Mediazione obbligatoria: la Cassazione chiarisce quando è valida la partecipazione tramite rappresentante.
Con l’ordinanza n. 10978/2026, la Corte di Cassazione conferma che la presenza personale della parte è la regola, ma non è sempre indispensabile. È possibile partecipare alla mediazione attraverso un rappresentante, anche il proprio avvocato, purché sia munito di una specifica procura sostanziale che gli attribuisca reali poteri decisionali.
Un altro importante chiarimento riguarda la forma della procura: non è necessaria l’autentica notarile. È sufficiente una procura scritta e firmata dal rappresentato.
Una decisione che punta a garantire una partecipazione concreta alla mediazione, evitando inutili formalismi e valorizzando la possibilità di raggiungere accordi in modo efficace.


