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Decreto Legge 50/2017: cosa cambia per la mediazione

Decreto Legge 50/2017. Dallo scorso 24 aprile è in vigore il Decreto Legge 50/2017, noto anche come Manovra correttiva. Tra le varie norme passate (tra cui quella sullo split payment e sui pignoramenti immobiliari) possiamo soffermarci su quelle che vertono sulla mediazione e sul reclamo.

Per il Decreto Legge 50 il tentativo di esperire la mediazione diventa obbligatorio per le controversie fino a 50 mila euro

Cominciamo col dire che l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 549/92 viene modificato da questo D.L. tramite l’articolo 10. Tale articolo stabilisce che il tentativo di esperire mediazione e reclamo diventa obbligatorio per le controversie fino alla soglia di 50 mila euro, con un limite innalzato, di conseguenza, rispetto a quello precedente, che ammontava a 20 mila euro. Per quanto riguarda la tempistica occorre sottolineare che queste nuove regole vanno applicate agli atti impugnabili e notificati a partire dal 1 gennaio 2018.

La determinazione del valore della controversia

Come viene determinato, poi, il valore della controversia? Occorre riferirsi a ciascun atto impugnato e considerare l’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di questa. La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.

Per i ricorsi non si può procedere prima di novanta giorni

Ricordiamo che da circa un anno e mezzo (dal 1 gennaio del 2016, cioè) l’istituto della mediazione tributaria può essere applicato anche alle controversie che si determinano con l’Agenzia delle Dogane e del Monopòli, oltre che con gli enti locali. Per quanto concerne i ricorsi, infine, fondamentale sapere che non si può procedere fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data della notifica, termine entro il quale la procedura di mediazione deve essere conclusa.

Processualizzazione della mediazione: alla larga!

Processualizzazione della mediazione. Uno dei temi più caldi dibattuto tra gli addetti ai lavori (probabilmente il principale), riguarda quello della processualizzazione o meno dell’istituto . La netta dicotomia di opinioni, è costituita dai formalisti che sostengono ed auspicano una contaminazione processuale della mediazione e gli “ortodossi” dell’informalità poiché, stante la natura stragiudiziale dell’istituto, esso deve rimanere avulso dalla verticalità del processo civile.

Il Tribunale di Rimini e la sentenza del 28 febbraio

La sentenza del Tribunale di Rimini che ci apprestiamo a commentare, sicuramente accenderà ulteriormente il dibattito appena richiamato..
Nel caso di specie, a seguito di mutamento del rito di un procedimento di sfratto ed una mancata accettazione “banco iudicis” , da parte del conduttore, di un pagamento ridotto dei pregressi canoni di locazione non pagati, per mancato ricevimento del certificato di agibilità dell’immobile, le parti in causa venivano inviate in mediazione ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010.

Nessuna analogia con il codice di procedura civile

All’udienza successiva, il conduttore rilevava come l’istanza di mediazione non fosse stata notificata anche al procuratore costituito, quindi eccepiva la nullità della notifica dell’istanza, ma il Giudice riminese, ha respinto tale eccezione ritenendola infondata, in quanto l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13 prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. Cosa che nel caso di specie è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.

Processualizzazione: il Foro riminese prende atto dell’informalità della mediazione

Quindi una vera presa d’atto, da parte del Tribunale di Rimini, dell’informalità della mediazione che non deve subire una processualizzazione non prevista dalla normativa vigente ( anche se in lacune norme il fenomeno è ravvisabile). Ad adiuvandum, va anche detto che non solo il citato art. 4 non può essere oggetto di analogia alle norme processuali, ma lo stesso art. 8 recita : La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

L’argomento non è di secondaria importanza e il dictum in questione palesa l’ennesimo vulnus della normativa che ha costretto il giudice ad uno sforzo ermeneutico apprezzabile. A supporto della condivisibile interpretazione del tribunale riminese, soccorre anche l’art. 3 3 comma d.lgs., che, come sostenuto da autorevole dottrina, svolge una preziosa funzione di riequilibrio, ponendo il procedimento di mediazione al riparo dal regime formale tipico del processo. Quindi la norma in esame, non si limita a render chiaro che gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità, ma assolve al compito di sottrarre l’intero procedimento all’applicazione delle regole dettate dal c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali, a cominciare dai principî di tassatività e di strumentalità enunciati dall’art. 156, per finire al disposto dell’art. 159, 1° comma, per il quale la nullità di un atto provoca quella degli atti successivi che ne sono dipendenti. Pertanto l’art. 3 comma 3, produce l’apprezzabile effetto di rendere l’accordo conciliativo sostanzialmente immune al mancato rispetto delle forme del procedimento di mediazione prescritte dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex S.p.A. Avv. Pietro Elia

Procedibilità della domanda: chi nulla dichiara non è giustificato

Procedibilità della domanda. Nella Sentenza nr.67163/11 del Tribunale di Roma sez. XIII, si chiarisce o si afferma, per l’ennesima volta, che uno sterile tentativo di mediazione o peggio ancora la deliberata scelta di non attivarla a seguito di un ordine del giudice, non ha nessuna valenza ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda andando a minare proprio quest’ultima…In mancanza di qualsiasi dichiarazione, che le parti possono richiedere di verbalizzare manlevando il mediatore dall’obbligo di riservatezza, sulla ragione o sulle ragioni del mancato proseguimento, non vi è alcuna ragione perché tale comportamento possa essere giustificato. Continue reading →

Processo civile nell’era della mediazione: il punto di vista di un magistrato (parte I)

Processo civile nell’era della mediazione. Durante il convegno concluso una decina di giorni fa (lo scorso 21 aprile) nella incantevole Siracusa, la relazione del Dott. Alessandro Rizzo, ha lasciato il segno sia per l’elevata competenza del Magistrato togato che per la visione di Giustizia decisamente interessante e responsabile. Nella prima parte analizza i dati statistici nazionali raccolti dalla Direzione Generale di statistica del Ministero, premettendo che la statistica, pur non essendo una scienza esatta richiede un interpretazione dei numeri da essa prodotta dove si celano informazione ben più complesse, ergo 2+2 non fa quattro.

Processo civile: maglia nera nella durata

In primis salta evidente il dato del 2016: il rilevante numero di mediazioni concluse positivamente pari al 43,6 % dei casi che è la percentuale (corretta) relativa ai casi in cui le parti hanno oltrepassato le “forche caudine” del primo incontro. In base ai dati raccolti dalla Commissione Europea, conserviamo la leadership all’incontrario di maglia nera della durata dei processi civili ed il numero di cause civili pendenti ogni 100.000 abitanti. In questa classifica l’Italia registra attualmente una durata media di 527 giorni: migliore rispetto al 2014, ma peggiore rispetto al 2010 quando i giorni erano 493 .

Virtuoso l’indice di smaltimento dell’arretrato

Quest’ultimo dato sembrerebbe mettere in dubbio l’efficacia della mediazione in questi sette anni, ma la risposta ci viene data dalla capacità di smaltimento del sistema giudiziario: l’Italia conserva il primato negativo di oltre 4 cause pendenti in primo grado oltre 100.000 abitanti, ma con un indice di smaltimento dell’arretrato più che virtuoso che va dal 2010 al 2015 , che evidenzia l’abbattimento del 30% dei processi pendenti. Alla luce di tali numeri si spiega la flessione indicata in precedenza sulla durata media dei processi che è dovuta, in gran parte, al lodevole impegno della magistratura italiana teso a smaltire l’arretrato giudiziario che induce la stessa a dover procrastinare i procedimenti “più giovani”. E’ ovvio che non può non condividersi la priorità data allo smaltimento dell’arretrato, in quanto esso rappresenta il volano principale per potenziare l’effetto deflattivo della mediazione.

La “ricetta” del giudice Rizzo

La ricetta suggerita dal Dott. Rizzo per alleviare il fenomeno appena descritto, è che non si può risolvere con una mentalità convenzionale che ha creato il problema bensì con un approccio non formalista e non conservatore del giudice rispetto alla gestione del processo e la mediazione delegata rappresenta uno strumento utile.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

Sicilia, terra di mediazione (parte seconda)

Sicilia, terra di mediazione. Continuiamo a parlare del convegno che domani Concilia Lex ha organizzato a Siracusa. Segue dall’articolo di ieri…

Sicilia, terra di mediazione: come continueranno gli interventi

Dopo la relazione della Prof.ssa Ciavola, interverrà l’avv. Pietro Elia (chi scrive l’articolo) per tentare semplicemente di trasmettere un messaggio chiaro e forte : nel terzo millennio è cambiata la Giustizia e quindi la domanda di Giustizia che è oggettivamente ben differente e distante da quella ormai superata ed ancorata al monopolio della giurisdizione ordinaria, per contenuti e tempistica. Quindi non si tratta di assumere un atteggiamento fideistico nei confronti della Mediazione, bensì di prendere atto che ogni controversia ha una soluzione appropriata.

Dopodiché si passerà all’altro “piatto forte” del convegno rappresentato, dall’altrettante autorevole presenza dei magistrati del Tribunale aretuseo Rizzo e Muratore, che ci racconteranno la loro esperienza, per molti versi pioneristica, dell’applicazione dell’istituto della Mediazione all’interno del processo. Il tutto rappresenta una vera e propria sfida al netto di un contesto avversariale e di una cultura legale impregnata di

Come va intesa la mediazione nel senso di istituto

La lungimiranza ed il senso di responsabilità o meglio di un nuovo ed innovativo senso di responsabilità dei due summenzionati Giudici togati, ha lanciato il segno di una svolta fondamentale del Sistema Giustizia attraverso la “lente” di uno dei principali sistemi ADR qual è la Mediazione. L’istituto della mediazione, va inteso e percepito, quale strumento con una diversa e differente vocazione al conflitto, teso a superare la logica della dicotomia torto-ragione appartenente alla macchina retrospettiva della Giustizia processuale.

Mediazione come recupero della relazione

La mediazione quindi come consapevolezza e recupero della relazione secondo una prospettiva temporale rivolta al futuro che, a sua volta, se adeguatamente azionata porterà sia benefici sotto l’aspetto sociale ed economico che quello dello smaltimento dell’atavico arretrato giudiziario e quindi del tanto agognato effetto deflattivo. Questa visione, ai nostri occhi rivoluzionaria, deve portare fisiologicamente ad un cambiamento radicale a cominciare dagli avvocati e dai magistrati.

Sicilia, terra di mediazione (parte I)

Sicilia, terra di mediazione. Venerdì 21 aprile, nella bellissima Siracusa si parlerà di mediazione tout court secondo un taglio originale e stimolante. L’evento formativo è stato  fortemente voluto dalle sedi Concilia Lex siciliane ed in particolare dall’avv. Claudio Spada, responsabile della sede di Siracusa.

Sicilia, terra di mediazione: i partecipanti

Alla presenza delle Autorità locali interverranno la Prof.ssa Agata Ciavola, docente di Diritto Processuale Penale presso l’Università Kore di Enna, che tratterà il tema della mediazione penale; l’avv. Pietro Elia, in qualità di responsabile scientifico di Concilia Lex, che farà da ponte a due magistrati che da tempo si sono particolarmente distinti nel panorama giurisprudenziale nazionale per numerosi ed interessanti provvedimenti in tema di mediazione demandata, e che corrispondono ai nomi della Dott.ssa Stefania Muratore ed il Dott. Alessandro Rizzo giudici istruttori della seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa.

I temi trattati durante il convegno

La Prof.ssa Ciavola tratterà una sfaccettatura molto interessante della Mediazione, qual è quella penale, che indurrà ad una riflessione sulla Giustizia ripartiva, molto praticata nella common law, che dovrebbe affiancarsi a quella tradizionalmente retributiva che prevede e si occupa, giustamente, di infliggere una pena adeguata al reo, ma non va oltre, nel senso che tralascia  un aspetto altrettanto importante che riguarda la parte lesa del processo e cioè la vittima del reo.

I progressi nella mediazione penale minorile

L’istituto della Mediazione Penale, in Italia, al momento, non trova il giusto riconoscimento per una serie di motivi non solo culturali ma anche normativi, e da questo punto di vista c’è molto da fare. Tuttavia nell’ambito del settore specifico della Mediazione penale minorile, si registrano interessanti sviluppi da oltre 20 anni in diversi Tribunali per i Minori che hanno messo in atto dei modelli o dei programmi riabilitativi che affiancando gli istituti giuridici del diritto processuale minorile hanno dato un contributo importante specialmente sotto l’aspetto della prevenzione e della “cura” della devianza.

Tali significativi risultati si sono ottenuti attraverso un processo di consapevolezza e responsabilizzazione del reo che ha preso atto della consapevolezza del disvalore del reato commesso ed un complesso processo riabilitativo con la vittima.

Purtroppo questo istituto è al momento poco conosciuto e non sufficientemente diffuso e necessita senz’altro di una diffusione capillare, il che richiederà tempo e soprattutto un adeguato percorso normativo e formativo.

 

Al di là del termine dei 15 giorni

Termine dei fatidici quindici giorni, previsti ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010: la sua natura continua a far discutere. Questa volta ci offre uno spunto davvero interessante la Corte d’Appello di Milano che nello sciogliere la riserva inerente un opposizione a decreto ingiuntivo ha respinto la stessa dichiarandone l’ improcedibilità, per mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine dei quindici giorni previsti dal secondo comma.
Prima facie, si dedurrebbe che il giudice del gravame ne abbia confermato la natura perentoria del termine ed invece, proseguendo nella lettura dell’ordinanza ne afferma quella ordinatoria che incombe a chi è onerato di attivare la procedura di mediazione. Continue reading →

Alternanza o doppia opportunità?

Alternanza o doppia opportunità? Una recentissima ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, affronta un tema molto dibattuto ed attuale, concernente l’ammissibilità del tentativo di mediazione una volta esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Continue reading →

Comunicare per mediare: nuovo corso Concilia Lex a Roma

Comunicare, comprendere al meglio gli interlocutori per saper interpretare le loro intenzioni comunicative. Trovare l’accordo migliore e più soddisfacente per tutti nel breve e lungo termine. Allo stesso tempo cercare di influenzare il parere di chi ci ascolta. Sono gli obiettivi del corso “COMUNICARE PER MEDIARE” – Conciliare e Persuadere, che Concilia Lex S.p.A. organizza per venerdì 9 giugno a Roma, nel suggestivo scenario dell’Hotel Donna Laura Palace, in Via Lungotevere delle Armi. Otto ore full immersion, in due sessioni (dalle 9.30 alle 13.30 e poi dalle 14.30 alle 18.30) in cui si approfondirà il discorso sull’importanza della comunicazione strategica all’interno della mediazione. Continue reading →

Giornata formativa Concilia Lex a Roma: modello da ripetere

Ha riscosso grande successo la giornata formativa di venerdì scorso, 3 marzo, organizzata da Concilia Lex a Roma presso l’Hotel Donna Laura Palace. Un’intera giornata dedicata alla mediazione, con otto ore full time ed una formula tutta nuova, pioneristica, di concepire la formazione professionale. Oltre alla possibilità dei crediti formativi attribuiti a tutti i partecipanti da parte del CNF, quello che in particolare è stato molto apprezzato è il connubio magistrato-avvocato, e l’esperienza sul campo della magistratura nel vasto campo della mediazione civile e commerciale.

Giornata formativa Concilia Lex a Roma: modello da ripetere ed esportare

Nello specifico la giornata ha visto come formatore il responsabile scientifico di Concilia Lex, l’avvocato Pietro Elia, con la partecipazione straordinaria del Giudice del Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, il quale ha portato ai partecipanti il suo prezioso punto di vista. Presente anche l’avvocato Gennaro Cavallaro, fondatore di Concilia Lex S.p.A. E grande promotore di questo inedito modello formativo.

L’avvocato Cavallaro: Una formazione esperienziale

E’ stata una formazione esperienziale – dice l’avvocato Cavallaro – in cui prima ogni concetto è stato percepito, osservato, discusso ed elaborato in ogni suo aspetto, poi si è passati alla descrizione teorica (quando era necessario). Questo nuovo modello di fare formazione – continua – è stato molto apprezzato dai presenti. Il connubio Formatore-Magistrato è stata la chiave del successo di questo corso innovativo.

I prossimi appuntamenti ad aprile e maggio nelle città di Milano e Verona

Modello dunque talmente apprezzato che si è pensato di ripeterlo nei prossimi appuntamenti. Il primo si terrà venerdì 7 aprile a Milano, con formatore l’avvocato Luca Tantalo e la partecipazione straordinaria del Giudice del Tribunale di Pavia, dott. Giorgio Marzocchi. Successivamente la formazione professionale di Concilia Lex si sposterà a Verona, dove il 19 maggio il formatore avv. Pietro Elia si alternerà al Giudice del Tribunale di Verona dott. Massimo Vaccari.