Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Sedi Concilia Lex: nel cuore della mediazione

Il network Concilia Lex S.p.A., composto dalle sedi dislocate in tutto il territorio nazionale ha sempre caratterizzato il vero cuore pulsante della mission e della vision aziendale, fin dall’anno di nascita del nostro organismo di mediazione. Questo allo scopo di offrire costantemente all’utenza locale un servizio di qualità che garantisca riservatezza, imparzialità ed efficienza. Le sedi secondarie di Concilia Lex S.p.A. (oggi 43, dislocate in sette regioni: Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, e Veneto) sono concepite come strutture del tutto autonome, sganciate da qualsiasi vincolo fisico e morale di subordinazione con altri enti o studi professionali. La sede centrale resta quella di Nocera Inferiore, mentre la sede di Napoli viene spesso utilizzata come “nucleo operativo d’eccellenza” anche per workshop o incontri (vedi quello dello scorso 1 luglio cliccando qui) Continue reading →

Network Concilia Lex: due nuove sedi a Venosa e Pedara!

Il network Concilia Lex S.p.A si arricchisce di altre due nuove sedi, Venosa (Pz) e Pedara (Ct), che vanno ad aggiungersi alle 41 già esistenti. La sede di Venosa rappresenta un importante ampliamento della copertura in Basilicata, dove Concilia Lex è presente nella sola città di Potenza, sede quest’ultima accreditata nel settembre 2015 e che vede come responsabile la dott.ssa Vita Telesca. Per Pedara, invece si tratta della dodicesima sede nella regione Sicilia (le altre undici sono: Avola, Catania e Catania2, Floridia, Gela, Grammichele, Ispica, Lentini, Modica, Pachino e Ragusa) e ben la quarta in provincia di Catania).

Il network continua ad ampliarsi in Italia per diffondere la cultura della mediazione

Accreditate con provvedimento dello scorso 13 dicembre (reso effettivo nella giornata di ieri), ecco gli indirizzi delle nuove arrivate. Sia la sede di Venosa che quella di Pedara si trovano posizionate in modo logisticamente ideale, in strade facilmente raggiungibili: a Venosa la sede è in Via Roma 24, mentre a Pedara l’indirizzo è in Via Pirandello 31. Anche gli organismi di mediazione di Venosa e Pedara rappresentano, come gli altri, un punto di riferimento importante per l’espletamento del servizio di conciliazione, garantendo all’utenza gli stessi standard di qualità, neutralità e riservatezza del servizio di mediazione, propri della sede principale di Concilia Lex S.p.A.

Rigorosa e controllata gestione interna a diretto contatto con la sede centrale

Per quanto riguarda la gestione interna, infine, per la sede di Venosa il referente è il dott. Vincenzo Teora, mentre la responsabilità della sede di Pedara è affidata alla dottoressa Zappalà. Il network è comunque ancora in crescita. Presto, infatti, vi saranno altre nuove aperture. Vi terremo aggiornati di tutte le novità. Per scoprire quali sono tutte le sedi Concilia Lex clicca qui: http://www.concilialex.it/organismo-mediazione/sedi-e-riferimenti-mediazione.html

PA assente in mediazione: c’è responsabilità processuale

Responsabilità processuale e Pubblica Amministrazione. Quante volte capita ad un cittadino di dover effettuare una contestazione ad un Comune o ad una Pubblica Amministrazione su una piccola controversia, contestazione che poi si traduce in giudizio e, attraverso lungaggini burocratiche, rischia di trascinarsi per anni? Abbiamo visto come in questi ultimi anni si è affacciata in tali contesti l’alternativa della mediazione, una soluzione che fa risparmiare tempo e denaro rispetto ad un iter di giudizio tradizionale. Abbiamo anche in altri articoli parlato della durata della mediazione, che non si protrae oltre i 3 mesi, con un primo incontro informativo che si svolge dopo un mese dalla richiesta di mediazione presso un organismo.

Responsabilità processuale se la PA non si presenta

La scelta della mediazione civile invece del procedimento giudiziale facilita anche la stessa Pubblica Amministrazione. In questo caso i funzionari ed i dirigenti decidono su come regolarsi riguardo alla materia per cui si andrà in mediazione. Quando invece la PA decide di non presentarsi alla mediazione si va incontro a conseguenze negative per due versi: innanzitutto, in generale, le parti che non si presentano in mediazione senza giustificato motivo vengono condannate, secondo giurisprudenza corrente, al pagamento del contributo unificato per un comportamento non lecito. In secondo luogo c’è il rischio per i funzionari di essere condannati per responsabilità processuale e danno erariale.

Possibile anche il danno erariale

Questo accade quando, dopo accurate indagini, si rilevasse che una conciliazione avrebbe potuto portare benefici maggiori alla causa rispetto all’iter giudiziario tradizionale. Per cui la non presenza in mediazione viene considerata solo come danno che si è arrecato alla stessa Pubblica Amministrazione. Cosa succede in questo frangente? Che il funzionario dovrà risarcire integralmente il danno erariale causato all’amministrazione presso cui lavora con la motivazione di una condotta lavorativa superficiale ed omissiva verso l’accoglimento di un procedimento di mediazione per arrivare alla conciliazione tra le parti. (fonte Il Sole 24 Ore).

Incontro informativo: quando equivale a mediazione effettiva

Oggi ci soffermiamo sull’argomento dell ‘incontro informativo. Con questa interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia il 26 settembre scorso ancora una volta il Giudice Giorgio Marzocchi sottolinea l’importanza del primo incontro informativo programmatico, soprattutto quando esso si traduce in mediazione effettiva. In tal caso la condizione di procedibilità può dirsi superata. Nello specifico, è dato ormai quasi per scontato (dal momento che vi sono costanti casi in giurisprudenza) che quando in mediazione si presentano esclusivamente gli avvocati, senza le parti, oppure le parti sono presenti ma si fermano al primo incontro, la condizione di procedibilità non viene affatto assolta. Continue reading →

Statistiche: il Ministero rende noti i dati del primo semestre 2016

Nei giorni scorsi sono state rese note le ultime statistiche sulla mediazione, rilevate e divulgate dal ministero della Giustizia, (Dipartimento della organizzazione giudiziaria, personale e dei servizi – Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa). Le rilevazioni si riferiscono al primo semestre di quest’anno (1 gennaio – 30 giugno 2016), con focus sul secondo trimestre, e si sono basati sulle risposte di 468 Organismi, su 852 interpellati. Ecco le osservazioni più interessanti che si possono rilevare.

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Consumatori, la competenza territoriale è quella di residenza

Consumatori e cause: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che li vedono protagonisti, le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

Il Tribunale di Firenze applica il Codice del Consumo

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2016 (giudice Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria al consumatore che aveva richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’improcedibilità dell’opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Una sentenza a tutela dei consumatori, anche in materia bancaria

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni, accoglie l’opposizione del consumatore, “avuto riguardo all’eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo). Secondo questo: ”Le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

Leggi la sentenza integrale nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, cliccando qui .

Domanda in mediazione: procura per l’avvocato

Se per depositare domanda di mediazione l’istante o la controparte intendono affidarsi al proprio avvocato, occorre sapere che è necessaria una procura in tal senso. Non basta, perciò, conferire un semplice mandato valido anche nella fase dell’assistenza. Un procedere in tal senso, infatti, non fa altro che invalidare tutto il percorso di mediazione. È quanto stabilisce, in maniera molto chiara, una sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 10 giugno 2016 (giudice estensore, dott. Alberto Rovatti).

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Giustizia alternativa, ecco il rapporto Isdaci 2016

Sono quasi 300 mila (298.728) le domande di giustizia alternativa che si sono avute nel 2015, +12% rispetto al 2014. È quanto emerge dal nono Rapporto Isdaci, promosso da Unioncamere, Camera di Commercio e Camera Arbitrale di Milano, presentato nei giorni scorsi. Un quadro nazionale della giustizia alternativa nel 2015 ricco di dettagli. Andiamo ad analizzarne qualcuno.

Nel 2015 +9% di ricorso alla Giustizia alternativa Continue reading →

Sanzioni per chi non partecipa alla mediazione

Oggi parliamo di sanzioni! Chi non partecipa ad una mediazione obbligatoria ritenendo i motivi della controparte palesemente infondati, e dunque pensando di avere chiaramente ragione, viene condannato dal Giudice. Il motivo è presto detto: “Una simile decisione costituisce – infatti – con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva. L’applicazione della norma succitata poi prescinde dalla soccombenza in giudizio”.

Il tribunale di Verona ribadisce il giudizio

La pronuncia viene ribadita (dopo altre sentenze degli scorsi anni sul medesimo argomento) recentemente dal Tribunale di Verona, con una sentenza del 13 maggio di quest’anno. Il Giudice, il dott. Massimo Vaccari, sottolinea dunque come la sanzione prevista in questi casi venga applicata secondo l’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, circa la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita. Continue reading →

Numero di mediazioni: ottobre mese record!

Ottobre mese record per numero di mediazioni per il nostro organismo! Il network Concilia Lex S.p.A. registra infatti 245 mediazioni(il numero più alto di sempre per i nostri standard) distribuito tra tutte le sedi in Italia. Ciò rappresenta sicuramente una spinta per fare sempre meglio e superarci, ma intanto un grazie va anche all’impegno di coloro che quotidianamente lavorano per promuovere la cultura della mediazione nel nostro Paese.

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