione del mediatore e la natura del termine dei 15 giorni previsti per attivare la mediazione demandata.

Insomma, il tema è talmente ampio, che meriterebbe un apposito convegno se non addirittura un seminario, ma siamo certi che il Dr. Morlini metterà in atto una sapiente ed intelligente sintesi.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Principio di effettività: quando il notaio ignora la mediazione

Principio di effettività. La recente sentenza della XIII sez. del Trib. di Roma, offre ulteriori spunti di riflessione, sulla necessaria affermazione ed osservanza del principio di effettività in mediazione.

Nel caso di specie è stata accertata una responsabilità da parte del notaio a causa della sua mancata partecipazione ad una mediazione demandata, dove egli avrebbe dovuto agevolare un’alienazione di un immobile essendosi colpevolmente sottratto all’obbligo di diligenza che gli incombeva e che sarebbe stato facile soddisfare ponendo in essere ordinarie attività propedeutiche alla stipula di un atto pubblico in questione (visura ipocatastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Principio di effettività: si ribadisce la presenza personale della parte

Al di là dell’ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico sviluppato dal Dr Moriconi, non si può fare a meno di sottolineare la sua opinione sulla procura speciale in mediazione che, nel caso di specie, dopo ben tre rinvii richiesti dalla parte istante al fine di agevolare la presenza del notaio, quest’ultimo pensava bene (si fa per dire) di farsi rappresentare tramite procura speciale rilasciata in favore di un avvocato. Il giudice romano ha censurato la strategia appena descritta, affermando che nella fattispecie di cui si discute, la procura speciale è da considerarsi tamquam non esset e pertanto, alla luce di tale affermazione il notaio è stato considerato assente, anche alla luce dell’art. 8 comma 1  che recita: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato , ergo la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.

Vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale

Quindi sarebbe da ritenersi vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale, stante la ontologica necessità della partecipazione personale della parte, quindi il notaio è da ritenersi assente con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c.

Per leggere la sentenza, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente? Sempre e comunque

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente. Il Tribunale di Bologna non si discosta dal noto dictum della Suprema Corte circa l’onere di attivazione del procedimento di mediazione a seguito di opposizione di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda in ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge.

Attivazione della mediazione: sempre a cura dell’opponente

Nella specie si è prodotta l’improcedibilità del giudizio, posto che il novellato art. 5 2° comma del d.l. 28/2010 prevede che, disposta la mediazione delegata da parte del giudice istruttore, il suo mancato esperimento rende la domanda improcedibile poiché, in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale argomentazione, secondo il magistrato felsineo, è supportato dal consolidato indirizzo che sostiene la tesi dell’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attenga alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Si conferma l’orientamento della Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

Quindi si afferma l’orientamento della S.C. che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, attribuisce l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs.28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.

Il provvedimento si conclude con una censura che riguarda i supposti costi della mediazione, posto che tali costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, non possono, per la loro obiettiva modestia, considerarsi di per sé tali da far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione; non è, invero, seriamente dubitale che l’indirizzo interpretativo qui sostenuto non muta sostanzialmente la natura del procedimento monitorio e di opposizione, la cui piena legittimità e compatibilità con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 non è in discussione.

Per leggere l’ordinanza in oggetto, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Sentenze nel segno dell’effettività: ecco un esempio

Sentenze. Mutuando la terminologia social, il principio di effettività sta registrando un effetto virale che non potrà che sortire risultati positivi in futuro. A tal proposito si registra anche un accoglimento del principio da parte dei Giudici di Pace che in un primo momento furono tra i più accaniti oppositori all’istituto della mediazione, ed è il caso appunto della sentenza oggetto di commento del presente articolo che vede “protagonista” il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Sa).

Sentenze nel segno dell’effettività: opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso di specie il giudice, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio poiché esso non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 5, ma altresì sanzionato con l’improcedibilità dell’atto di citazione dell’opponente in quanto quest’ultimo non ha presenziato all’incontro di mediazione ex art. 5 co 2 come prescrive la normativa che, a sua volta, supportata da copiosa giurisprudenza di merito.

Insomma prosegue il braccio di ferro con chi si ostina a non presenziare alla mediazione demandata (e non solo), confondendo il contesto processuale, dove raramente la parte è presente se non perché previsto dal codice di rito, e quello stragiudiziale dove si pretende di essere portatori sani dell’aspetto emotivo della parte.

La mediazione non è mera sessione informativa

Presentarsi con deleghe o procure tecnicamente è indiscutibile, ma contravviene al principio di effettività e quindi alla ragion d’essere del procedimento di mediazione. Da quasi quattro anni si continuano ad alternare ordinanze e sentenze che impongono lo svolgimento effettivo della mediazione che non è mera sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati.

La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore. Il fine è quello di riaprire un dialogo tra le persone nonché un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia (dal greco en e patheo ossia dentro e sentire) che impone un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime. Ciò accade senza il filtro dei difensori che devono fare “un passo indietro” assistendo le parti. Essi poi operano un secondo step altrettanto importante, che corrisponde alla stesura di un accordo. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze/sentenze mirano a rendere la mediazione reale.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Focus sui relatori del convegno Concilia Lex S.p.A.: la prof.ssa Annalisa Tonarelli

Focus sui relatori del convegno Concilia Lex. Continua l’appuntamento fisso del lunedì dedicato ai nostri focus sui relatori che prenderanno parte alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale,  importante convegno che Concilia Lex S.p.A. sta preparando per  il prossimo 13 ottobre a Firenze, negli incantevoli spazi del Grand Hotel Baglioni (Sala Michelangelo). Una lente d’ingrandimento per conoscere meglio chi prenderà parte ad un evento unico nel suo genere che si concentrerà esclusivamente sul mondo della mediazione a livello nazionale.

Focus sui relatori: Annalisa Tonarelli sarà la moderatrice del convegno Concilia Lex di Firenze

Per il nostro ulteriore approfondimento conosceremo meglio la professoressa Annalisa Tonarelli, che avrà anche il compito di moderare gli interventi dei relatori e di chi vorrà intervenire durante l’intera II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. Laureata in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, a partire dal 1994 ha collaborato attivamente con diversi istituti (IRPET, IRIS, IRES) svolgendo attività di ricerca su temi inerenti alle dinamiche del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale.  Dal 1995 al 2009 ha svolto attività di docente a contratto in diverse discipline sociologiche presso corsi di Laurea triennali e magistrali dell’Ateneo di Firenze e di Siena.

Proprio nel 2009 la Tonarelli ottiene un posto come ricercatore a tempo determinato in Sociologia dei Processi economici e del lavoro presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trento, ma nel frattempo ha continuato a svolgere attività didattica nelle discipline socio-lavoristiche e lavora attualmente come ricercatrice presso l’Università di Firenze. Annalisa Tonarelli è anche Direttore del Laboratorio in Scienze del Lavoro (Laboris) presso il Polo Universitario di Prato. Ha a lungo collaborato con Istituti e Centri di Ricerca a livello sia locale che nazionale interessandosi, pur nella varietà degli ambiti toccati, al tema della marginalità e delle dinamiche di esclusione scoiale con particolare riferimento al mondo del lavoro ed alla crisi del modello di produzione fordista.

Tra le sue pubblicazioni “La mediazione tra individuo e società”

Tra le più recenti pubblicazioni: Dalla gestione del conflitto alla regolazione sociale. La mediazione tra individuo e società, in Lucarelli P., Conte G., Mediazione e progresso. Persona, Società, professione, impresa., UTET, 2012.;  “Creare legami.Le relazioni sociali tra vincoli strutturali e libertà individuale”, in Giovannini P., Teorie sociologiche alla prova, Firenze FUP, 2009.