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Incontro informativo: quando equivale a mediazione effettiva

Oggi ci soffermiamo sull’argomento dell ‘incontro informativo. Con questa interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia il 26 settembre scorso ancora una volta il Giudice Giorgio Marzocchi sottolinea l’importanza del primo incontro informativo programmatico, soprattutto quando esso si traduce in mediazione effettiva. In tal caso la condizione di procedibilità può dirsi superata. Nello specifico, è dato ormai quasi per scontato (dal momento che vi sono costanti casi in giurisprudenza) che quando in mediazione si presentano esclusivamente gli avvocati, senza le parti, oppure le parti sono presenti ma si fermano al primo incontro, la condizione di procedibilità non viene affatto assolta.

Incontro informativo: talvolta ha uno sviluppo simile alla mediazione vera e propria

D’altro canto, riportando testualmente le parole del giudice pronunciate nell’ordinanza: “Nella prassi non sempre il primo incontro ha un contenuto limitato all’informativa alle parti, ma accade che lo svolgimento del primo incontro abbia uno sviluppo del tutto simile ad una mediazione vera e propria, con esposizione di posizioni negoziali, incontri separati e ricerca di una composizione amichevole del conflitto”.

La condizione di procedibilità ampiamente superata con una condizione

In tal caso la condizione di procedibilità s’intende come ampiamente superata. Esiste però una condizione, ed è la seguente, come si raccomanda nell’ordinanza in oggetto: “diventa necessario che il mediatore non si limiti a verbalizzare quali soggetti sono presenti e con quali poteri – il che è doveroso sempre – ma verbalizzi anche quale parte dichiari di non voler o poter proseguire la mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione”. Solo in questo modo il giudice potrà poi essere messo nella condizione ideale di stabilire se si è effettivamente avverata la condizione di procedibilità, ed agire di conseguenza in sede processuale.

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