Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Verbalizzazione: tutti i dubbi del mediatore

Verbalizzazione. Dopo il dubbio del negoziatore, irrompe il dubbio del mediatore davanti al verbale di mediazione. Agli albori del D.lgs. 28/2010, esso era un documento pressoché insignificante e, generalmente, i giudici non davano molta attenzione.

L’importanza della verbalizzazione di ciò che accade nella stanza della mediazione, si è andata progressivamente affermando di pari passo con la crescente giurisprudenza di merito che ha dato risalto all’opera del mediatore, specie nella demandata, ed invitando lo stesso a verbalizzare soprattutto le circostanze che possano dare degli elementi al magistrato il quale deve accertare se i canoni del  principio di effettività siano stati o meno osservati sia dalle parti.

Di queste ultime, poi, è necessaria la presenza, così come quella degli avvocati che assistono le parti, i quali, unitamente ad i loro clienti, non devono trincerarsi dietro le solite vuote ed insignificanti “dichiarazioni di stile” che in realtà celano un’effettività volontà di non voler procedere ad un serio tentativo di trovare un accordo, pregiudicandosi, il più delle volte, la possibilità di mettere in pratica la soluzione ottimale per quella determinata controversia.

In tal senso, lo stesso mediatore potrebbe assumersi una responsabilità fondamentale nell’adeguarsi all’indeterminatezza voluta dalle parti unitamente ad i loro avvocati.  E’ chiaro anche che il mediatore non potrà imporre o influenzare né determinate dichiarazioni o strategie negoziali, tuttavia se egli è un professionista dotato di un bagaglio sia tecnico che trasversale, saprà abilmente indurre le parti a farlo nel loro interesse, trasmettendogli la possibilità di ottenere un valore aggiunto da quella controversia.

Tuttavia, seguendo questo trend giurisprudenziale che invita al mediatore a verbalizzare determinati fatti accaduti in mediazione, ci si è posti anche il problema come tutto ciò possa convivere con il principio di riservatezza, ma avviso di chi scrive, tenuto conto della ratio di tale giurisprudenza questo tipo di verbalizzazione ha una sua ragion d’essere in nome dell’affermazione della cultura della mediazione.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

La mediazione disposta dal giudice: un commento all’intervento del Prof. Mauro Bove al convegno Concilia Lex

Mediazione disposta dal giudice. Il Prof. Mauro Bove, docente ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Perugia, è tra gli accademici più attivi nello studio dell’istituto della mediazione civile e commerciale. La sua presenza alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale darà ulteriore lustro all’evento formativo e tratterà le implicazioni inerenti l’art. 185 c.p.c. (tentativo di conciliazione).

Mediazione disposta dal giudice: l’articolo 185 del c.p.c.

L’art. 185-bis c.p.c. ha generalizzato e regolamentato il potere del giudice di offrire alle parti una possibile soluzione della lite di tipo transattivo (mediante reciproche concessioni fotografate in un contratto compositivo della controversia) o conciliativo (con esiti atipici che prescindono dalla veste negoziale e non sono riconducibili al contratto di transazione: es. reciproco abbandono delle domande di cause). Sin dalle prime applicazioni, non è sfuggita la circolarità virtuosa che può innescarsi nel processo mediante la combinazione della proposta all’invito alla mediazione: il giudice formula una proposta e, per consentire alle parti di farne serio oggetto di riflessione, li rimette dinanzi ai mediatori.

L’intervento del Prof. Mauro Bove sulla questione

L’innesto della mediazione in un processo in cui sia nata una proposta del giudice esalta ulteriormente le potenzialità del processo civile di definire il contenzioso in modo «amichevole», con deflazione del carico giudiziario e formazione di provvedimenti molto più stabili. E’ chiaro, però, che, in questa circolarità virtuosa, un progetto interno all’ufficio giudiziario può avere il Ruolo di garante di prassi omogenee nell’applicazione degli istituti. Attendiamo l’intervento del Prof. Bove al convegno di Firenze al fine di trarre nuovi spunti per l’argomento.

Per visionare l’intero programma dell’evento clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A.  avvocato Pietro Elia.

Mediazione demandata: qual è il profilo del mediatore?

Mediazione demandata. Il Consigliere Dr. Maurizio Barbarisi, Presidente della Corte d’Appello di Firenze, sarà, come abbiamo visto anche negli scorsi articoli e nei focus dedicati (vedilo qui) tra i relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. L’argomento che affronterà tratterà il profilo del mediatore in demandata. Sarà un’esposizione interessante poiché esprime il punto di vista del massimo rappresentante della magistratura fiorentina che ha sposato il Progetto Nausicaa e quindi ha investito tanto sull’istituto della mediazione delegata.

Mediazione demandata: l’intervento del cons. Barbarisi al convegno Concilia Lex

Il rapporto del mediatore con l’ordinanza ex art. 185 c.p.c. è molto delicato e deve, o dovrebbe, stabilire un canale comunicativo tra processo e mediazione: due contesti agli antipodi ma collegati dalla condizione di procedibilità e dall’arduo compito di alleviare il sistema Giustizia da contenziosi probabilmente connotati da un’alta percentuale di medi abilità.

Necessario il contributo del mediatore anche in questo caso

L’argomento è complesso perché il giudice non può pretendere di impartire delle direttive come se fosse un suo ausiliario, come capita di leggere in più di un provvedimento giudiziale. Tuttavia il mediatore, che è un ponte per antonomasia, dovrebbe esserlo anche in tale contesto e dare un contributo prezioso ed altamente professionale per contribuire a quel cambiamento culturale che impone una nuova visione di fare ed ottenere Giustizia da parte del cittadino.

Su questo tema non vi è purtroppo uniformità e forse sarebbe auspicabile che vi fosse, affinché si crei un rapporto “simmetrico” tra magistrato e mediatore.

Per leggere il programma completo del convegno, clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

Processo e mediazione: quali sono i rapporti?

Processo e mediazione. Il Consigliere Gianluigi Morlini, componente della Scuola Superiore della Magistratura, tra i relatori a Firenze durante la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale affronterà il delicato ed inevitabile rapporto tra processo e mediazione stante la condizione di procedibilità di quest’ultima (titolo dell’intervento: “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”).

I temi sono tanti e vengono tra l’altro affrontati quotidianamente su questo Blog. Sarà sicuramente interessante ascoltare un punto di vista così autorevole e che potrà darci delle risposte. Queste ultime si auspica che siano numerose. Gli argomenti che ci si augura vengano messi in luce spaziano dall’applicazione del principio di effettività (e le sue conseguenze se invece questo principio viene a mancare) a come è da intendersi la sua precisa applicazione in rapporto alla normativa vigente che comunque prevede l’assoluta presenza delle parti (sul punto c’è ancora molta ostinazione da parte degli avvocati che scambiano la stanza della mediazione per un aula di Giustizia).

Sarebbe poi interessante approfondire la controversa questione della mediazione a seguito di opposizione al procedimento monitorio e su chi ricade l’onere di attivazione del procedimento di mediazione, sulla proposta del giudice e quella del mediatore, su come debba essere strutturata e redatta un’ordinanza ex art 185 c.p.c, per non dimenticare poi le questioni inerenti la verbalizzazione del mediatore e la natura del termine dei 15 giorni previsti per attivare la mediazione demandata.

Insomma, il tema è talmente ampio, che meriterebbe un apposito convegno se non addirittura un seminario, ma siamo certi che il Dr. Morlini metterà in atto una sapiente ed intelligente sintesi.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Principio di effettività: quando il notaio ignora la mediazione

Principio di effettività. La recente sentenza della XIII sez. del Trib. di Roma, offre ulteriori spunti di riflessione, sulla necessaria affermazione ed osservanza del principio di effettività in mediazione.

Nel caso di specie è stata accertata una responsabilità da parte del notaio a causa della sua mancata partecipazione ad una mediazione demandata, dove egli avrebbe dovuto agevolare un’alienazione di un immobile essendosi colpevolmente sottratto all’obbligo di diligenza che gli incombeva e che sarebbe stato facile soddisfare ponendo in essere ordinarie attività propedeutiche alla stipula di un atto pubblico in questione (visura ipocatastale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Principio di effettività: si ribadisce la presenza personale della parte

Al di là dell’ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico sviluppato dal Dr Moriconi, non si può fare a meno di sottolineare la sua opinione sulla procura speciale in mediazione che, nel caso di specie, dopo ben tre rinvii richiesti dalla parte istante al fine di agevolare la presenza del notaio, quest’ultimo pensava bene (si fa per dire) di farsi rappresentare tramite procura speciale rilasciata in favore di un avvocato. Il giudice romano ha censurato la strategia appena descritta, affermando che nella fattispecie di cui si discute, la procura speciale è da considerarsi tamquam non esset e pertanto, alla luce di tale affermazione il notaio è stato considerato assente, anche alla luce dell’art. 8 comma 1  che recita: Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato , ergo la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile.

Vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale

Quindi sarebbe da ritenersi vana la presenza dell’avvocato in qualità di procuratore speciale, stante la ontologica necessità della partecipazione personale della parte, quindi il notaio è da ritenersi assente con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c.

Per leggere la sentenza, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Il convegno di ottobre: a Firenze un ponte verso il terzo millennio

Il convegno di ottobre prossimo a Firenze. È già iniziato il count-down per uno degli eventi culturali e formativi più importanti dell’anno, nell’ambito della diffusione dei sistemi ADR. Nello specifico, parliamo della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che si terrà venerdì 13 ottobre a Firenze. Proprio Firenze è diventata città/riferimento nazionale per la diffusione della cultura della mediazione, grazie al noto Progetto Nausicaa, ideato dalla prof.ssa Paola Lucarelli che sarà la “padrona di casa” del convegno.

L’evento è organizzato, per il secondo anno consecutivo, da Concilia Lex S.p.A., che tanto sta investendo per offrire un servizio di qualità ed essere protagonista di una crescita culturale e professionale dell’istituto, credendo fermamente che questa policy sia la giusta via per aprire le porte ad una Giustizia al passo del 21° secolo.

Il convegno di ottobre: un parterre di relatori ricco ed articolato

Il parterre di relatori, di cui parleremo specificamente nei prossimi articoli, è rappresentato da autorevoli protagonisti del settore sia a livello accademico che in qualità di giuristi ed operatori del diritto noti nel panorama nazionale per il loro incessante e prezioso contributo allo studio ed alla best practice della mediazione.

Gli argomenti trattati verteranno su una presa d’atto del sistema Giustizia in sofferenza

Di cosa si parlerà? Sicuramente di una presa d’atto di un sistema Giustizia in sofferenza, gravato dal peso di un significativo arretrato giudiziario e da un numero di controversie che non riesce quasi mai ad avere una tempistica adeguata all’interesse dei cittadini e delle imprese che ne usufruiscono. Uno dei messaggi auspicabili, che dovrà uscire da questo evento, è quello di una trasformazione dell’attuale conflitto tra cultura della Iurisditio e cultura della mediazione in un canale comunicativo delle stesse affinché ne tragga beneficio l’utente protagonista della controversia che potrà fruire di una “nuova centratura della Giustizia”.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente? Sempre e comunque

Attivazione della mediazione a cura dell’opponente. Il Tribunale di Bologna non si discosta dal noto dictum della Suprema Corte circa l’onere di attivazione del procedimento di mediazione a seguito di opposizione di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda in ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge.

Attivazione della mediazione: sempre a cura dell’opponente

Nella specie si è prodotta l’improcedibilità del giudizio, posto che il novellato art. 5 2° comma del d.l. 28/2010 prevede che, disposta la mediazione delegata da parte del giudice istruttore, il suo mancato esperimento rende la domanda improcedibile poiché, in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale argomentazione, secondo il magistrato felsineo, è supportato dal consolidato indirizzo che sostiene la tesi dell’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attenga alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Si conferma l’orientamento della Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

Quindi si afferma l’orientamento della S.C. che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, attribuisce l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs.28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre.

Il provvedimento si conclude con una censura che riguarda i supposti costi della mediazione, posto che tali costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, non possono, per la loro obiettiva modestia, considerarsi di per sé tali da far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione; non è, invero, seriamente dubitale che l’indirizzo interpretativo qui sostenuto non muta sostanzialmente la natura del procedimento monitorio e di opposizione, la cui piena legittimità e compatibilità con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 non è in discussione.

Per leggere l’ordinanza in oggetto, vai nella sezione Giurisprudenza del sito web Concilia Lex, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Rapporto Ambrosetti: la mediazione in Italia centra gli obiettivi negli ultimi tre anni

Rapporto Ambrosetti. The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 200 professionisti attivo sin dal 1965. Cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti partner, ha numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo è noto per la sua competenza e capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica di quattro dinamiche critiche. Queste ultime investono i processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.

Ambrosetti primo think tank italiano privato

Negli ultimi quattro anni, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i primi dieci in Europa. Dopo questa doverosa premessa, ricordiamo che il gruppo ha presentato un interessante lavoro a Cernobbio in occasione del 43° forum Ambrosetti, dove si è trattato principalmente il tema delle strategie competitive delle imprese e si è parlato, ovviamente, anche di Giustizia che è un Sistema che condiziona non poco il Sistema economia e quindi il mondo imprenditoriale.

Il rapporto sulla Giustizia italiana, attanagliata da uno stato patologico ben noto, presenta comunque dei segnali di miglioramento (in un articolo su questo blog abbiamo già parlato del primo posto in Europa nello smaltimento dell’arretrato) e ciò che preme in particolare a noi del settore ADR è il riconoscimento all’istituto della Mediazione come una delle cause di questi effetti positivi.

Rapporto Ambrosetti e mediazione civile: centrati gli obiettivi negli ultimi anni

La mediazione civile, secondo Ambrosetti, ha centrato gli obiettivi preposti e negli ultimi tre anni ha visto circa 186 mila iscrizioni annue, alleggerendo il carico sui tribunali”. Nel 2011 erano state 60 mila. Naturalmente non è risolutiva dei problemi dei tribunali, avendo ambiti limitati (fra questi, condominio, proprietà e altri diritti reali, successioni, assicurazioni, contratti bancari, affitto d’azienda) ma è un dato che va rimarcato positivamente.

E poi, sempre secondo Ambrosetti, anch’essa mostra segni di fatica: l’aumento delle pendenze fa allungare i tempi delle decisioni, dagli 83 giorni del 2013 ai 115 del 2015, ma questo dato va letto anche e soprattutto in dipendenza del notevole smaltimento dell’arretrato, grazie anche alla mediazione demandata . Insomma, al momento, la coperta è corta e quindi…ma probabilmente, una volta smaltito ancora di più l’arretrato, si accorcerà anche la tempistica delle decisioni dei giudici togati.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Sentenze nel segno dell’effettività: ecco un esempio

Sentenze. Mutuando la terminologia social, il principio di effettività sta registrando un effetto virale che non potrà che sortire risultati positivi in futuro. A tal proposito si registra anche un accoglimento del principio da parte dei Giudici di Pace che in un primo momento furono tra i più accaniti oppositori all’istituto della mediazione, ed è il caso appunto della sentenza oggetto di commento del presente articolo che vede “protagonista” il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Sa).

Sentenze nel segno dell’effettività: opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso di specie il giudice, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio poiché esso non soggiace alla condizione di procedibilità ex art. 5, ma altresì sanzionato con l’improcedibilità dell’atto di citazione dell’opponente in quanto quest’ultimo non ha presenziato all’incontro di mediazione ex art. 5 co 2 come prescrive la normativa che, a sua volta, supportata da copiosa giurisprudenza di merito.

Insomma prosegue il braccio di ferro con chi si ostina a non presenziare alla mediazione demandata (e non solo), confondendo il contesto processuale, dove raramente la parte è presente se non perché previsto dal codice di rito, e quello stragiudiziale dove si pretende di essere portatori sani dell’aspetto emotivo della parte.

La mediazione non è mera sessione informativa

Presentarsi con deleghe o procure tecnicamente è indiscutibile, ma contravviene al principio di effettività e quindi alla ragion d’essere del procedimento di mediazione. Da quasi quattro anni si continuano ad alternare ordinanze e sentenze che impongono lo svolgimento effettivo della mediazione che non è mera sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati.

La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore. Il fine è quello di riaprire un dialogo tra le persone nonché un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia (dal greco en e patheo ossia dentro e sentire) che impone un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime. Ciò accade senza il filtro dei difensori che devono fare “un passo indietro” assistendo le parti. Essi poi operano un secondo step altrettanto importante, che corrisponde alla stesura di un accordo. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze/sentenze mirano a rendere la mediazione reale.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.