Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione svolta dopo i 15 giorni: il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

Il termine non ha natura perentoria

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Decreto ingiuntivo: gli effetti di decadenza vengono meno

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

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Giustizia civile: resta bassa la fiducia nel Mezzogiorno

Quasi il 40% (37,8%) delle persone residenti nel Mezzogiorno d’Italia si dichiara poco soddisfatto della Giustizia Civile, mentre un buon 2% ritiene i procedimenti giudiziali che li riguardano “per niente soddisfacenti”. Tuttavia la cultura della mediazione civile è ancora ben lontana dall’essere nota. È quanto viene fuori dall’ultimo rapporto Istat sui cittadini e la Giustizia Civile, che come ogni anno informa sui vari aspetti della società italiana e, nello specifico, per l’anno 2015 mette in evidenza come proprio in questa area del nostro Paese stia crescendo l’interesse verso gli iter stragiudiziali, ancora comunque non abbastanza conosciuti.

I motivi dell’insoddisfazione verso la giustizia civile

Nel rapporto Istat si legge, inoltre che “Una maggiore insoddisfazione è direttamente associata alla durata, all’esito e ai costi del procedimento, oltre che ai vantaggi conseguiti dalle persone coinvolte. Gli intervistati coinvolti in cause civili la cui durata si è protratta più a lungo esprimono i giudizi più severi. Dichiara di essere poco o del tutto insoddisfatto del sistema giudiziario il 36,8% di coloro che hanno sostenuto una causa civile conclusa entro l’anno di inizio contro il 67,3% di chi attende da cinque anni ed oltre”.

Dati in crescita verso la mediazione

Ne deriva uno sguardo nuovo verso l’approccio alla mediazione civile e commerciale, che tuttavia non è ancora ben conosciuta al Sud. Se nel Nord-est, infatti, la Mediazione Civile è nota a circa il 47,0% delle persone maggiorenni, il dato per il Sud e le Isole ci dice che si scende rispettivamente al 39 e al 37%. I dati sono comunque in crescita rispetto agli anni precedenti.In generale, comunque ”nonostante l’informazione raggiunga un buon livello di diffusione, l’impiego delle ADR, come forma di composizione delle controversie civili, resta ancora residuale nel nostro Paese: se ne è avvalso nel corso della vita soltanto il 4,4% degli uomini e il 2,8% delle donne”.

La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

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I Giornata della Mediazione Civile e Commerciale, a Napoli il 14 ottobre

I Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: il convegno che si svolgerà nel capoluogo partenopeo il prossimo autunno, venerdì 14 ottobre per la precisione, parte da Napoli e si qualifica già come l’evento nazionale atteso a lungo da tutti gli operatori della mediazione. La location prescelta è quella della spaziosa Sala Ischia (prevede infatti una capienza di circa 500 posti), all’interno del complesso fieristico della Mostra d’Oltremare, in una posizione logistica facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto.

I Giornata della Mediazione: occasione per incontrare importanti personalità

Dopo il convegno dell’11 maggio 2011 organizzato dal Ministero della Giustizia, a Roma nell’Auditorium Parco della Musica (“La mediazione tra efficienza e competitività”), non si è più avuta l’occasione di fare il punto della situazione sullo strumento della mediazione, analizzato da più angolazioni, senza pregiudizi ma con l’intenzione di evidenziarne opportunità e criticità. A distanza di ben 5 anni, è proprio Concilia Lex a riproporre l’opportunità di analizzare tutti i progressi dell’istituto della mediazione.

La mediazione come protagonista dei cambiamenti per il futuro

L’evento, che sarà strutturato in forma di convegno allargato, aperto ad interventi e domande anche da parte del pubblico e della stampa, costituirà l’occasione per incontrare importanti personalità del settore, da magistrati a politici, da esponenti ministeriali ad avvocati. La “I Giornata della Mediazione Civile e Commerciale” si pone, insomma, gli obiettivi di coinvolgere gli addetti ai lavori sulla discussione, raccogliendo opinioni e convinzioni, e di motivare tutti gli addetti ai lavori, analizzando le problematiche ed arrivando alle figure di competenza legislativa, al fine di sensibilizzarle ad un’azione mirata in campo normativo.

Per partecipare occorre prenotarsi

E’ importante ricordare che chi intende partecipare al convegno dovrà prenotarsi per tempo nella sezione “Eventi” del sito web di Concilia Lex o all’indirizzo e-mail convegno@concilialex.it. Per restare sempre aggiornati sull’evento seguiteci sul sito web e sulla pagina Facebook di Concilia Lex.

Il giudice può disporre la mediazione anche in sede di appello

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza dello scorso 11 maggio, ha ribadito la possibilità, da parte del giudice, di disporre di mandare in mediazione le parti anche in sede di giudizio in appello. In tal caso, dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione anche in giudizio di appello

Anche nel secondo grado di giudizio, dunque, il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.

Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..

Assistenza di un mediatore qualificato

Nello specifico l’ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza

Primo incontro: se non c’è accordo nessun compenso va all’Organismo

In una nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio scorso viene chiarito come “la possibilità di iniziare una procedura di mediazione è testualmente legata alla volontà delle parti”. Questo per definire la natura intrinseca del primo incontro, durante il quale, se non si giunge ad un accordo di entrambe le parti, l’attività di mediazione non è stata effettivamente esperita. Di conseguenza l’organismo di mediazione non potrà richiedere alcun compenso […]. Pertanto occorre acquisire in modo inequivocabile la volontà delle parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso effettivo, procedere con lo svolgimento (art. 14 nota Min.Giu.04/05/2016). La procedura, dunque, si dovrà effettivamente svolgere, e solo allora saranno dovute le indennità.

Cosa chiarisce la nota

La nota ministeriale chiarisce quanto già era stato deciso qualche giorno prima, lo scorso 28 aprile, dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Massimo Moriconi, che con la sua sentenza si allinea all’orientamento del Tribunale di Firenze. In tale sentenza, in pratica, si stabilisce come l’incontro informativo non sia per nulla assimilabile alla mediazione vera e propria, ma ne costituisca esclusivamente la sua fase preliminare. Ragion per cui, fin quando la mediazione non è effettivamente svolta, la condizione di procedibilità non può essere avverata. Continue reading →

Tribunale di Modena: Mediazione improcedibile se le parti sono assenti

Il corretto svolgimento della mediazione continua ad essere tutelato ed incoraggiato con ordinanze che si susseguono da parte di un certo orientamento di diversi Tribunali. Tra le ultime ordinanze emesse nei giorni scorsi quella del Tribunale di Modena del 2 maggio, portata avanti dal Giudice dott. Masoni, considera attuata la procedibilità della domanda di mediazione solo ed esclusivamente se durante il primo incontro, insieme con il mediatore, siano presenti anche entrambe le parti, con i loro rispettivi difensori . L’invito a comparire in mediazione, inoltre, dovrà essere svolto dal mediatore stesso quando le stesse parti risultino assenti.

Corpus giuridico compatto e coerente

Il Giudice si rifà, per questa decisione, all’art. 8, 1° comma, d.lg. n. 28/2010 (come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), che stabilisce come: “Al primo incontro Continue reading →

Concilia Lex ottiene la riconferma del P.D.G. come ente di formazione

Concilia Lex si riconferma tra i migliori organismi di mediazione che possono vantare un ottimo sistema formativo per l’abilitazione professionale dei mediatori e per l’aggiornamento degli avvocati in questo campo. La sottoscrizione dell’elevato livello qualitativo della formazione arriva infatti da un nuovo P.D.G. del Ministero della Giustizia, che venerdì scorso ha riconfermato Concilia Lex S.p.A. come ente di formazione specialistico.

Premiati l’impegno e le competenze di Concilia Lex

Risultato che premia l’impegno e le competenze del nostro organismo, dal momento che la formazione professionale di Concilia Lex S.p.A. è costantemente affidata a formatori di elevato spessore culturale e dalla lunga esperienza nel settore. Tali formatori vengono poi guidati dal Responsabile Scientifico, il cui compito è quello di delineare le linee guida, i criteri generali e le scelte strategiche su cui orientare e strutturare i percorsi formativi dell’ente.

Ecco l’attuale team dei formatori

Attualmente il team dei nostri formatori è formato dalla Prof.ssa Avv. Maria Teresa Cuomo, ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno; l’avv. Carlo Carrese, che svolge attività di mediazione presso la Camera Arbitrale di Roma; l’avv. Patricia Cianni, appartenente al Foro di Santa Maria Capua Vetere e mediatore professionista; l’avv. Marilena Morana, esperta di diritto civile, sia a livello giudiziale che nella risoluzione negoziale delle controversie. Nuovo responsabile scientifico è, infine, l’avv. Pietro Elia, giurista d’impresa, specializzato in diritto societario, bancario e contrattualistica nazionale ed internazionale, a cui vanno i migliori auguri da parte di tutto lo staff per questo incarico!

Cosa ne pensi di questa notizia? Vuoi commentarla? Il Blog di Concilia Lex aspetta le tue opinioni!

 

 

 

Procedura di mediazione: non è valida se svolta in un luogo diverso da quello individuato

Procedura di mediazione: un’interessante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano (sezione civile) lo scorso 26 febbraio, che decide sull’argomento mediazione dal punto di vista del luogo di svolgimento. Il giudice, infatti, stabilisce che avviare una mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, potrebbe diventare di ostacolo alla conciliazione, rendendo vana la stessa mediazione e quindi non favorendo l’incontro preventivo delle parti in causa per raggiungere un accordo. Si rischia così di trasformare la procedura di mediazione in una semplice formalità.

Assunto valido anche per la procedura di mediazione telematica

Ma c’è di più. In tale ordinanza il giudice, seguendo l’art.4 del Decr.Lgsl n.28/2010, il quale prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, ritiene che questo assunto può essere ritenuto valido anche per lo svolgimento in via telematica, poiché, si legge: “tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito”. Continue reading →

Hai bisogno di caricare un’istanza online? Ecco come fare!

Tra i tantissimi servizi messi a disposizione degli utenti, Concilia Lex S.p.A. offre anche la possibilità a cittadini, enti pubblici, promoter o aziende, di presentare domanda di mediazione online, risparmiando tempo prezioso. Niente più spostamenti fisici per recarsi presso l’organismo di mediazione, quindi, ma in qualunque luogo ti trovi potrai caricare, in qualsiasi momento, la tua istanza di mediazione.
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