Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Organismo di mediazione: non può limitare la proposta del mediatore

Organismo di mediazione. Il Tribunale di Patti, in una recente ordinanza (datata lo scorso 25 maggio), ritorna sulla possibilità di fare una proposta da parte del mediatore.

Organismo di mediazione e proposta solo in caso di richiesta delle parti

Il giudice istruttore ritiene opportuno che la libera scelta dell’organismo di mediazione cada su ente dotato di regolamento che non limiti il potere (meglio la possibilità) di formulare la proposta solo in caso di richiesta congiunta delle parti. Tali previsioni regolamentari, frustrano lo spirito della norma che è rappresentato dal fornire uno stimolo alle parti per il raggiungimento dell’accordo e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 del dlgs 28 del 2010, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.

La formulazione della proposta passaggio fondamentale della procedura di mediazione

Prosegue il magistrato siciliano affermando che la formulazione di una proposta da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, altresì valorizzato dalle disposizioni del D.L 22.6.2012 n.83. Viene confermata pertanto la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però presuppone la formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite.

Improcedibilità della domanda in caso di mancata partecipazione personale

L’ordinanza prosegue, non solo rimarcando l’eventuale improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancata partecipazione personale senza giustificato motivo al tentativo di mediazione, ma l’onere da parte del mediatore di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo  un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

Per leggere l’ordinanza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex, oppure clicca qui.

 

Articolo a cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia

Corte di Cassazione: la CTU non costituisce prova

Corte di Cassazione e CTU. Pochi giorni fa, in un’ordinanza, la Suprema Corte ha affermato che la CTU non costituisce un mezzo di prova in senso proprio in alcuno casi. Questo orientamento, che non è proprio una novità, potrebbe avere ripercussioni anche sul tavolo della mediazione (specialmente quella bancaria), quando le parti valuteranno se sia il caso di servirsene.

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Atp o mediazione? Quale scegliere? (Parte II)

Atp o mediazione? È da ritenere che, dinanzi alla scelta se esperire la mediazione ovvero l’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo), si tenderà a preferire quest’ultimo, non soltanto perché la mediazione in materia di responsabilità medica non ha portato grandi risultati in assenza di un accertamento di natura tecnica, ma anche alla luce di due previsioni contenute nel nuovo testo normativo. Eccole:

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Atp o mediazione? Il dilemma del danneggiato per responsabilità medica (Parte I)

Atp o mediazione? Nella recentissima legge sulla responsabilità sanitaria (Legge Gelli nr 24 dell’8 marzo 2017), l’art. 8 prevede una condizione di procedibilità alternativa tra accertamento tecnico preventivo e procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010.

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Assistenza legale in mediazione: per il Cnf è necessaria

Assistenza legale in mediazione. Con una nota del 4 luglio 2017, il CNF ha replicato al dictum della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 giugno 2017 (C-75/16), affermando che il principio della obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione, sotto l’egida del D. Lgs. 28/2010, rimane intonso a differenza delle procedure ADR regolamentate dal Codice dei Consumatori modificate in base alla Direttiva nr 11 del 2013 dove, ma non è una novità, non è prevista la necessaria assistenza legale, il che ovviamente non la esclude.

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Condizione di procedibilità: la Corte d’Appello di Palermo rimette le cose a posto

L’impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137 c.c. di 30 giorni ed il suo rapporto con la condizione di procedibilità procura non poche preoccupazioni agli aventi interesse a contestare l’atto in questione. Tuttavia il recente trend giurisprudenziale sembra che abbia fatto chiarezza sul punto, ma nonostante tutto ci si trova davanti a decisioni che vanno contro la natura non processuale di tale termine e quindi le conseguenze che comporta negativamente un’errata interpretazione della norma.

E’questo il caso del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto che nei 30 giorni fossero compressi sia il tentativo di mediazione che l’impugnazione della delibera e che pertanto il detto termine non riprendesse ex novo ma dal punto di progressione già raggiunto con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 1137 c.c.

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Mediazione demandata: senso di responsabilità delle compagnie assicurative

Mediazione demandata e compagnie assicurative. Nella recente sentenza (datata 29 maggio 2017) della XIII sezione del Tribunale di Roma, estensore Giudice dott. Massimo Moriconi, si pone l’atavico problema del rifiuto quasi sempre incondizionato delle compagnie assicuratrici, alle quali seguono istituti bancari ed enti pubblici (in primis le ASL) . Il più delle volte non è dato comprendere le ragioni di questa persistente resistenza ad una soluzione stragiudiziale della controversia, tenuto conto dell’economicità di quest’ultima e della sua rapidità sotto l’aspetto temporale.

Mediazione demandata e compagnie assicurative

Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice veniva citata a seguito della manleva azionata dalla sua cliente affinché ne rispondesse dell’eventuale risarcimento di controparte. Il Giudice Moriconi, a seguito delle movenze procedurali della causa in oggetto, ha ritenuto che “in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (ed in particolare dalle dichiarazioni di A.M. in relazione ai fatti esposti da V.V.) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte”.

Proposta del giudice ex art.185 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, il Dr. Moriconi ha formulato una proposta ex art. 185 c.p.c., motivata anche se ciò non previsto dalla normativa e pertanto anche supportata anche da elementi che avrebbero potuto orientare le parti verso un possibile accordo. Ma non si ferma qui, poiché in caso di mancata accettazione della proposta ha previsto l’invio in mediazione davanti ad un Organismo di mediazione di comprovata qualità professionale, richiedendo altresì l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

Il Giudice condanna la compagnia assicurativa

Prosegue, inoltre, aggiungendo che […] “la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”. Nonostante la chiarezza e l’esaustività dell’ordinanza, la compagnia assicuratrice non ha inteso aderire alla mediazione, quindi disattendendo l’ordinanza ex art. 5 comma 2, ritenendo opportuno persistere nella via processuale. Alla luce di tale comportamento il Giudice ha ritenuto condannare l’assicurazione sia nel merito che ai sensi dell’art. 96 2 co c.p.c. ritenendo indubbia la sussistenza della gravità della colpa, se non addirittura del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di eludere l’ordine del giudice.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web.

 

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Stabilizzazione della mediazione: la sfida continua

Stabilizzazione della mediazione. Il 16 giugno 2013, veniva annunciata la reintroduzione della mediazione civile come condizione di procedibilità. Quattro anni dopo, il 15 giugno 2017, viene posto fine al periodo sperimentale e si stabilizza la condizione di procedibilità. Proprio come oggi quattro anni fa, quasi inaspettatamente, tramite lo storico “Decreto del Fare” veniva annunciata dal Governo in carica, la Mediazione 2.0 con alcune modifiche significative tra le quali l’amato-odiato primo incontro e la durata di quattro anni per valutare se proseguire o meno con l’istituto principe dei sistemi ADR.

Stabilizzazione della mediazione a partire dal 2018

Giovedì scorso, 15 giugno, praticamente in tempo reale, è giunta la notizia della stabilizzazione della mediazione civile e commerciale seguito da un obbligo di rendicontazione, a partire dal 2018, da parte del Ministero di Giustizia. Questo provvedimento rappresenta sicuramente il riconoscimento di un lavoro portato avanti dagli operatori del settore, quelli che veramente ci credono e ci hanno creduto, al netto di quella moltitudine che si sono professati grandi appassionati per poi scomparire come neve al sole al primo impedimento e difficoltà.

Plauso alla magistratura

Un plauso particolare, va comunque fatto a quella Magistratura che si sta dimostrando sensibile e responsabile e che nell’ultimo triennio ha dato una spinta significativa alla corretta diffusione dell’istituto della mediazione, facendo acquisire quella consapevolezza che il tentativo di mediazione è un’opportunità e non un obbligo formale a cui adempiere per poi andare ad occupare (non poche volte inopportunamente) lo spazio della giurisdizione.

Priorità alla formazione di qualità

Di ostacoli ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora, ma la passione, la professionalità e l’umiltà di crescere ci porteranno a raggiungere un obiettivo di altissimo profilo, qual è una nuova idea di Giustizia del terzo millennio. Ovviamente in questo contesto una delle priorità è la spinta culturale per poter offrire finalmente una formazione di alto profilo sia a livello accademico che nei confronti dei professionisti che avranno voglia di crescere e migliorarsi. E, lasciatemelo dire (anzi scrivere): in questa direzione Concilia Lex ha risposto “Presente”! Ma c’è spazio per tutti…

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

Global Pound Conference: le sfide al 21esimo secolo

Global Pound Conference. Venerdì 9 giugno si è svolta a Firenze la Global Pound Conference, evento al quale hanno partecipato alcuni tra i massimi esperti delle ADR, sia a livello mondiale che nazionale e dal titolo molto suggestivo e stimolante: “Modellando il futuro ADR come si può migliorare l’accesso alla Giustizia”.  La GPC, nasce perché il mondo imprenditoriale del 21° secolo e le organizzazioni ad esse connesse hanno bisogno di strumenti di prevenzione dei conflitti e di risoluzione delle controversie che sono più adatti allo scopo della nostra economia moderna.

Global Pound Conference e l’obiettivo di facilitare lo sviluppo delle Adr

In realtà il principale obiettivo di questa serie di incontri, tenuti in tutto il mondo, è quello di facilitare lo sviluppo di strumenti di risoluzione delle controversie del 21° secolo a livello nazionale ed internazionale, attraverso una serie di dialoghi e scambi interculturali  in tutto il mondo e quindi stimolare il dibattito sugli strumenti e le tecniche esistenti, per stimolare nuove idee.

Quattro tavoli di lavoro su quattro diversi argomenti

I tavoli di lavoro vertevano su quattro specifici argomenti. Nel primo si è posto il discorso sul rapporto tra i sistemi ADR e l’accesso alla giustizia e quindi su cosa si aspetta l’utente/cittadino da questi servizi. Sul punto si è convenuto di quanto sia importante che vi sia un canale comunicativo tra i due settori pur così differenti, ma solo in tale direzione ci sarà una comprovata efficienza e qualità dei servizi perché sono due mondi intimamente connessi come dimostra la statistica nei paesi dove si registra un sistema giudiziario efficiente.

Il problema dell’accesso alla Giustizia

Il secondo argomento ha riguardato il mercato delle ADR con particolare attenzione a quello italiano, che al momento presenta grosse potenzialità ma inespresse, perché quasi totalmente sconosciute all’avvocatura per i noti problemi culturali e di paura del nuovo. Per il terzo argomento si è discusso su come migliorare le ADR e quali sono gli ostacoli ed anche le criticità che si frappongono a questo auspicabile sviluppo. Il quarto argomento si è occupato del delicato e fondamentale problema di come promuovere un accesso alla Giustizia all’altezza del terzo millennio , non solo a livello normativo, ma anche sotto il profilo culturale attraverso il racconto delle esperienze maturate e quelle future.

Ma quali saranno le implicazioni di tali discussioni?

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

 

Usucapione e mediazione

Questione controversa è quella della sottoposizione delle controversie di usucapione alla mediazione obbligatoria. Apparentemente la risposta non può che essere positiva, in quanto le controversie in materia di usucapione rientrano pacificamente in quelle in materia di “diritti reali” (vedi art. 5 comma 1bis d.lgs. 28/2010). L’art. 84 bis del c.d. decreto del fare ha poi inserito nel codice civile una disposizione specifica (al n. 12-bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile), che permette la trascrivibilità dell’accordo che attesta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Continue reading →