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Organismo di mediazione: non può limitare la proposta del mediatore

Organismo di mediazione. Il Tribunale di Patti, in una recente ordinanza (datata lo scorso 25 maggio), ritorna sulla possibilità di fare una proposta da parte del mediatore.

Organismo di mediazione e proposta solo in caso di richiesta delle parti

Il giudice istruttore ritiene opportuno che la libera scelta dell’organismo di mediazione cada su ente dotato di regolamento che non limiti il potere (meglio la possibilità) di formulare la proposta solo in caso di richiesta congiunta delle parti. Tali previsioni regolamentari, frustrano lo spirito della norma che è rappresentato dal fornire uno stimolo alle parti per il raggiungimento dell’accordo e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 del dlgs 28 del 2010, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.

La formulazione della proposta passaggio fondamentale della procedura di mediazione

Prosegue il magistrato siciliano affermando che la formulazione di una proposta da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, altresì valorizzato dalle disposizioni del D.L 22.6.2012 n.83. Viene confermata pertanto la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però presuppone la formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite.

Improcedibilità della domanda in caso di mancata partecipazione personale

L’ordinanza prosegue, non solo rimarcando l’eventuale improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancata partecipazione personale senza giustificato motivo al tentativo di mediazione, ma l’onere da parte del mediatore di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo  un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

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Articolo a cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia